giovedì 14 novembre 2013

DELIBERA 2 ottobre 2013 Regolamento sugli obblighi di pubblicita' e di trasparenza.

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 2 ottobre 2013 
Regolamento sugli obblighi di pubblicita' e di trasparenza. (Delibera
n. 74/2013). (13A09121) 
(GU n.267 del 14-11-2013)
 
 
 
                     LA COMMISSIONE INDIPENDENTE 
per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   delle
                      amministrazioni pubbliche 
 
  Visto l'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo  2009,  n.
15,  «Delega  al   Governo   finalizzata   all'ottimizzazione   della
produttivita' del lavoro  pubblico  e  all'efficienza  e  trasparenza
delle  pubbliche  amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e  del
lavoro e alla Corte dei conti»; 
  Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n. 150, «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»  che  ha
istituito  la  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione del 12 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 75 del  31  marzo  2010,  «Definizione  delle  attribuzioni  della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e  l'integrita'  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il Regolamento recante l'organizzazione  e  il  funzionamento
della Commissione per la valutazione la  trasparenza  e  l'integrita'
delle amministrazioni pubbliche adottato il 4 luglio 2012; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e, in particolare l'art. 1,  comma  2
che individua la CiVIT quale Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Visto il decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  in  materia
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e, in particolare, l'art. 11, comma 3 che stabilisce
che le autorita' indipendenti di garanzia,  vigilanza  e  regolazione
provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa  vigente
in materia di trasparenza  secondo  le  disposizioni  dei  rispettivi
ordinamenti; 
  Visto, inoltre, l'art. 5 del  decreto  legislativo  n.  33/2013  in
materia  di  accesso  civico  e  tenuto  conto  della  necessita'  di
regolamentare il procedimento per l'esercizio di tale  diritto  e  di
individuare il titolare del potere sostitutivo; 
 
                               Adotta 
 
il  seguente  «Regolamento  sugli  obblighi  di  pubblicita'   e   di
trasparenza della  CiVIT -  Autorita'  Nazionale  Anticorruzione»  in
attuazione del  decreto  legislativo  n.  33/2013  e  ne  dispone  la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione  alla
Gazzetta Ufficiale. 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a) per Autorita', la Commissione indipendente per la valutazione,
l'integrita' e  la  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  -
Autorita' Nazionale Anticorruzione; 
    b)  per  sito   istituzionale,   il   sito   web   dell'Autorita'
all'indirizzo www.civit.it; 
    c) per decreto, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
                               Art. 2 
 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento individua gli obblighi di pubblicita'  e
trasparenza che  l'Autorita'  e'  tenuta  ad  assolvere  al  fine  di
assicurare l'accessibilita' totale delle informazioni concernenti  la
propria organizzazione e la propria attivita', allo scopo di favorire
forme  diffuse  di  controllo  sul   perseguimento   delle   funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse  pubbliche,  in  coerenza
con quanto previsto dagli articoli 1 e 11, comma 3 del decreto. 
  2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre,  le  modalita'  per
l'esercizio dell'accesso civico di  cui  all'art.  5  del  decreto  e
individua i soggetti responsabili del relativo procedimento. 
                               Art. 3 
 
 
                Obblighi di pubblicita' e trasparenza 
 
  1. L'Autorita' pubblica tutte le informazioni  e  i  dati  inerenti
l'organizzazione, l'attivita' e le finalita'  istituzionali  previsti
dal decreto e dalla normativa  vigente  in  materia  di  obblighi  di
pubblicazione e di trasparenza. 
                               Art. 4 
 
 
        Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 
 
  1.  L'Autorita',  previa  consultazione  pubblica,   predispone   e
aggiorna annualmente il Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrita'. 
                               Art. 5 
 
 
                       Limiti alla trasparenza 
 
  1. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal  decreto  e
dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 
                               Art. 6 
 
 
                           Accesso civico 
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  sull'accesso  civico
di cui all'art. 5 del decreto, gli  interessati  presentano  apposita
istanza,  secondo  modalita'  indicate  sul  sito  istituzionale,  al
Responsabile della trasparenza dell'Autorita' che si pronuncia  sulla
richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto dall'art. 3  del
presente regolamento. 
  2.  L'Autorita',  entro  trenta   giorni,   qualora   ricorrano   i
presupposti previsti dall'art. 5  del  decreto  ed  in  coerenza  con
l'art. 3 del presente regolamento,  procede  alla  pubblicazione  sul
sito  istituzionale  del  documento,  dell'informazione  o  del  dato
richiesto e lo  trasmette,  contestualmente,  al  richiedente  ovvero
comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il
collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento,
l'informazione o il dato  richiesti  risultano  gia'  pubblicati  nel
rispetto  della  normativa  vigente  e  del   presente   regolamento,
l'Autorita'  indica   al   richiedente   il   relativo   collegamento
ipertestuale. 
  3. Nei casi di ritardo o  mancata  risposta,  il  richiedente  puo'
ricorrere al Segretario generale titolare del potere sostitutivo che,
verificata  la  sussistenza  dell'obbligo  di  pubblicazione  secondo
quanto previsto dall'art. 5 del decreto e in coerenza  con  l'art.  3
del presente  regolamento,  provvede  ai  sensi  del  comma  2  entro
quindici giorni dal ricevimento dell'istanza. 
                               Art. 7 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla  sua  pubblicazione  sul  sito   istituzionale   dell'Autorita'.
Dell'approvazione del presente regolamento  e  delle  sue  successive
modifiche sara' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 2 ottobre 2013 
 
                                                 Il presidente: Rizzo