giovedì 31 maggio 2012

L'accesso alla dirigenza locale prima e dopo il T.U.E.L. ed il d.lgs n. 165/2001

 L’art. 28 del dlgs. n. 165/2001 prevede che l’accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura pubblica, cui vanno ammessi concorrenti muniti di laurea. Tale disposizione, rivolta direttamente alle amministrazioni statali, risulta applicabile anche alla dirigenza locale, in virtù dell’articolo 88 del dlgs. n. 267/2000 che, entrato in vigore il 13 ottobre 2000, aveva già esteso il complesso di principi e disposizioni della legge quadro sul pubblico impiego (e successive modificazioni) al mondo delle autonomie con una formula amplissima «…all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti e i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni…» Assume rilievo, però, la circostanza che nessuna delle due disposizioni succedutesi nel tempo, era vigente per i comuni all’epoca del bando di concorso interno, per titoli tesi e colloquio, per la copertura del posto di dirigente delle attività finanziarie e contabili, atteso esso che è stato bandito dal Comune di con deliberazione della G.M. del 12 aprile 2000. Il quadro normativo vigente all’epoca di approvazione del bando in questione era, invero, indefinito, poiché la dirigenza locale non disponeva di disciplina differenziata rispetto al personale inquadrato nei livelli, nè di norme di rinvio alla disciplina dell’accesso alla dirigenza statale, salvo un generico riferimento all’articolo 51, comma 8) della legge n. 142/1990 (« … rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego…»), con riferimento, nella specie, al DPR n. 487/1994, che all’art. 1, comma 1, attribuisce alle singole amministrazioni l’individuazione, nei bandi, dei «…requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego» (articolo 2, comma 3). Vigeva, inoltre, per gli enti locali, una disposizione legislativa derogatrice alla regola del concorso pubblico, rimessa alla autonomia dell’ente locale:.L’articolo 6, comma 12, della legge 127 del 15 maggio 1997, legittimava infatti gli enti locali economicamente sani a prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente: «Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente». Tale norma era volta ad identificare unità di personale, per consentire loro uno speciale sviluppo professionale, interamente riservato, in relazione ad una professionalità acquisita tutta all’interno, per la particolare natura del ruolo rivestito. . Dalla disamina effettuata si deve concludere che la deliberazione del comune non si presenta di per sè, ratione temporis, in contrasto con le disposizioni che regolavano all’epoca della sua adozione l’accesso alla dirigenza locale, in quanto la deroga al concorso pubblico trovava legittimazione nella disposizione dell’articolo 6, comma 12, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, applicabile anche ai dirigenti per il suo carattere di principio ordinamentale. Il divieto alla assunzione di dirigenti, in deroga al ricorso al pubblico concorso, è invece divenuto cogente per gli enti locali solo successivamente al 13 ottobre 2000, a termini dell’art. 88 del T.U.E.L. approvato con dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che ha esteso agli stessi le limitazioni imposte per la dirigenza statale dal dlgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e, successivamente, dall’articolo del dlgs. n. 165/2001.