domenica 9 giugno 2013

Ztl: sui contrassegni niente nominativi per le ditte individuali

 Tratto da:http://www.garanteprivacy.it
 Il contrassegno per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Ztl) non può contenere, nella parte visibile a tutti, i dati che  identificano direttamente l'interessato, anche nel caso di intestazione a ditte individuali.
Lo ha precisato il Garante [doc. web n. 2439150] a seguito della segnalazione di un cittadino che lamentava come sui contrassegni forniti agli agenti di commercio per l'accesso e la sosta nella Ztl della sua città venisse apposto, oltre ad un ologramma per la lettura ottica e alla targa dell'autovettura, anche il nome e cognome dell'interessato. Interpellato dal Garante, il servizio competente del Comune aveva spiegato che effettivamente per i titolari di aziende di commercio e servizi era stata prevista l'apposizione sui  contrassegni della ragione sociale dell'azienda che, qualora venisse esercitata in forma di impresa individuale, doveva contenere almeno la sigla o il cognome dell'imprenditore.
Il trattamento è pero risultato illecito. Come ha spiegato l'Autorità, l'apposizione sui contrassegni della ragione sociale dell'azienda individuale, essendo in questo caso idonea a identificare direttamente l'interessato, configura un trattamento di dati riguardanti le persone fisiche. Questi dati, in base al Codice privacy, non possono essere indicati sulla parte visibile dei contrassegni rilasciati per la circolazione o la sosta dei veicoli nelle Ztl, i quali devono contenere invece solo informazioni indispensabili a individuare l'autorizzazione rilasciata.
L'Autorità ha dunque prescritto al Comune di non apporre in futuro sulla parte dei contrassegni che devono essere esposti sui veicoli, il nome e cognome dell'interessato eventualmente contenuti nella ragione sociale dell'azienda esercitata in forma di impresa individuale, ma di indicare solo i dati riguardanti l'autorizzazione. Il Comune ha sei mesi di tempo per adempiere.
Il Garante, infine, si è riservato con autonomo provvedimento, di verificare i presupposti per contestare al comune la violazione amministrativa concernente la diffusione di dati personali in mancanza di idonei presupposti normativi.


Contrassegni per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato e nominativi degli interessati - 24 aprile 2013
Registro dei provvedimenti
n. 217 del 24 aprile 2013
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTE le note con le quali il sig. XY (e-mail del 9 luglio e del 28 settembre 2012) ha lamentato che nei contrassegni per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (di seguito "ZTL") forniti agli agenti di commercio dal Comune di Bologna, viene apposto "il nominativo" della persona fisica interessata su una parte che ne consentirebbe l'immediata visibilità, in quanto "Il tagliando, oltre ad un ologramma per la lettura ottica da parte dei sistemi di rilevazione degli accessi alla ZTL, riporta la targa dell'autovettura e il NOME E COGNOME (o nome dell'azienda, in caso di azienda) dell'intestatario del tagliando", allegando, a conferma di quanto dichiarato, copia del contrassegno "Agenti";
VISTE le note dell'Ufficio (prot. n. 19612 del 27 luglio, prot. n. 23621 del 24 settembre e prot. n. 24263 del 1° ottobre 2012) con le quali, per i profili di competenza di questa Autorità stabiliti dal Codice, è stato chiesto al Comune di Bologna di fornire ogni informazione utile alla valutazione del caso, con specifico riferimento all'asserita apposizione di nome e cognome della persona fisica interessata su una parte del contrassegno per il transito e la sosta nelle ZTL, direttamente visibile da chiunque;
VISTE le note (prot. n. 200578 del 29 agosto e prot. n. 253175 del 25 ottobre 2012) con le quali il Direttore del Settore mobilità sostenibile del Comune di Bologna ha rappresentato, con riferimento al contrassegno di parcheggio per disabili, che sono ivi "resi noti esclusivamente i dati riferiti al numero di contrassegno, alla data di scadenza ed al Comune di emissione", precisando successivamente che "come previsto dalla deliberazione della Giunta Municipale P.G. 169974/2004 con cui è stata puntualmente definita la limitazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Centro Storico … sono previste diverse tipologie di soggetti a cui è rilasciato specifico contrassegno, tra cui … 6) OPERATORI DI COMMERCIO E SERVIZI (CONTRASS. A – agenti; DS – trasporto c/terzi o c/proprio; DSI – installatori; F – esercizi commerciali ed artigiani)… Lo scrivente Servizio nel 2004 … eliminò le generalità della persona fisica da tutti i contrassegni in uso. Solamente sui contrassegni di cui al punto 6, di cui sono titolari aziende di commercio e servizi, il Settore ha continuato ad indicare la ragione sociale dell'azienda che, qualora coincidente con ditta individuale, corrisponde al nome e cognome della persona fisica interessata";
VISTO che il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, Codice);
CONSIDERATO che la segnalazione è volta a sollecitare un controllo da parte di questa Autorità sulla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali in relazione a trattamenti aventi ad oggetto dati personali relativi riguardanti anche soggetti diversi dal segnalante medesimo (art. 143, comma 1, lett. b), del Codice);
CONSIDERATO che la questione in esame concerne il trattamento dei dati personali contenuti nei contrassegni rilasciati a qualunque titolo per il transito e la sosta nelle aree in cui il traffico veicolare è limitato a particolari categorie di utenti o di veicoli e che devono essere esposti sui veicoli;
VISTA la disciplina di riferimento che attribuisce ai comuni la facoltà di delimitare le ZTL tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, subordinando il transito e la sosta dei veicoli, anche al servizio delle persone disabili, a particolari condizioni (artt. 7, comma 9, 158, 188, 198 e 201 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo Codice della strada"; art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"; d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, recante il "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'art. 7, comma 133-bis , della l. 15 maggio 1997, n. 127");
VISTO l'art. 74, commi 1 e 2, del Codice ai sensi del quale "i contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata ... le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento";
CONSIDERATO che, nel rispetto del quadro normativo di settore sopra richiamato, nel predisporre gli appositi contrassegni per consentire il transito e la sosta nelle ZTL -che devono essere esposti in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo per consentire l'identificazione dei veicoli che transitano e sostano nelle predette aree tramite impianti di rilevazione ovvero alle autorità preposte di effettuare le opportune verifiche- il titolare del trattamento è tenuto a inserire nei contrassegni medesimi i soli dati indispensabili a individuare l'autorizzazione rilasciata, nonché ad adottare opportune cautele al fine di prevenire la conoscibilità ingiustificata di nome e cognome della persona fisica da parte di chiunque e permettere la loro diretta visibilità solo in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento (art. 74, comma 2, del Codice);
RILEVATO dalla documentazione in atti che il Comune di Bologna, con riferimento ai contrassegni rilasciati a talune tipologie di utenti, specificamente individuati nella categoria "operatori di commercio e servizi", ha previsto l'apposizione sui contrassegni della ragione sociale dell'azienda che, qualora viene esercitata in forma di impresa individuale, deve contenere almeno la sigla o il cognome dell'imprenditore (art. 2563 c.c.) e che tale ultima informazione è idonea a identificare direttamente l'interessato (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice); 
VISTO che, a seguito della parziale abrogazione, di cui all'art. 40, secondo comma, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di alcune delle disposizioni contenute nella parte prima del Codice, recante le "Disposizioni generali", il trattamento dei dati relativo alle persone giuridiche, enti ed associazioni sia stato radicalmente escluso dall'ambito di applicazione del Codice, che ora fa esclusivo riferimento alle persone fisiche;
CONSIDERATO che, nel caso di specie, l'apposizione sui contrassegni della ragione sociale dell'azienda individuale, essendo idonea a identificare direttamente l'interessato (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice), configura un trattamento di dati personali riguardanti le persone fisiche; 
CONSIDERATO che, benché i dati riguardanti la persona fisica che esercita l'attività di impresa in forma individuale debbano essere utilizzati dall'Amministrazione procedente al fine di rilasciare il contrassegno per il transito e la sosta nelle ZTL, la relativa indicazione sulla parte del contrassegno che permette la loro diretta visibilità, in modo che risultino leggibili da chiunque, non risulta conforme all'art. 74, commi 1 e 2, del Codice e comporta, altresì, una diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico, operazione ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, Codice);
RILEVATA, pertanto, per i profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, l'illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Bologna in relazione alla apposizione nel contrassegno per il transito e la sosta nelle ZTL della ragione sociale dell'azienda che, qualora viene esercitata in forma di impresa individuale, deve contenere almeno la sigla o il cognome dell'imprenditore, o comunque in relazione all'inserimento, a qualunque titolo, di nome e cognome dell'interessato, sulla parte del contrassegno che permette la loro diretta visibilità da parte di chiunque, in violazione degli artt. 19, comma 3, e 74, commi 1 e 2, del Codice;
RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare al Comune di Bologna la violazione amministrativa concernente la diffusione di dati personali mancanza di idonei presupposti normativi (artt. 19, comma 3, 162, comma 2-bis e 167 del Codice);
VISTO che il Garante ha il compito di prescrivere, anche d'ufficio, le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti (artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), Codice);
RILEVATA, pertanto, la necessità di prescrivere al Comune di Bologna, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, per il futuro, e comunque entro sei mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento, di non apporre sui contrassegni per il transito e la sosta nelle ZTL, la ragione sociale dell'azienda nei casi in cui essa sia esercitata in forma di impresa individuale e contenga, quindi, il nome e il cognome dell'imprenditore, o comunque di non inserire, a qualunque titolo, nome e cognome dell'interessato sulla parte dei predetti contrassegni che permette la loro diretta visibilità da parte di chiunque; ciò in quanto, al fine di identificare i veicoli che transitano o sostano nelle predette aree o per effettuare il controllo della regolarità del contrassegno, i comuni possono legittimamente riportare nella parte anteriore del contrassegno medesimo solo i dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata, informazioni dalle quali si può agevolmente risalire al titolare del contrassegno e verificare la validità dello stesso, nonché la correttezza del suo utilizzo;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE
ritenuto illecito il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Bologna, laddove prevede che il contrassegno rilasciato alle aziende per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato, che deve essere esposto sui veicoli, contenga anche dati idonei a identificare direttamente l'interessato, in violazione degli artt. 19, comma 3, e 74, commi 1 e 2, del Codice, prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, al Comune di Bologna di non apporre per il futuro, e comunque entro sei mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento, sulla parte dei contrassegni che devono essere esposti sui veicoli, il nome e il cognome dell'interessato eventualmente contenuti nella ragione sociale dell'azienda esercitata in forma di impresa individuale, e di riportare in tale caso, nella parte visibile del contrassegno, i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 24 aprile 2013
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia