Pubblicati sulla GU del 18 dicembre due decreti, a firma del Ministro per la PA e la Semplificazione, che danno attuazione ad alcune norme contenute nel CAD
Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre sono pubblicati due decreti, a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, che danno attuazione ad alcune norme contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale.
Si tratta di provvedimenti in materia di separato certificato elettronico di firma digitale e di identificazione del titolare della casella di posta elettronica certificata ai fini del suo utilizzo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
In particolare, il primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2012 definisce le modalità tecniche con cui inserire nel certificato qualificato di firma le informazioni relative a specifiche qualifiche del titolare della firma digitale, riconosciute da ordini o da collegi professionali, da amministrazioni pubbliche o da enti pubblici e privati, quali le qualifiche professionali o quella di pubblico ufficiale, nonché i limiti di utilizzo e i poteri i rappresentanza. In tal modo, tali informazioni potranno essere contenute in un separato certificato elettronico, anziché nello stesso certificato di firma, e potranno essere rese disponibili anche in rete. L'attuazione di tale disposizione costituisce una forma di liberalizzazione delle firme digitali che potranno quindi essere rilasciate da qualsiasi certificatore anche a soggetti che rivestono una o più qualifiche sopraindicate, con l'obbligo per i soggetti sopraindicati di mettere a disposizione dei certificatori di firma le informazioni in proprio possesso.
Il secondo decreto del 27 settembre 2012 definisce, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD, le regole tecniche mediante le quali il gestore della casella di posta elettronica certificata (PEC-ID) tramite la quale possono essere presentate, in via telematica, istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni deve identificare il titolare della medesima casella. L'identificazione del titolare potrà avvenire mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al servizio ed esibizione al gestore, da parte del medesimo, di un valido documento d'identità e del codice fiscale ovvero mediante la sottoscrizione con firma digitale dello stesso modulo ovvero tramite la compilazione del modulo di adesione disponibile in rete, previa identificazione informatica tramite CIE o CNS. L'identificazione per l'accesso al servizio PEC-ID avverrà, invece, tramite Certificato di autenticazione della CNS o della CIE ovvero tramite credenziali di accesso basate su identificativo - utente, parola d'ordine (password) e parola d'ordine temporanea (one time password) generata dal token crittografico rilasciato dal Gestore medesimo e trasmessa anche attraverso sistemi di telefonia mobile.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre sono pubblicati due decreti, a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, che danno attuazione ad alcune norme contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale.
Si tratta di provvedimenti in materia di separato certificato elettronico di firma digitale e di identificazione del titolare della casella di posta elettronica certificata ai fini del suo utilizzo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
In particolare, il primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2012 definisce le modalità tecniche con cui inserire nel certificato qualificato di firma le informazioni relative a specifiche qualifiche del titolare della firma digitale, riconosciute da ordini o da collegi professionali, da amministrazioni pubbliche o da enti pubblici e privati, quali le qualifiche professionali o quella di pubblico ufficiale, nonché i limiti di utilizzo e i poteri i rappresentanza. In tal modo, tali informazioni potranno essere contenute in un separato certificato elettronico, anziché nello stesso certificato di firma, e potranno essere rese disponibili anche in rete. L'attuazione di tale disposizione costituisce una forma di liberalizzazione delle firme digitali che potranno quindi essere rilasciate da qualsiasi certificatore anche a soggetti che rivestono una o più qualifiche sopraindicate, con l'obbligo per i soggetti sopraindicati di mettere a disposizione dei certificatori di firma le informazioni in proprio possesso.
Il secondo decreto del 27 settembre 2012 definisce, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD, le regole tecniche mediante le quali il gestore della casella di posta elettronica certificata (PEC-ID) tramite la quale possono essere presentate, in via telematica, istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni deve identificare il titolare della medesima casella. L'identificazione del titolare potrà avvenire mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al servizio ed esibizione al gestore, da parte del medesimo, di un valido documento d'identità e del codice fiscale ovvero mediante la sottoscrizione con firma digitale dello stesso modulo ovvero tramite la compilazione del modulo di adesione disponibile in rete, previa identificazione informatica tramite CIE o CNS. L'identificazione per l'accesso al servizio PEC-ID avverrà, invece, tramite Certificato di autenticazione della CNS o della CIE ovvero tramite credenziali di accesso basate su identificativo - utente, parola d'ordine (password) e parola d'ordine temporanea (one time password) generata dal token crittografico rilasciato dal Gestore medesimo e trasmessa anche attraverso sistemi di telefonia mobile.