COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA
2 ottobre 2013
Regolamento sugli obblighi di pubblicita' e di trasparenza. (Delibera
n. 74/2013). (13A09121)
(GU n.267 del 14-11-2013)
LA COMMISSIONE INDIPENDENTE
per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazioni pubbliche
Visto l'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n.
15, «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro e alla Corte dei conti»;
Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» che ha
istituito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 12 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 31 marzo 2010, «Definizione delle attribuzioni della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il Regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento
della Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrita'
delle amministrazioni pubbliche adottato il 4 luglio 2012;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e, in particolare l'art. 1, comma 2
che individua la CiVIT quale Autorita' nazionale anticorruzione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e, in particolare, l'art. 11, comma 3 che stabilisce
che le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti;
Visto, inoltre, l'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 in
materia di accesso civico e tenuto conto della necessita' di
regolamentare il procedimento per l'esercizio di tale diritto e di
individuare il titolare del potere sostitutivo;
Adotta
il seguente «Regolamento sugli obblighi di pubblicita' e di
trasparenza della CiVIT - Autorita' Nazionale Anticorruzione» in
attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e ne dispone la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla
Gazzetta Ufficiale.
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Autorita', la Commissione indipendente per la valutazione,
l'integrita' e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni -
Autorita' Nazionale Anticorruzione;
b) per sito istituzionale, il sito web dell'Autorita'
all'indirizzo www.civit.it;
c) per decreto, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 2
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento individua gli obblighi di pubblicita' e
trasparenza che l'Autorita' e' tenuta ad assolvere al fine di
assicurare l'accessibilita' totale delle informazioni concernenti la
propria organizzazione e la propria attivita', allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza
con quanto previsto dagli articoli 1 e 11, comma 3 del decreto.
2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le modalita' per
l'esercizio dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto e
individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.
Art. 3
Obblighi di pubblicita' e trasparenza
1. L'Autorita' pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti
l'organizzazione, l'attivita' e le finalita' istituzionali previsti
dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di
pubblicazione e di trasparenza.
Art. 4
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
1. L'Autorita', previa consultazione pubblica, predispone e
aggiorna annualmente il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita'.
Art. 5
Limiti alla trasparenza
1. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal decreto e
dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
Art. 6
Accesso civico
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico
di cui all'art. 5 del decreto, gli interessati presentano apposita
istanza, secondo modalita' indicate sul sito istituzionale, al
Responsabile della trasparenza dell'Autorita' che si pronuncia sulla
richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del
presente regolamento.
2. L'Autorita', entro trenta giorni, qualora ricorrano i
presupposti previsti dall'art. 5 del decreto ed in coerenza con
l'art. 3 del presente regolamento, procede alla pubblicazione sul
sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato
richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente ovvero
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento,
l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel
rispetto della normativa vigente e del presente regolamento,
l'Autorita' indica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.
3. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente puo'
ricorrere al Segretario generale titolare del potere sostitutivo che,
verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione secondo
quanto previsto dall'art. 5 del decreto e in coerenza con l'art. 3
del presente regolamento, provvede ai sensi del comma 2 entro
quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorita'.
Dell'approvazione del presente regolamento e delle sue successive
modifiche sara' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 2 ottobre 2013
Il presidente: Rizzo