lunedì 5 marzo 2012

In caso di contestazione della violazione dell'art. 186 del C.d.S. la sanzione accessoria della sospensione della patente va applicata soltanto in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro

Giudice di Pace di Monopoli
Sentenza 10 ottobre 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Monopoli, avv. Francesca Verola,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 329 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2011
TRA
T. N.
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Beninato; -OPPONENTE‑
E
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BARI
in persona del Prefetto pro tempore; -OPPOSTO‑
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX LEGGE 689/81. CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10 ottobre 2011.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 14.04.2011, T. N. proponeva opposizione avverso l'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Bari del 1.3.2011 - Prot. n.615/11 - 8238 Pat., notificata il 15.03.2011, con la quale, ai sensi degli artt. 186, 220 e 223 del C.d.S., veniva disposta la sospensione della patente di guida per mesi dieci a seguito del verbale di contestazione elevato dal Comando Polizia Stradale di Castellana Grotte il giorno 19.02.2011 (rapporto n. 110000482.220.15) perché in Monopoli il giorno 19.2.2011 veniva sorpreso alla guida in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcoliche (prima prova 1,19 grammi per litro, seconda prova 1,19 grammi per litro).
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, alla condotta contemplata dall’art. 186 del codice della strada, consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell'art. 223 di detto codice, come nel caso de quo.
In tale circostanza la misura sanzionatoria, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.
Da quanto esposto risulta di tutta evidenza diversa la natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare. Ed infatti solo l'ordinanza prefettizia è impugnabile autonomamente dinanzi al Giudice di Pace ex art. 223, comma 5, ultimo periodo.
Al riguardo questo giudice ritiene, però, secondo l'indirizzo della Suprema Corte (Cass. Civ. 2° Sez., n. 21447 del 19.10.2010) che "in caso di contestazione della violazione dell'art. 186 del C.d.S. la sanzione accessoria della sospensione della patente va applicata soltanto in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro. Nel caso in cui venga riscontrato un valore minore (come nel caso de quo, pari a 1,19 grammi per litro nella prima prova e a 1,19 nella seconda prova), invece, la sospensione della patente non è obbligatoria né può essere applicata ai sensi dell’art. 223 del C.d.S. che regola, invece, una fattispecie diversa”.
In adesione a tale orientamento giurisprudenziale sul punto non rimane a questo giudice di evidenziare l’insussistenza del presupposto sostanziale ai fini dell’adozione della suddetta sospensione cautelare, applicata in caso di tasso alcolemico inferiore a quello suesposto, con la conseguenza che non risulta legittimamente adottato il provvedimento impugnata in mancanza del presupposto sostanziale.
Per i suesposti motivi va accolta l’opposizione con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata, ritenendosi illegittima la sospensione della patente di guida.
Anche in considerazione della particolarità della materia trattata, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Monopoli, avv. F. V., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T. N., con ricorso depositato in data 14.04.2011, così decide
1. accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla l’Ordinanza del Prefetto della Provincia di Bari del 01.03.2011 – Prot. N. 615/11 – 82 38 Pat.
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Monopoli il 10 ottobre 2011.

Il Giudice di Pace
Avv. F. V