La Direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Dal 1
gennaio 2012 i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati e
le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o
informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
La
Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione
del 22 dicembre 2011, "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle
nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive", spiega le principali novità alle quali le amministrazioni
pubbliche dovranno attenersi.
Il 1
gennaio 2012, infatti, entrano in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15
della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di
Stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni
sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR
28 dicembre 2000 n. 445.
Le nuove
norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione" del
rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini e operano nel solco
tracciato dal citato Testo unico, dove era già previsto che nessuna
amministrazione potesse richiedere atti o certificati contenenti informazioni
già in possesso della PA.
L'attuazione
di queste disposizioni richiede un profondo cambiamento nei comportamenti
quotidiani delle amministrazioni, pertanto il Dipartimento della Funzione
Pubblica provvederà, anche attraverso l'Ispettorato, a monitorarne la
effettiva applicazione.
Ecco le
principali novità:
1) le
certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei
rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i
gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1°
gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno
più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati
costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;
2) i
certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: " il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
3) le
amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte
le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati
o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale
adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei
controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma
dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;
4) le
amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative
adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per
l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro
esecuzione;
5) la
mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce
violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai
fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei
responsabili dell'omissione;
6) le
pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni
necessarie per
effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per
l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la
certezza della loro fonte di provenienza.
Per lo
scambio dei dati per via telematica le amministrazioni dovranno operare
secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del vigente Codice
dell'amministrazione sulla base delle linee guida redatte da DigitPA,
(consultabili sul sito istituzionale di DIGITPA), attraverso apposite
convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e
volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse
amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.
Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell' articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa.
Per quanto
non espressamente richiamato dalla direttiva continuano, naturalmente, ad
applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia: in particolare
quelle del DPR 28 dicembre 2000, n.445, come da ultimo modificate
dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità
2012) e quelle del Codice dell'amministrazione digitale.
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Fonte:Ministero Funzione Pubblica |