sabato 22 dicembre 2012

Spending review. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi. (Direttiva n. 10/2012).


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 24 settembre 2012 (GU n. 296 del 20-12-2012 )
Spending review. Riduzione delle dotazioni organiche delle  pubbliche
amministrazioni - articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135.
Linee di indirizzo e criteri  applicativi.  (Direttiva  n.  10/2012).
(12A13265) 

 
 
 
                                Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                Ministri Segretariato Generale 
 
                                Alle  Amministrazioni   dello   Stato
                                anche ad ordinamento autonomo 
 
                                Al Consiglio  di  Stato  Ufficio  del
                                Segretario Generale 
 
                                Alla Corte dei Conti 
                                Ufficio del Segretario Generale 
 
                                All'Avvocatura generale  dello  Stato
                                Ufficio del Segretario Generale 
 
                                A tutte le Agenzie 
 
                                Agli  Enti  pubblici  non   economici
                                (tramite i Ministeri vigilanti) 
 
                                Agli Enti pubblici (ex  art.  70  del
                                d.lgs. n. 165/01) 
 
                                Agli  Enti  di  ricerca  (tramite   i
                                Ministeri vigilanti) 
 
                                e, p.c.: 
 
                                Al Ministero  dell'economia  e  delle
                                finanze Dipartimento della ragioneria
                                generale dello Stato - IGOP 
 
 
Premessa. 
  Il  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  reca,  tra  gli
altri,  interventi  di  riduzione  della  spesa  pubblica  a  servizi
invariati (spending review). Il titolo del  decreto-legge  sottolinea
l'esigenza di una riduzione della spesa  realizzata  secondo  criteri
razionali  che,  senza  sacrificare  lo  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali che fanno capo a ciascuna amministrazione,  determinino
una migliore allocazione delle risorse,  eliminando  gli  eccessi  di
spesa e gli sprechi e garantendo il livello dei servizi. 
  Si tratta di una misura che si muove in  coerenza  con  l'obiettivo
del Governo di operare interventi selettivi e strutturali al fine  di
migliorare  la  produttivita'  della   pubblica   amministrazione   e
garantire l'effettiva invarianza della quantita' dei servizi. 
  Gli strumenti posti in essere dal Governo richiedono la revisione e
la riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti  accompagnata
da un ridimensionamento delle strutture  dirigenziali,  un  ridisegno
degli assetti organizzativi e del loro funzionamento,  una  razionale
riconsiderazione delle strutture centrali e periferiche in un  quadro
di riduzione e riprogrammazione delle stesse. 
  E' un'operazione sistematica che opera in  verticale,  per  singola
amministrazione e settori omogenei di attribuzioni  o  competenze,  e
trasversalmente sull'apparato amministrativo  centrale,  mediante  il
metodo della compensazione e della concentrazione delle  attivita'  e
dei servizi. 
  L'obiettivo e' quello di giungere ad  una  distribuzione  razionale
delle competenze e  delle  risorse  umane  e  materiali,  provvedendo
all'eliminazione delle duplicazioni e degli appesantimenti. 
  La metodologia seguita e' quella della selettivita' dei  tagli  che
rappresenta il pilastro che ciascuna amministrazione deve prendere  a
riferimento  per  recuperare  l'efficienza  nello  svolgimento  delle
proprie attivita', attraverso la definizione equilibrata del  proprio
fabbisogno. 
  Si tratta di operare una riorganizzazione che non sia di meri tagli
di posti, quindi solo quantitativa, ma che sia  pensata,  in  termini
qualitativi e qualificanti, come riassetto  ed  alleggerimento  delle
strutture. L'intervento richiesto e' consequenziale anche  al  regime
limitativo del turn over degli anni precedenti e  di  quelli  futuri.
L'impedimento a coprire per intero i posti vacanti deve  tradursi  in
una  revisione  dell'assetto   organizzativo   per   non   perpetuare
un'articolazione degli uffici composta da strutture che non  potranno
essere occupate e superare cosi' la discrasia  tra  piante  organiche
teoriche e risorse umane  effettivamente  in  forza.  Tale  discrasia
costituisce causa di ingiustificata frammentazione  nell'assegnazione
del personale ad uffici dirigenziali  vacanti,  con  conseguenze  non
virtuose nella gestione delle risorse. 
  Lo snellimento dell'amministrazione e la  ridistribuzione  ottimale
del personale consentira' una  migliore  organizzazione  del  lavoro,
favorendo la valorizzazione sia  dei  dipendenti  piu'  meritevoli  e
della loro performance individuale, sia degli uffici  che  funzionano
meglio e, quindi, della performance organizzativa. 
  Obiettivo della presente direttiva,  trasmessa  preventivamente  al
Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  nota
dell'11 settembre 2012, n. 36488, e' quello di fornire indirizzi  che
consentano  una  rapida  e  proficua  attuazione  dell'art.   2   del
decreto-legge 95/2012,  norma  che  reca  appunto  la  disciplina  di
riduzione delle strutture dirigenziali e delle dotazioni organiche di
alcune pubbliche amministrazioni, da inserire nel piu' ampio scenario
di ridisegno degli assetti organizzativi dello  Stato  e  degli  enti
nazionali. 
La Riduzione selettiva degli assetti organizzativi. 
  Amministrazioni destinatarie. 
  Ai sensi dell'art.  2  del  decreto-legge  95/2012  (d'ora  in  poi
richiamato  solo  come  art.  2),  i  destinatari  della   riduzione,
individuati dal comma 1, sono: 
    le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; 
    le agenzie; 
    gli enti pubblici non economici; 
    gli enti di ricerca; 
    gli enti pubblici di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  L'ambito d'intervento riguarda le amministrazioni che fanno capo al
Governo centrale. 
  La disciplina potra' interessare il personale  degli  enti  locali,
secondo quanto disposto dal comma 8 dello stesso art. 2, solo in sede
di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma  8,  del
decreto-legge 95/2012. 
  "Base di computo" e misura della riduzione. 
  L'art. 2, comma  1,  interviene  sugli  uffici  e  sulle  dotazioni
organiche dirigenziali e non dirigenziali all'esito  della  riduzione
realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148; per le amministrazioni non  ricomprese  nel  precedente
taglio si prendono a riferimento gli uffici e le  dotazioni  previsti
dalla  normativa   vigente   (comma   2,   dell'art.   2).   Ciascuna
amministrazione dovra'  pertanto  individuare  la  propria  "base  di
computo" dei tagli alla luce delle suddette indicazioni. Nel caso  in
cui i tagli di cui al decreto-legge 138/2011 non fossero stati ancora
deliberati  o  formalizzati,  e'  necessario  predisporre  ogni  atto
necessario ai fini di questo prodromico  adempimento  e  attivare  le
procedure prescritte dalla normativa vigente. Qualora il procedimento
sia stato gia' avviato e comunicato allo Scrivente e'  opportuna  una
nota di conferma delle precedenti determinazioni. 
  La riduzione degli assetti organizzativi ha  come  scadenza  il  31
ottobre 2012. 
  Occorre  tener  conto  dei  criteri,  delle  prescrizioni  e  delle
semplificazioni procedurali dell'art. 2, contenute rispettivamente al
comma 10  (criteri  di  riassetto  organizzativo),  al  comma  10-bis
(riserva di legge sull'istituzione di uffici dirigenziali) e al comma
10-ter (per i  Ministeri  adozione  di  DPCM,  anziche'  di  DPR,  di
riorganizzazione purche' entro  il  31  dicembre  2012),  nonche'  la
metodologia dei tagli selettivi, ovvero della compensazione verticale
e trasversale. Gli aspetti di  dettaglio  su  questo  punto  potranno
costituire oggetto di successiva direttiva. 
  Nel rispetto dei suddetti principi e' necessario: 
    1. Intervento sui dirigenti. 
  Riduzione delle strutture  o  posti  di  funzione  dirigenziali  di
livello generale e non generale in misura non  inferiore  al  20  per
cento  per  entrambe  le  tipologie  di  uffici,  con  corrispondente
riduzione delle relative dotazioni organiche dirigenziali generali  e
non,  prendendo  a  riferimento  la  "base  di  computo"  secondo  le
indicazioni  della  legge.  Per  gli  arrotondamenti,   eventualmente
necessari, si richiamano i criteri di cui all'art. 19,  comma  6-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  Le percentuali di riduzione indicate dalla legge  rappresentano  il
valore minimo  che  viene  richiesto  alla  platea  dei  destinatari.
Sarebbe   apprezzabile   l'eventuale   sforzo    da    parte    delle
amministrazioni di operare, al di la' delle  eventuali  compensazioni
da applicare nella prevista sede, riduzioni  maggiori  che  siano  il
risultato di un effettivo ridisegno  dell'organizzazione  operato  in
relazione ad un fabbisogno essenziale, che tenga conto solo di quanto
necessario  per  lo  svolgimento  delle  missioni  istituzionali,  in
coerenza con il regime del turn over. 
  Le amministrazioni devono realizzare, nei loro atti  organizzativi,
una piena corrispondenza tra le  strutture  o  i  posti  di  funzione
dirigenziale e i posti previsti in dotazione organica. Questi ultimi,
infatti, devono essere tutti censiti con indicazione  di  quelli  che
attengono alle strutture, di quelli che rientrano  nell'ambito  della
diretta collaborazione con l'organo politico, e di quelli riguardanti
gli incarichi concernenti funzioni ispettive, di consulenza, studio e
ricerca o altri incarichi specifici  previsti  dall'ordinamento,  ivi
compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici  in
rappresentanza di  amministrazioni  ministeriali.  Non  sono  ammessi
posti di funzione dirigenziale superiori al contingente di  dotazione
organica approvato e ridotto ai sensi della normativa  in  esame.  Si
richiama, tra l'altro, il comma 10-bis dell'art. 2 secondo cui per le
amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'art. 23-quinquies,
il numero  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  e  non
generale  non  puo'  essere  incrementato  se  non  con  disposizione
normativa di rango primario. 
    2. Intervento sul personale non dirigenziale. 
  Rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del  personale   non
dirigenziale apportando un'ulteriore riduzione non  inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale come risultante dalla  relativa  "base  di
computo". 
  La spesa della dotazione organica del personale non dirigenziale va
calcolata sulle singole aree tenendo  conto  del  costo  di  ciascuna
posizione economica dell'area in relazione alle fasce retributive  di
ciascuna area o del costo di ciascun livello in ragione  del  profilo
professionale. Per i Ministeri che non hanno una  dotazione  organica
del personale non  dirigenziale  distinta  per  fasce  economiche  il
calcolo si compie sulle singole aree tenendo conto  del  costo  medio
dell'area in relazione alle fasce retributive di  ciascuna  area.  Il
costo  si  determina  considerando  solo  il  trattamento   economico
fondamentale previsto  dal  CCNL  vigente,  comprensivo  degli  oneri
riflessi a carico del datore di lavoro. La riduzione  del  dieci  per
cento si applica sul costo complessivo della dotazione organica cosi'
calcolato. Una volta determinata l'entita' del  risparmio  di  spesa,
non inferiore al 10 per cento, l'individuazione  delle  posizioni  da
eliminare nell'ambito delle  aree  avverra'  utilizzando  i  medesimi
criteri di quantificazione sopra indicati. 
  Disposizioni speciali. 
  Sono  previste  norme  di  esclusione,  totale  o   parziale,   che
interessano amministrazioni statali in ragione  ora  della  normativa
speciale di settore, che prevede  apposite  e  specifiche  misure  di
razionalizzazione, ora della necessita' di garantire  lo  svolgimento
di  alcune   funzioni   primarie   che   fanno   capo   a   strutture
incomprimibili. 
  Tali esclusioni sono molto limitate  e  la  natura  speciale  delle
predette  previsioni  e  la  ratio  del  decreto-legge  95/2012   non
consentono alle amministrazioni di invocare interpretazioni estensive
o analogiche delle stesse. 
  Si passa alla disamina delle esclusioni: 
a. Scuola, AFAM, Universita'. 
  Il comma 4 dell'art. 2 precisa che per il comparto  scuola  e  AFAM
continuano a  trovare  applicazione  le  specifiche  discipline  gia'
previste. L'esclusione  fonda  la  sua  ragione  nella  normativa  di
settore che dispone mirate misure di razionalizzazione e contenimento
della spesa. Si puo' ritenere che le  Universita',  pur  non  essendo
richiamate  nello  stesso   comma,   siano   anch'esse   escluse   in
considerazione della specificita' del loro ordinamento e dell'assetto
organizzativo che le caratterizza. 
b.  Agenzie  fiscali,  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  Il comma 7 dell'art. 2 dispone che sono escluse dalle riduzioni  le
Agenzie fiscali e il Ministero dell'economia e delle  finanze  per  i
quali si applica l'analoga riduzione disposta dall'art.  23-quinquies
dello stesso  decreto-legge  95/2012.  Dalle  medesime  riduzioni  e'
altresi' esclusa la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  che  ha
provveduto ad effettuare corrispondenti tagli alla propria  dotazione
organica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
giugno 2012. Si ricorda la previsione dell'art. 2,  comma  10-quater,
secondo cui le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16  dello  stesso
articolo si  applicano  anche  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze ed alle Agenzie fiscali, tenuto conto delle incorporazioni  e
delle  soppressioni  di  cui  all'art.  23-quater  del  decreto-legge
95/2012. Non e' prevista una disposizione analoga per  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri che, in sostanza, e' interessata dall'art.
2 solo per la previsione speciale contenuta nel  comma  per  cui  "Ai
fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento  operata  sulle
dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri
ruoli, (...) provvede alla immediata riorganizzazione  delle  proprie
strutture sulla base di criteri di  contenimento  della  spesa  e  di
ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque
non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in  corso
a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'art.
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.
Fino al suddetto termine non possono  essere  conferiti  o  rinnovati
incarichi di cui alla citata normativa." 
c. Forze armate. 
  Il comma 3 dell'art. 2 detta,  invece,  una  specifica  misura  per
quanto riguarda il totale generale degli organici delle forze  armate
che e' ridotto in misura non inferiore al 10 per cento.  Al  relativo
personale in eccedenza possono essere applicati i processi di cui  al
comma 11, lettere da a) a d) dell'art. 2,  compresi  quelli  inerenti
alla mobilita' guidata, processi che saranno trattati piu' avanti. 
  Criteri applicativi specifici,  che  si  traducono  in  un  diverso
impatto della riduzione o della tempistica,  sono  poi  previsti  per
alcune categorie di personale e per alcuni Ministeri. 
i. Ricercatori e tecnologi. 
  L'art. 2, comma 1, lettera b), nel prevedere la misura di riduzione
delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale,  stabilisce
che per  gli  enti  di  ricerca  tale  riduzione  si  riferisce  alle
dotazioni  organiche  del  personale  non  dirigenziale,  esclusi   i
ricercatori ed i tecnologi. Per questi enti, compreso  l'Asi  e  l'ex
Ispesl assorbito  dall'Inail  per  il  contingente  interessato,  gli
effetti  riduttivi  vanno  applicati  sulla  dotazione  organica  del
personale non dirigenziale calcolata al netto dei posti previsti  per
il profilo di ricercatore e tecnologo (livelli da  I  a  III),  ferma
restando la  riduzione  per  i  restanti  profili  e  quella  per  la
dirigenza di prima e seconda fascia, prevista  rispettivamente  dalle
lettere b) ed a) del medesimo comma  1.  La  norma  non  puo'  essere
interpretata in modo estensivo e quindi il riferimento a  ricercatori
e tecnologi va inteso in senso letterale. Si  tratta  degli  enti  di
ricerca e  delle  amministrazioni  statali  nel  cui  ordinamento  e'
incardinato il comparto sicurezza, il Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco,  il  personale  amministrativo  operante  presso  gli   uffici
giudiziari e il personale di magistratura. 
ii.  Comparto  sicurezza,  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
personale  amministrativo  operante  presso  gli  uffici  giudiziari,
personale di magistratura. 
  Per alcuni settori particolari e per  il  relativo  personale  sono
contemplate esenzioni che  fanno  riferimento  tanto  alle  strutture
organizzative, quanto alle dotazioni organiche  del  personale.  Come
recita il comma 7 dell'art. 2,  sono  "escluse  dalla  riduzione  del
comma 1 le strutture e il personale  del  comparto  sicurezza  e  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  il  personale  amministrativo
operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura."
Le  amministrazioni  che  presentano  tali   specificita',   dovranno
fornire, con atti formali anche interni, adeguata dimostrazione della
consistenza delle strutture e delle relative  dotazioni  organiche  a
cui si applica l'esenzione, al  fine  di  consentire  un'oggettiva  e
trasparente detrazione degli ambiti esclusi dalla "base  di  computo"
presa a riferimento per calcolare la consistenza della riduzione. 
iii. Ministero dell'interno. 
  Il comma 2, ultimo periodo,  dell'art.  2  prevede:  "al  personale
dell'amministrazione civile dell'interno le  riduzioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di
soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'art. 17, e
comunque entro il 30 aprile  2013,  nel  rispetto  delle  percentuali
previste dalle  suddette  lettere"  ferme  restando  le  disposizioni
sanzionatorie e la dotazione organica provvisoria di cui al  comma  6
dell'art. 2. Si ritiene praticabile, anche  al  fine  di  evitare  il
protrarsi  degli  effetti  sanzionatori   sul   piano   assunzionale,
un'anticipata riduzione delle dotazioni organiche, nei  tempi  e  nei
modi previsti per gli altri Ministeri, ferma restando  la  necessita'
di una successiva verifica di tale riduzione in esito alla  procedura
di soppressione e razionalizzazione delle province. 
iv. Ministero degli affari esteri. 
  Il comma 5 dell'art. 2 dispone: "Per il  personale  della  carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non del Ministero degli affari esteri,  limitatamente  ad  una  quota
corrispondente alle  unita'  in  servizio  all'estero  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede alle riduzioni di cui al  comma  1,  nelle  percentuali  ivi
previste, all'esito  del  processo  di  riorganizzazione  delle  sedi
estere e, comunque, entro e non oltre il 31  dicembre  2012.  Fino  a
tale data trova applicazione  il  comma  6  del  presente  articolo".
L'applicazione di tale disposizione comporta  che  le  riduzioni  del
Ministero degli affari esteri debbano prendere  a  riferimento,  come
"base di computo"  a  cui  applicare  le  prescritte  percentuali  di
riduzione,  il  personale  in  servizio  nelle  sedi   estere,   come
individuato dagli appositi provvedimenti del  Dicastero.  L'ammontare
delle riduzioni risultanti,  applicando  le  percentuali  prescritte,
andra' riversato, in  termini  di  detrazione,  sulle  corrispondenti
dotazioni organiche dell'amministrazione. 
  Il  decreto-legge  95/2012  contiene  altre  norme  peculiari   che
dovranno essere di volta in volta valutate al fine di  realizzare  il
necessario coordinamento. Si fa  riferimento,  in  particolare,  alle
disposizioni dell'art. 10 sulla riorganizzazione della presenza dello
Stato sul territorio, all'art. 11 sul riordino delle scuole pubbliche
di formazione, all'art. 12 sulla soppressione di enti e societa'. 
  E'  fondamentale,  altresi',  tenere  conto  di  altre  misure   di
razionalizzazione degli apparati amministrativi  contenute  in  fonti
normative precedenti (1) che dispongono la soppressione o il riordino
di enti. Si richiamano per la loro  rilevanza  anche  le  misure  che
interessano gli enti previdenziali (art. 21, decreto-legge 201/2011). 
  Tutte le disposizioni di questa natura saranno coordinate  in  sede
applicativa. 
  Inoltre,   talune    norme    speciali    prevedono    misure    di
razionalizzazione che dovranno essere rese compatibili con quelle  di
cui all'art. 2. Si vedano, ad esempio, le disposizioni  dell'art.  12
relative al CRA  e  all'AGEA  e  gli  effetti  che  ne  derivano,  in
relazione alla riorganizzazione di quest'ultimo ente,  anche  per  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali;   si
consideri l'art. 67-ter,  comma  6,  del  decreto-legge  83/2012  per
quanto concerne il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  Rispetto a tali ipotesi, potranno essere avviati tavoli tecnici per
individuare percorsi applicativi coerenti ed efficaci,  nel  rispetto
delle scadenze previste dalla normativa in argomento. 
Le procedure di riduzione delle dotazioni organiche. 
  Lo  strumento  unico   del   DPCM   centralizzato   (uno   o   piu'
provvedimenti). 
  L'art. 2, comma 5, prevede, quale strumento giuridico per  disporre
le riduzioni in argomento, l'adozione  di  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare  entro  il  31
ottobre  2012,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  Rispetto alla procedura del predetto comma 5, emergono  i  seguenti
elementi di novita' per la riduzione delle dotazioni organiche: 
    lo strumento del DPCM e' comune per i Ministeri e per le restanti
amministrazioni indicate dall'art. 2, comma 1. Vi  e',  percio',  una
deroga al regime ordinario dell'art. 6  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, per quanto riguarda i  Ministeri  (ordinariamente
lo strumento e' il DPR ex art. 17, comma 4-bis, della legge 400/1988)
e a quello dei rispettivi ordinamenti per i restanti destinatari; 
    il DPCM e' adottato su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. E' il caso di evidenziare che in  fase
procedurale  ed  istruttoria  la  proposta  del  DPCM   si   formera'
acquisendo i  contributi  di  ogni  amministrazione,  contributi  che
dovranno tenere conto che l'attivita' di  revisione  della  spesa  e'
prioritaria nell'azione di Governo. 
  La procedura indicata nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n.  14,  e'  prevista  solo  per  le  riduzioni  delle
dotazioni organiche e  il  riordino  delle  strutture  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che saranno adottate con  DPCM,  mentre
per le Agenzie fiscali si fara' riferimento agli  atti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti  (ex  art.   23-quinquies,   comma   1,   del
decreto-legge 95/2012). Relativamente alle Agenzie fiscali  gli  atti
saranno  inviati  al  Dipartimento  della  Funzione  pubblica  e   al
Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato   per   il
monitoraggio delle eventuali situazioni di soprannumerarieta'.  Anche
tali provvedimenti dovranno rispettare, quale termine di adozione, la
data del 31 ottobre 2012. 
  Riduzioni selettive. 
  Vi sono altri elementi portanti dell'art. 2, comma 5,  che  rendono
piu' chiara la scelta del legislatore di centralizzare  la  decisione
ricorrendo allo stesso tipo di  provvedimento  gestito  da  un  unico
ministro proponente. 
  Come  gia'  detto  nelle  premesse,  il   riassetto   organizzativo
dell'apparato amministrativo  perseguito  dal  legislatore  segue  il
criterio di un taglio differenziato e non lineare. 
  La  norma  prevede,  infatti,  che  le  riduzioni  possano  "essere
effettuate selettivamente, anche  tenendo  conto  delle  specificita'
delle singole amministrazioni, in misura inferiore  alle  percentuali
ivi previste a condizione che la differenza sia  recuperata  operando
una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di  altra
amministrazione." 
  Lo strumento della  compensazione  introduce  una  metodologia  che
consente di realizzare, in un unico contesto, interventi polivalenti,
sul piano quantitativo e qualitativo. 
  La centralizzazione della  decisione  va  intesa  come  momento  di
sintesi, di omogeneizzazione e di razionalizzazione  delle  proposte,
comunque  necessarie,   che   devono   pervenire   da   parte   delle
amministrazioni interessate  e  che  andranno  valutate  in  sede  di
compensazione trasversale. 
  Le proposte delle amministrazioni. 
  Le  amministrazioni  dovranno  compilare  la  modulistica  allegata
preordinata a costituire un'ipotesi di riduzione. In particolare: 
Ministeri ed amministrazioni statali. 
  Dovranno procedere alla compilazione  della  modulistica  allegata,
quale proposta di riduzione sulla "base di computo",  accompagnandola
con una relazione che esponga le ragioni  della  proposta  formulata,
tenendo anche conto delle eventuali disposizioni di incorporazione  e
soppressione di enti e di come queste incidono sul risultato  finale.
La documentazione dovra' pervenire  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica - UORCC.PA entro il 4 ottobre prossimo. 
Enti pubblici ed agenzie. 
  I restanti destinatari procederanno analogamente a quanto  indicato
per i Ministeri, ma dovranno inviare la loro proposta oltre che  allo
stesso Ufficio sopra indicato, anche  all'amministrazione  vigilante,
nel rispetto del termine  del  prossimo  28  settembre,  al  fine  di
consentire  a  quest'ultima  amministrazione  di  procedere  con   le
elaborazioni necessarie di cui si  va  a  dire  nel  paragrafo  sulla
compensazione verticale. 
  Compensazione interna. 
  Tutti i destinatari dell'art. 2, comma 1, dovranno compilare, prima
di tutto, il "modello  di  amministrazione"  che  tenga  conto  degli
impatti  di  riduzione  nelle  percentuali  non  inferiori  a  quelle
previste dalla norma, con eventuale  compensazione,  ove  necessario,
tra le aree/profili del personale non  dirigenziale  ed  assorbimento
delle   vacanze   per   evitare   o   ridurre   le    posizioni    di
soprannumerarieta'   (compensazione   interna).   In   sostanza,   il
soprannumero   di   un'area/profilo   e'   eventualmente    possibile
neutralizzarlo riducendo le disponibilita' di posti nelle altre  aree
secondo una corrispondenza di valore  finanziario.  La  compensazione
interna e' coerente con  quanto  previsto  dall'art.  6  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo  cui,  nell'individuazione
delle  dotazioni   organiche,   "le   amministrazioni   non   possono
determinare, in  presenza  di  vacanze  di  organico,  situazioni  di
soprannumerarieta' di personale, anche  temporanea,  nell'ambito  dei
contingenti relativi alle singole  posizioni  economiche  delle  aree
funzionali e di livello dirigenziale.". 
  I soprannumeri di una singola area,  ove  non  compensati,  pur  in
presenza di posti vacanti, a valere sulle disponibilita' delle  altre
aree,  costituiscono  ipotesi  di   eccedenza   funzionale   che   va
specificatamente motivata e giustificata, attesi i risvolti  previsti
dall'art. 33 del citato d.lgs. 165/2001 e considerato che  l'art.  2,
comma 14, statuisce che  le  disposizioni  dello  stesso  art.  2  si
applicano  anche  in  caso  di  eccedenza  dichiarata   per   ragioni
funzionali o finanziarie dell'amministrazione. 
  Compensazione verticale. 
  I Ministeri, in qualita' di amministrazioni vigilanti  che  dettano
gli indirizzi rispetto  agli  enti  vigilati,  potranno  procedere  a
compilare uno o piu' "modelli di settore", accompagnati  da  apposite
relazioni illustrative, mediante i quali  andranno  ad  operare,  ove
necessario, una  proposta  di  compensazione  verticale.  Il  termine
verticale serve ad individuare un settore di intervento  aggregato  o
per funzioni omogenee (si pensi ad esempio agli enti non territoriali
vigilati  dal  Ministero  della  salute  che  operano  nel   Servizio
sanitario nazionale)  o  per  identita'  funzionale  con  distinzione
fondata sul diverso ambito territoriale di competenza  (si  pensi  ad
esempio agli enti parco nazionali). La proposta di  compensazione  in
linea verticale potra' essere avanzata a condizione che la differenza
tra  la  riduzione  in  difetto  operata  rispetto  alla  percentuale
prevista dalla norma, sia recuperata con  una  riduzione  in  eccesso
(ovvero  proporzionalmente  superiore   rispetto   alle   percentuali
indicate dalla legge) sulle dotazioni organiche del  Ministero  o  di
altro ente vigilato. I Ministeri vigilanti  potranno  svolgere  anche
apposite valutazioni nei confronti degli enti vigilati caratterizzati
da  piena   autonomia   finanziaria,   in   quanto   funzionanti   ed
autosufficienti in virtu' di sole entrate proprie. 
  Vincoli da rispettare e indicazioni utili. 
  Si ribadiscono alcuni vincoli importanti che sono questi: 
    tutte  le  amministrazioni   nel   compilare   il   "modello   di
amministrazione" dovranno assicurare la riduzione delle  strutture  e
degli uffici almeno nelle percentuali  previste  dalla  norma,  ferma
restando la possibilita' di  realizzare  una  misura  in  percentuale
superiore; 
    la compensazione  verticale  e'  percorribile  solo  per  evitare
situazioni di soprannumerarieta'; 
    occorre fornire un dato aggregato per  amministrazione  vigilante
e/o enti vigilati che dia contezza  dell'obiettivo  di  riduzione  in
termini   cumulativi,    dimostrando    l'effettivo    raggiungimento
dell'obiettivo mediante la riduzione complessivamente ipotizzata; 
    la proposta di dotazione organica presentata dovra' tenere  conto
dei  vincoli  sopra  detti  ed  essere  coerente  con  un  fabbisogno
costruito sulla  base  delle  effettive  necessita'  derivanti  dallo
svolgimento delle funzioni istituzionali e delle linee  di  attivita'
prioritarie, ridimensionando il contingente  di  posti  da  destinare
allo svolgimento di compiti di  supporto  o  di  linee  di  attivita'
secondarie che devono essere eliminate. 
  Le situazioni di esubero di personale,  con  conseguente  messa  in
disponibilita', dovranno essere dichiarate entro il 30  giugno  2013,
in esito alle procedure di cui al comma 11 dell'art.  2  che  saranno
avviate non appena definita la nuova dotazione organica  (31  ottobre
2012, secondo le previsioni del decreto-legge 95/2012), nel  rispetto
della normativa in materia di partecipazione sindacale. 
  In vista di un possibile soprannumero,  che  potrebbe  emergere  in
sede di definizione delle proposte, quindi  prima  dell'adozione  dei
provvedimenti di riduzione della dotazione organica, nelle operazioni
di  riduzione   e   di   compensazione   interna   e   verticale   le
amministrazioni potrebbero tenere conto, per calibrare le stesse, dei
seguenti elementi: 
    individuazione della platea dei destinatari  dell'art.  2,  comma
11, lettera a), che dovranno in via prioritaria essere  collocati  ex
lege  a  riposo  nei  tempi  previsti,   considerando   che   saranno
destinatari delle procedure di cui alle successive lettere d)  ed  e)
solo le qualifiche per  le  quali  la  soprannumerarieta'  non  sara'
riassorbita entro due anni a decorrere  dal  1°  gennaio  2013.  Tale
individuazione (distinta per amministrazione e per qualifica)  dovra'
essere comunicata al Dipartimento della funzione pubblica -  UORCC.PA
nei tempi previsti per l'inoltro delle proposte di riduzione; 
    regime limitato del turn over, almeno fino al 31  dicembre  2015,
che puo' consentire di realizzare una maggiore  riduzione  sui  posti
che comunque non potranno essere coperti al 100% se non  nel  2016  a
valere sulle cessazioni dell'anno precedente. Si ricorda  che  l'art.
14, comma 9, del decreto-legge 95/2012 prevede che "Ferme le  vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le  facolta'
assunzionali  degli  enti  di   cui   al   presente   articolo   sono
prioritariamente utilizzate per  il  reclutamento,  dall'esterno,  di
personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea". 
  Si ricordano, poi, alcune  disposizioni  speciali  sulla  mobilita'
obbligatoria, ovvero: 
    art. 2,  comma  3,  per  cui  al  personale  delle  Forze  armate
dichiarato eccedentario si applicano le  disposizioni  del  comma  11
lettere da a) a d).  In  particolare  la  lettera  d)  disciplina  la
mobilita' guidata; 
    art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  95/2012,  secondo  cui  il
personale INRAN (ex INCA) che al momento di  entrata  in  vigore  del
decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi dell'art. 7,
comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e'  posto  in
mobilita' ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    art. 10, comma 2, lettera e), punto 1) del decreto-legge 95/2012,
secondo cui, in conseguenza  della  riorganizzazione  della  presenza
dello Stato sul territorio  le  amministrazioni  interessate  possono
collocare in mobilita' le relative unita' ai sensi degli articoli 33,
34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  La disponibilita' di posti  risultante  per  ogni  amministrazione,
all'esito dell'adozione dei provvedimenti di  riduzione,  costituira'
un riferimento quando si avvieranno i processi di mobilita'  guidata,
anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del  personale
non riassorbibile secondo i criteri  del  collocamento  a  riposo  da
disporre secondo la lettera a) del comma 11.  Si  fa  riferimento  ai
processi di mobilita' guidata di cui all'art. 2,  comma  11,  lettera
d), ferma restando poi la disciplina vigente  in  tema  di  mobilita'
obbligatoria (art. 1, commi 12 e 13). 
  La compensazione trasversale. 
  Entro il 31 ottobre prossimo,  come  gia'  detto,  dovranno  essere
adottati, ai sensi dell'art. 2, comma  5,  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze atti ad operare  le  riduzioni
sopra illustrate, considerando che  le  "medesime  riduzioni  possono
essere  effettuate  selettivamente,   anche   tenendo   conto   delle
specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore  alle
percentuali  ivi  previste  a  condizione  che  la   differenza   sia
recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni
organiche di altra amministrazione." 
  Le  compensazioni  trasversali  saranno  effettuate  con  DPCM  per
assicurare, in coerenza con il disegno del legislatore,  il  processo
interno  di  ridistribuzione  del   personale   tra   amministrazioni
centrali. I Ministeri potranno  essere  considerati,  ai  fini  della
selettivita' dei tagli, anche in aggregazione con i  rispettivi  enti
vigilati e tali enti in aggregazione fra loro, tenendo  eventualmente
conto delle  proposte  formulate  separatamente,  nonche'  secondo  i
criteri della compensazione verticale. 
  La compensazione trasversale e' finalizzata a  realizzare  i  tagli
selettivi voluti da Governo per favorire un  piu'  razionale  assetto
dell'apparato amministrativo,  operando  scelte  di  riequilibrio  in
ragione: degli effettivi fabbisogni,  dei  settori  ritenuti  da  non
depotenziare  sulla  base  degli  indirizzi  espressi   dal   Governo
medesimo, del collocamento a riposo di coloro che  si  trovano  nelle
condizioni di cui all'art. 2, comma 11,  lettera  a),  del  riassetto
dell'articolazione territoriale ai sensi del comma 10 dell'art.  2  e
degli effetti dell'art. 10 del decreto-legge 95/2012. 
  Rimane ferma  la  tendenza  a  garantire  un  taglio  almeno  nelle
percentuali  previste  dalla  norma  per  tutte  le   amministrazioni
interessate. 
  Le procedure di compensazione trasversale saranno rese  trasparenti
in un clima di costante collaborazione. 
  Partecipazione sindacale. 
  Nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 6, comma 1,  del
d.lgs. 165/2001 in sede di adozione dei DPCM di  ridefinizione  delle
dotazioni organiche si provvedera'  alla  previa  informazione  delle
organizzazioni sindacali rappresentative. 
  Per le fasi indicate dall'art. 2, comma 11, lettere  d)  ed  e)  si
procedera' previo esame con le organizzazioni sindacali  e,  piu'  in
particolare: 
    i processi di mobilita' guidata saranno disposti mediante  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  di  concerto
con i Ministeri competenti e con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previo  esame  con  le  organizzazioni  sindacali  che  deve
comunque concludersi entro trenta giorni; 
    la  definizione  dei  criteri  e  tempi  di  utilizzo  di   forme
contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale  di  cui
alla lettera  c)  del  comma  11  che,  in  relazione  alla  maggiore
anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza,  al  netto  degli
interventi di cui alle lettere a) e d), avverra' previo esame con  le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi  entro  trenta
giorni. 
  Con ulteriori direttive  si  forniranno  indicazioni  di  dettaglio
sulla seconda fase del processo, cioe' quella dell'individuazione dei
soprannumeri, della mobilita' guidata e delle  modalita'  da  seguire
per definire i criteri per gli eventuali contratti di solidarieta'  e
per la dichiarazione degli esuberi, nel rispetto, da parte di  questo
Dipartimento, delle forme di partecipazione sindacale previste  dalla
normativa vigente in tema di informazione ed esame congiunto. 
Le sanzioni e la dotazione organica provvisoria. 
  La necessita' di agire con tempestivita'  rispetto  al  disegno  di
riassetto organizzativo voluto dalla legge nasce sia dalla necessita'
di realizzare il piu'  presto  possibile  la  razionalizzazione  e  i
risparmi di spesa necessari per il Paese, secondo  gli  obiettivi  di
Governo, sia dalla necessita' di evitare la sanzione del  divieto  di
assumere, a qualsiasi titolo  e  con  qualsiasi  contratto,  prevista
dall'art. 2, comma 6, che scatta a decorrere  dal  31  ottobre  2012,
termine entro il quale adottare i provvedimenti  di  riduzione  delle
dotazioni organiche. 
  Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  5  le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura  pari
ai posti coperti al 7 luglio 2012; nella ricognizione della dotazione
organica provvisoria sono ricomprese, comunque entro  il  limite  dei
posti risultanti dalle riduzioni ai sensi del comma 1,  dell'art.  2,
le procedure concorsuali ordinarie,  intese  come  autorizzazioni  ad
assumere ed autorizzazioni a bandire concesse alla medesima data  del
7 luglio 2012, nonche' quelle avviate sulla base di  disposizioni  di
carattere speciale e le  procedure  relative  alle  assunzioni  delle
categorie protette nei limiti delle quote d'obbligo.  Sono,  inoltre,
fatte salve le procedure di mobilita' avviate ovvero per le quali  vi
sia stata un'esternazione di volonta' da  parte  dell'amministrazione
volta  a  richiedere  l'assegnazione  temporanea  o  la  cessione  di
contratto  riferite  a  personale   nominativamente   individuato   o
individuabile. Sono fatti salvi anche i conferimenti di incarichi, ai
sensi dell'art. 19, commi 5-bis, nonche'  il  rinnovo  di  quelli  in
essere alla medesima data in riferimento al numero di posti coperti. 
  E' opportuno sottolineare che le amministrazioni o le categorie  di
personale  escluse  dalla   misura   di   riduzione   degli   assetti
organizzativi, sono anche escluse dal  blocco  delle  assunzioni  che
interverra' a decorrere dal 1° novembre 2012. Sono, altresi', escluse
le categorie protette,  nel  limite  del  completamento  della  quota
d'obbligo e nel limite della dotazione organica provvisoria che, come
detto, non potra' essere superiore  a  quella  definitiva  a  seguito
della riduzione. 
  Rimangono  poi  ferme  le  vigenti  disposizioni  in   materia   di
limitazione delle assunzioni (art. 2, comma 9). 
I provvedimenti di riorganizzazione. 
  Come piu' volte indicato in precedenza l'intervento del legislatore
e' volto a realizzare una razionalizzazione dell'organizzazione. 
  La riduzione delle strutture dirigenziali determinera', in sede  di
riorganizzazione, riflessi sulle relative competenze  che  potrebbero
determinare la rivisitazione degli incarichi dirigenziali. 
  Tale rivisitazione andra' operata nel  rispetto  dell'art.  19  del
d.lgs. 165/2001, della giurisprudenza costituzionale consolidatasi in
materia e della direttiva n. 10 del 19 dicembre  2007,  del  Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione per le
parti ancora attuali. 
  Si richiamano sinteticamente, per approfondirli  in  un  successivo
atto d'indirizzo, i seguenti punti salienti: 
Riserva di legge in materia di uffici dirigenziali. 
  Secondo l'art. 2, comma 10-bis, per le amministrazioni di cui  allo
stesso art. 2, comma 1 e per quelle  di  cui  al  comma  1  dell'art.
23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale
e non generale non puo' essere incrementato se non  con  disposizione
legislativa.  Questa  regola  non  puo'  essere  disattesa,   neanche
ricorrendo a soluzioni neutrali  sul  piano  finanziario,  e  diventa
pilastro nella definizione dell'organizzazione delle  amministrazioni
pubbliche contemplate. 
Regolamenti di organizzazione. 
  Per le amministrazioni destinatarie della  presente  direttiva,  ad
eccezione dei Ministeri, lo  strumento  da  utilizzare  per  definire
l'assetto  organizzativo  coerente  con  la  norma  di  riduzione  in
argomento e' quello previsto dai rispettivi ordinamenti  definiti  ai
sensi dell'art. 27 del d.lgs. 165/2001 o della normativa specifica di
riferimento. 
  Per  quanto  riguarda  i  Ministeri,  lo  strumento  ordinario   di
disciplina della loro organizzazione e di quella dei loro  uffici  e'
quello previsto dall'art. 17, comma  4-bis,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400. 
  Ferma restando per i Ministeri la possibilita'  di  adottare  detto
regolamento entro 6 mesi dall'adozione del DPCM di cui al comma 5, il
legislatore ha anche fornito uno strumento piu'  celere,  in  termini
procedurali e temporali, che e'  quello  di  cui  all'art.  2,  comma
10-ter, ovvero il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Si  rimarca  che  la  facolta'  per  i
Ministeri, dell'utilizzo di tale strumento  semplificato  (DPCM),  si
esaurisce  il  31  dicembre  2012  e,  nel  caso  in  cui  non  venga
esercitata, si ricorre al DPR, previsto dalla norma ordinaria. 
Criteri da seguire. 
  In merito ai criteri da seguire in sede di  riorganizzazione  degli
uffici, si rinvia al comma 10 dell'art. 2, piu' volte  richiamato  di
cui si dira' in un prossimo atto di indirizzo. 
Cronoprogramma e conclusioni. 
  L'art. 2 scandisce le fasi e  i  tempi  della  riorganizzazione.  A
parte le deroghe richiamate nei precedenti  paragrafi,  le  fasi  del
processo sono cosi' sintetizzabili: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Data  la  complessita'  della  procedura  ed  i  tempi  stretti  di
applicazione, si confida nella fattiva  collaborazione  di  tutte  le
amministrazioni per la corretta e  tempestiva  predisposizione  degli
atti di competenza, nonche' per una razionalizzazione degli  apparati
coerente con le finalita' del processo di spending review. 
    Roma, 24 settembre 2012 
 
                                                Il Ministro per la    
                                             pubblica amministrazione 
                                               e la semplificazione   
                                                  Patroni Griffi      

(1) Ex plurimis D.L.  6-7-2011  n.  98  -  Art.  14  -  Soppressione,
    incorporazione e riordino di enti  ed  organismi  pubblici,  D.L.
    6-12-2011 n. 201 - Art. 21- Soppressione enti e organismi 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 380 

        
      
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico