martedì 3 aprile 2012

Non è reato nutrire i randagi -T.A.R. Puglia - Lecce Sezione I Sentenza 22 marzo 2012, n. 525

Il Tar di Lecce, con la sentenza n. 525 del 22 marzo 2012, ha accolto le istanze della associazioni animaliste e ha bocciato l'ordinanza con la quale il sindaco di San Vito dei Normanni vietava di sfamare gli animali che girano per la città. L'ordinanza sindacale, emanata lo scorso 7 novembre,
era scattata in seguito a una segnalazione dell'Asl che denunciava "un aumento dell'imbrattamento del suolo pubblico con conseguente aumentato rischio di trasmissione di infezioni alla popolazione". I giudici pugliesi hanno disposto l’annullamento del provvedimento sostenendo che il divieto, rivolto alla popolazione locale tutta, è in contrasto sia con la legge regionale sia con la legge quadro nazionale dettata alla prevenzione del randagismo e alla tutela degli animali d'affezione che al fine di realizzare un corretto rapporto sul territorio uomo, animale e ambiente, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono e stabilisce che l'unico intervento ammesso per la prevenzione dal randagismo è la profilassi attraverso atti di controllo delle nascite. Nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio e di deporre alimenti per la nutrizione dei randagi.
T.A.R.
Puglia - Lecce
Sezione I
N. 00525/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2012, proposto da:
Lac, Lega per L'Abolizione della Caccia, e Earth, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Piervincenzo Vantaggiato in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Comune di San Vito dei Normanni, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Pasquale, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.108 del 7/11/11, in base alla quale il Comune di San Vito dei Normanni ordina alla popolazione di non somministrare cibo ad animali vaganti sul territorio comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Vito dei Normanni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. P. Manno, in sostituzione dell'avv.to M. Rizzato, per le ricorrenti, e l’avv. F.sco De Pasquale, per il Comune:
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del comune di San Vito dei Normanni, con la quale “è fatto divieto nel perimetro urbano di somministrare cibo ad animali vaganti sul territorio”.
Il ricorso è fondato.
L’art. 1 l.r. 3 aprile 1995, n. 12, in attuazione dei principi definiti con la l. 281/1991, stabilisce che “La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo – animale –ambiente…promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono”, e agli articoli seguenti stabilisce che l’unico intervento ammesso per la prevenzione dal randagismo è la profilassi attraverso atti di controllo delle nascite, precisando altresì, all’art. 10, che “La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.”.
Il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez, III, parere 16 settembre 1997, n. 883), su un ricorso straordinario al Capo dello Stato analogo alla controversia odierna, ha precisato che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio. Inoltre, il divieto di deporre alimenti per la nutrizione dei randagi o che comunque vivano in libertà contrasta con l’art. 2 della l. n. 281/91.
Il divieto sindacale, rivolto alla popolazione locale tutta, di offrire alimenti agli animali randagi appare in contrasto sia con la legge regionale sia con la legge quadro nazionale n. 281/91, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d’affezione.
Sotto diverso profilo, è da rilevare che l’ordinanza impugnata trova il proprio fondamento nella relazione dell’Asl che richiede il blocco della distribuzione di cibo in ambito urbano, poiché “è stato rilevato un aumento dell’imbrattamento del suolo pubblico con conseguente aumentato rischio di trasmissione di infestioni da ecto ed endo parassiti alla popolazione”.
In realtà, l’Asl non ha fornito alcuna prova o studio comprovante l’affermazione sopra riportata, e comunque, si ricorda che spetta proprio all’Asl programmare le limitazioni e il controllo delle nascite attraverso la profilassi non solo degli animali “domestici” ma anche e soprattutto degli animali randagi.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/03/2012