Ricevuto per e-mail g. 10 giugno 2013 da:Giovanni D'Agata
COMUNICATO STAMPA
Borse di
studio di “Ritorno al Futuro” tassate al 100 %. Centinaia di
giovani borsisti pronti alle richieste di rimborso. Lo “Sportello dei
Diritti” illustra le modalità per il recupero
Il 20 maggio scorso, lo
“Sportello dei Diritti”
comunicava l’avvio di un’azione collettiva di recupero in relazione
alla erronea tassazione delle borse di studio di “Ritorno al
Futuro”, noto progetto della Regione Puglia indirizzato a tutti i giovani
pugliesi laureati disoccupati.
In particolare, si è
specificato che l’azione di rimborso è rivolta a tutti i laureati che
avevano ottenuto tale sostegno finanziario, e che stanno ricevendo il modello
CUD 2013, in
riferimento ai redditi del 2012 con il quale la Regione Puglia in
qualità di sostituto d’imposta ha tassato il 100 % delle borse di studio
come reddito da lavoro dipendente invece di tassare soltanto la quota parte,
pari al 50% a carico dell’amministrazione regionale. In sostanza, i
giovani borsisti hanno subito ingiustificatamente una ritenuta fiscale maggiore
del dovuto.
Nel frattempo, sono
giunte ai recapiti indicati centinaia di richieste d’informazione per le
quali, spiega Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti” -
augurandosi che i media diano doverosa comunicazione affinché sia illustrata
nel modo più ampio possibile, la possibilità che sia restituito il maltolto a
migliaia di giovani costretti a pagare di più del dovuto in un momento di crisi
– è doveroso precisare, come ha voluto sottolineare il noto tributarista
avv. Maurizio Villani, che presterà la sua collaborazione per tutta la vicenda,
quanto segue:
1. Le singole istanze di
rimborso in carta semplice (il cui facsimile è reperibile sul sito dello
“Sportello dei Diritti”
al link del comunicato in oggetto) devono esser indirizzate con raccomandate
a/r alle competenti Agenzie dell’Entrate del domicilio fiscale del
contribuente – borsista;
2. Le suddette istanze
devono esser presentate entro il termine di decadenza di 48 mesi dal pagamento;
3. Il ricorso individuale
alla competente Commissione Tributaria Provinciale (in caso di mancato rimborso
immediato) deve esser proposto:
a) Entro 60 giorni dalla
notifica del rigetto espresso o formale da parte dell’Agenzia delle
Entrate;
b) Se non interviene un
provvedimento espresso di rigetto, il ricorso può esser proposto dopo 90 giorni
dalla presentazione dell’istanza di cui al numero 1 (c.d. “silenzio
rifiuto”).
4. Nella particolare
controversia tributaria in oggetto, non è ammessa la class-action (nel senso
previsto nel processo civile), per cui ogni borsista deve sottoscrivere il
singolo ricorso;
5. Per ogni ricorso
bisogna corrispondere un C.U.T. (Contributo Unificato Tributario)
d’importo variabile secondo la tabella indicata stabilita dalla legge:
- Euro 30,00 quando il
valore della lite al netto degli interessi fino ad euro 2.583,28;
- Euro 60,00 quando il
valore della lite al netto degli interessi da euro 2.583,28 fino a euro
5.000,00;
- Euro 120,00 quando il
valore della lite al netto degli interessi da euro 5.000,00 a euro
25.000,00.
6. Bisogna tener conto
che il giudizio tributario si potrebbe svolgere in 3 gradi:
- Commissione tributaria
provinciali competenti presenti in Puglia “Lecce, Brindisi, Taranto,
Bari, Foggia”;
- Commissione tributaria
Regionale “Lecce, Taranto, Bari, Foggia.”
- Corte di Cassazione
“ROMA”
7. Si sottolinea, che
quanto sopra potrà non verificarsi se l’Agenzia delle Entrate rimborserà
direttamente il borsista rinunciando a non percorrere i vari gradi di giudizio;
8. Per redigere il
ricorso il borsista dovrà inviare alla sede dello Sportello dei Diritti” via
G. D’Annunzio n. 37 - 73100 – Lecce (c/o Studio Legale
D’Agata) la seguente documentazione:
a. Le deleghe firmate
(“Mandato legale”);
b. numero 2 fotocopie
dell’istanza di rimborso spedite mediante raccomandata a/r,
c. l’eventuale
diniego dell’Agenzia delle Entrate;
d. Fotocopia del Codice
Fiscale e della Carta d’Identità e tutti i riferimenti personali (
e-mail; fax; telefono);
e. numero 2 fotocopie
delle ritenute subite tramite CUD in riferimento agli anni precedenti
“Ritenuti”;
f. Il pagamento
anticipato con assegno “non trasferibile” o bonifico – del
C.U.T. nella misura che verrà comunicata e sempre in relazione al valore della
controversia oltre alle spese accessorie per la “raccomandata a/r” presso
la commissione tributaria competente;
g. l’importo per
onorario sempre con assegno “non trasferibile” o bonifico pari al
10 % della somma richiesta per ogni grado di giudizio di euro, oltre a Iva e
Cap, cui seguirà la relativa fattura;
h. si fa presente, in
ultimo, che per l’eventuale giudizio in Cassazione il Contributo
Unificato sarà di euro 170,00 pari al valore della controversia di euro
5.200,00 al netto degli interessi.
Si
ribadisce, quindi, che ogni azione e pagamento sono personali.
Per ogni informazione in
tal senso, tutti gli interessati potranno contattare l’indirizzo email info@sportellodeidiritti.org o
il numero telefonico dedicato 3887758250.Scarica qui gli allegati