mercoledì 22 agosto 2012

LA CASSAZIONE: "L'INCAPACITÀ SUL LAVORO PUÒ ESSERE RINFACCIATA"

Mercoledì 22 Agosto 2012 -ROMA - È concesso rinfacciare l'incapacità sul lavoro. A patto che le critiche, anche aspre, siano fatte con un certo stile e non siano volte a «screditare la persona» alla quale sono rivolte. La licenza arriva dalla Cassazione che ha annullato senza rinvio «perchè il fatto non sussiste» una multa di 600 euro per ingiuria inflitta ad un avvocato cinquantenne di Teramo, Carlo A., per avere inviato una serie di fax al suo corrispondente nel foro abruzzese Giuseppe L. nei quali lamentava l'incapacità professionale di quest'ultimo, preannunciando l'interruzione del rapporto professionale. La Cassazione, nella sentenza 32987, riporta le espressioni condannate dal giudice di pace e dal Tribunale di Teramo. L'8 gennaio 2002, Carlo A. scriveva al collega: «formulo la presente al fine di segnalarvi la stravagante circostanza che ci è pervenuta una vostra raccomandata quale busta vuota senza lettera di sorta....». Un mese dopo, altro fax: «riscontro il suo stravagante fac-simile con il quale, oltre a bizzarre considerazioni del tutto incomprensibili al sottoscritto...trasecolando...con il presente a valere quale formale diffida e messa in mora...procederò nei suoi confronti». Qualche giorno dopo, l'ultimo telegramma per l'ormai ex collaboratore: «certo che si tratti di banale ignoranza dei propri doveri professionali, le preannuncio azione disciplinare». L'intero carteggio era costato a Carlo A. una condanna a 600 euro per ingiuria visto che i giudici dei due gradi di giudizio precedenti avevano ravvisato negli scritti «locuzioni ingiuriose» e «offensive». Il giudizio è stato ribaltato oggi dalla Quinta sezione penale della Cassazione per la quale «la critica dell'avvocato Carlo A. per sfiducia e disistima nei confronti del collega è da considerare come espressa in maniera formalmente proporzionata, senza uso di argumentum ad hominem, inteso a generalmente screditare Giuseppe L.».

I TERMINI Del resto, annota ancora la Cassazione dizionario alla mano con tanto di derivazione etimologica delle espressioni utilizzate, il termine 'banalè «qualifica l'ignoranza attribuita al querelante per non conoscere la norma che consente agli avvocati di depositare atto presso la segreteria dell'Ordine di quei professionisti, norma sulla cui vigenza nessuna valida contestazione risulta effettuata». In conclusione, la Suprema Corte osserva che «le affermazioni critiche di Carlo A. sulla capacità professionale del querelante hanno compessivamente una causa legittimante la rimozione dell'antigiuridicità della condotta ingiuriosa in quanto rientrano nel corretto esercizio del diritto di dare giustificazione all'interruzione del rapporto fiduciario con il collega».
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