Risarcimento da cartella esattoriale inviata sulla base di un titolo viziato
Tribunale di Roma sezione XIII - Sentenza n. 25309 del 17 dicembre 2015
Sanzione amministrativa per violazione al codice della strada - pregresso vizio di forma del titolo - cartella esattoriale – colpa grave in capo Equitalia – art 96 cpc – sussiste
Anche se l’attività di formazione dei verbali e l’attività di notificazione degli stessi non è attività riferibile ad Equitalia ma agli Enti creditori ( nel caso di specie il Comune di Roma) l’Agente per la riscossione è comunque responsabile nel caso abbia attivato la procedura esecutiva inviando la cartella esattoriale, senza procedere alle preventive verifiche relative quantomeno ai vizi più comuni di forma, quali ad esempio quelli relativi alla notifica.
La ratio di una tale pronuncia risiede nella enorme proliferazione delle opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada derivanti da errori, ritardi e vizi procedurali e di notifica da parte dell’Ente creditore, attività nota ad Equitalia. Infatti Equitalia spa non è un privato qualsiasi, ma una società partecipata da Agenzia delle Entrate a cui è applicabile l’art. 97 della Costituzione relativo al buon andamento della pubblica amministrazione.
Si ravvisa pertanto una carenza di diligenza nello svolgimento dell’attività di riscossione per violazione del suddetto art 97 Cost. in quanto Equitalia di consueto ha piena consapevolezza della presenza di vizi nella formazione del titolo prima della spedizione della cartella esattoriale, dovuta all’invio del ruolo con la copia dei verbali e delle relative notifiche, che per prassi sono comunicate dall’Ente territoriale. Sulla base di tali atti e dati Equitalia ben potrebbe instaurare, in collaborazione con l’Ente creditore dei protocolli di controllo attivabili prima di procedere esecutivamente (mediante anche l’utilizzo di strumenti informatici volti ad ottenere informazioni o a segnalare anomalie) che eviterebbero l’insorgenza di contenziosi inutili.
Tenendo conto poi che in base al disposto dell’art. 96 cpc se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice può condannarlo oltre che al pagamento delle spese anche al risarcimento del danno, meglio qualificabile come indennizzo oppure sanzione per aver appesantito inutilmente l’ufficio giudiziario, nel caso di specie è pienamente ravvisabile la colpa grave in capo ad Equitalia, liquidata in via equitativa in 3000 euro di risarcimento.
trib_Roma_25309_del_17_dicembre_2015.pdf (58238 byte)
Tribunale di Roma sezione XIII - Sentenza n. 25309 del 17 dicembre 2015
Sanzione amministrativa per violazione al codice della strada - pregresso vizio di forma del titolo - cartella esattoriale – colpa grave in capo Equitalia – art 96 cpc – sussiste
Anche se l’attività di formazione dei verbali e l’attività di notificazione degli stessi non è attività riferibile ad Equitalia ma agli Enti creditori ( nel caso di specie il Comune di Roma) l’Agente per la riscossione è comunque responsabile nel caso abbia attivato la procedura esecutiva inviando la cartella esattoriale, senza procedere alle preventive verifiche relative quantomeno ai vizi più comuni di forma, quali ad esempio quelli relativi alla notifica.
La ratio di una tale pronuncia risiede nella enorme proliferazione delle opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada derivanti da errori, ritardi e vizi procedurali e di notifica da parte dell’Ente creditore, attività nota ad Equitalia. Infatti Equitalia spa non è un privato qualsiasi, ma una società partecipata da Agenzia delle Entrate a cui è applicabile l’art. 97 della Costituzione relativo al buon andamento della pubblica amministrazione.
Si ravvisa pertanto una carenza di diligenza nello svolgimento dell’attività di riscossione per violazione del suddetto art 97 Cost. in quanto Equitalia di consueto ha piena consapevolezza della presenza di vizi nella formazione del titolo prima della spedizione della cartella esattoriale, dovuta all’invio del ruolo con la copia dei verbali e delle relative notifiche, che per prassi sono comunicate dall’Ente territoriale. Sulla base di tali atti e dati Equitalia ben potrebbe instaurare, in collaborazione con l’Ente creditore dei protocolli di controllo attivabili prima di procedere esecutivamente (mediante anche l’utilizzo di strumenti informatici volti ad ottenere informazioni o a segnalare anomalie) che eviterebbero l’insorgenza di contenziosi inutili.
Tenendo conto poi che in base al disposto dell’art. 96 cpc se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice può condannarlo oltre che al pagamento delle spese anche al risarcimento del danno, meglio qualificabile come indennizzo oppure sanzione per aver appesantito inutilmente l’ufficio giudiziario, nel caso di specie è pienamente ravvisabile la colpa grave in capo ad Equitalia, liquidata in via equitativa in 3000 euro di risarcimento.
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Sosta nelle ZTL e violazioni
Corte di Cassazione Sezione III Civile - Sentenza n. 24353 del 30 novembre 2015
ZTL – permesso di transito e parcheggio per residenti – stalli di parcheggio occupati – culpa in eligendo e in vigilando del Comune – risarcimento del danno per il privato – non sussiste
Nel caso di permesso di sosta e di transito riservato ai residenti nelle aree ZTL, non sussiste in capo al titolare un diritto soggettivo nei confronti della PA, bensì un interesse legittimo alla corretta gestione della zona.
Infatti a fronte del riconoscimento di un permesso di accesso o di sosta nelle aree riservate, i privati conservano comunque una posizione di soggezione rispetto alle concrete modalità con le quali l’amministrazione esercita il proprio potere di gestione e di controllo al fine di garantire il rispetto degli predetti interessi, non potendo i privati pretendere che tale pubblico potere venga esercitato con modalità ritenute da loro migliori o preferibili.
Da tale premessa deriva in primis che i privati non possono parcheggiare negli stalli in divieto della normativa sulla sosta, anche nel caso trovino sempre occupati gli spazi loro assegnati e anche nel caso in cui (come accaduto nel fatto in questione) il numero dei parcheggi riservati sia inferiore ai permessi rilasciati. Pertanto il privato deve adempiere al pagamento della sanzione amministrativa irrogata per violazione di divieto di sosta e non può neanche vantare un diritto al risarcimento del danno nei confronti del Comune per culpa in eligendo e culpa in vigilando, richiesta sulla base della mancata rimozione delle vetture parcheggiate senza autorizzazione e di una generale presunta inerzia del Comune.
24353_del_30_novembre_2015.pdf (43604 byte)
Corte di Cassazione Sezione III Civile - Sentenza n. 24353 del 30 novembre 2015
ZTL – permesso di transito e parcheggio per residenti – stalli di parcheggio occupati – culpa in eligendo e in vigilando del Comune – risarcimento del danno per il privato – non sussiste
Nel caso di permesso di sosta e di transito riservato ai residenti nelle aree ZTL, non sussiste in capo al titolare un diritto soggettivo nei confronti della PA, bensì un interesse legittimo alla corretta gestione della zona.
Infatti a fronte del riconoscimento di un permesso di accesso o di sosta nelle aree riservate, i privati conservano comunque una posizione di soggezione rispetto alle concrete modalità con le quali l’amministrazione esercita il proprio potere di gestione e di controllo al fine di garantire il rispetto degli predetti interessi, non potendo i privati pretendere che tale pubblico potere venga esercitato con modalità ritenute da loro migliori o preferibili.
Da tale premessa deriva in primis che i privati non possono parcheggiare negli stalli in divieto della normativa sulla sosta, anche nel caso trovino sempre occupati gli spazi loro assegnati e anche nel caso in cui (come accaduto nel fatto in questione) il numero dei parcheggi riservati sia inferiore ai permessi rilasciati. Pertanto il privato deve adempiere al pagamento della sanzione amministrativa irrogata per violazione di divieto di sosta e non può neanche vantare un diritto al risarcimento del danno nei confronti del Comune per culpa in eligendo e culpa in vigilando, richiesta sulla base della mancata rimozione delle vetture parcheggiate senza autorizzazione e di una generale presunta inerzia del Comune.
24353_del_30_novembre_2015.pdf (43604 byte)
a cura della dott.ssa Maristella Giuliano -http://www.rivistagiuridica.aci.it