giovedì 2 maggio 2013

Imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria.le polizze di responsabilità vettoriali non potranno essere più considerate idonee

Nota del  Aprile 2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In relazione alla dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria previsto dall'art. 7 del Regolamento (CE) 1071/2009, si fa seguito alla precedente nota prot. n. 26326 del 26/11/2012 di questa Direzione Generale per fornire ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di dimostrazione del requisito in parola, ferme restando le disposizioni emanate di cui al punto 5 della circolare prot. n. 11551 dell'11/05/2012 e quelle inerenti la dimostrazione del requisito mediante attestazione fideiussoria.

In particolare con la predetta nota prot. n. 26326 del 26/11/2012, emanata al fine di garantire una maggiore uniformità di comportamento da parte degli organismi competenti alla valutazione delle attestazioni presentate dalle imprese, nonché di scongiurare l'utilizzo di strumenti non conformi alla ratio della normativa di settore, è stata consentita - in via assolutamente transitoria e in attesa della disponibilità di specifiche polizze di assicurazione professionale - la dimostrazione del requisito in oggetto mediante attestazione di vigenza di polizza di responsabilità del vettore stradale.

Poiché, allo stato, risulta che sul mercato assicurativo sono state introdotte apposite polizze di responsabilità civile professionale predisposte specificamente per le imprese di trasporto, si precisa che, relativamente alle richieste di iscrizione ali' Albo degli autotrasportatori presentate a far data dal 10 maggio p.v. ovvero per i rinnovi annuali successivi alla predetta data, le polizze di responsabilità vettoriali non potranno essere più considerate idonee alla dimostrazione del requisito in parola.

Si ritiene, comunque, che le suddette polizze di responsabilità vettoriale già presentate in conformità alle disposizioni contenute nella citata nota prot. n. 26326 del 26/11/2012, debbano essere ritenute valide fino alla scadenza annuale delle stesse.

Relativamente agli elementi obbligatori che le attestazioni di vigenza della polizza professionale devono contenere - in ordine ai quali pervengono a questa Direzione Generale numerosi quesiti - si ribadisce che la scrivente non ha specifica e diretta competenza in merito alla disamina dei profili attinenti alla materia assicurativa, la valutazione dei quali non può che ricadere in capo alle Amministrazioni provinciali competenti per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori. Nell'ambito di detta valutazione i citati organismi dovranno operare in conformità al citato art. 7 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché all'art. 7 del D.D. del Capo Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici prot. n. 291 del 25/11/2011 e alle successive ulteriori disposizioni in merito, tenendo ovviamente conto, nella fase istruttoria relativa al contenuto della polizza prodotta dalle imprese, della specificità dello strumento assicurativo utilizzato.

Si evidenzia, infine, la necessità che le attestazioni di vigenza di polizza professionale rechino l'impegno, da parte dei soggetti che le rilasciano, di comunicare in forma scritta all'autorità competente ogni fatto che determini la modifica di quanto attestato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Enrico FINOCCHI)