di Francesco Machina Grifeo Il Sole 24 Ore, 6 gennaio 2016
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 5 gennaio 2016 n. 23. In mancanza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico, benché - secondo un orientamento ancora presente in Cassazione - il giudice possa comunque decidere "in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori", la sopravvenuta depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza entro il tasso soglia 0,50 g/l, "impone l'applicazione della normativa più favorevole" in tutti quei casi "in cui manchi una motivazione che renda evidente il superamento di tale soglia". Lo ha stabilito la Suprema corte, sentenza 23/2016, annullando una sentenza di condanna emessa nel gennaio del 2007 dal tribunale di Torre annunziata per il reato previsto dall'articolo 186, comma 2, del Codice della strada.
Fra i motivi di doglianza dell'automobilista infatti vi era quello per cui non era stato esperito alcun accertamento tecnico del tasso alcolemico. La Cassazione ricorda che la valutazione dell'ebbrezza, "ancorata e modulata" sulla base di diverse soglie, è stata introdotta da un decreto legge del 2007. Prima di allora, prosegue la sentenza, "l'accertamento dello stato di ebbrezza era affidato anche solo al rilevamento di elementi sintomatici". In altri termini, "non era indispensabile l'utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento (etilometro)", ben potendo il giudice di merito, in un sistema che non prevede l'utilizzazione di prove legali, ricavare l'esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali "l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze". L'unica condizione era quella di trovarsi di fronte a elementi sintomatici "significativi, a di là di ogni ragionevole dubbio".
Con la novella del 2007 però l'illiceità della condotta fu ancorata e graduata in relazione al superamento di specifici tassi soglia (0,50; 0,80; 1,50 g/l), il primo dei quali venne poi depenalizzato dalla legge 120/2010. A questo punto, il superamento della specifica soglia diviene l'"elemento costitutivo del fatto tipico". In questo senso, secondo un'interpretazione di legittimità, il suo accertamento non può più essere "affidato a valutazioni sintomatiche", bensì unicamente "ad accertamenti strumentali (etilometro o analisi ospedaliere)". Anche perché essendo diversa la risposta sanzionatoria "affidare l'accertamento del superamento dei limiti a valutazioni sintomatiche, finirebbe con il compromettere il principio di legalità anche con riferimento alla pena". Tuttavia, secondo un diverso orientamento "non vi è motivo di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti".
Dunque, prosegue la sentenza, nel sistema vigente al momento, in assenza di soglie minime di tasso alcolemico alle quali ancorare la rilevanza penale del fatto, "sarebbe stato comunque possibile ricavare l'esistenza dello stato di ebbrezza anche da elementi sintomatici". Tuttavia, conclude la Corte, "la sopravvenuta depenalizzazione dell'ipotesi in cui lo stato di ebbrezza non superi la soglia ora prevista dall'articolo 186, comma 2, lett. a) codice della strada impone l'applicazione della normativa più favorevole nei casi, come quello in esame, in cui manchi una motivazione che renda evidente il superamento di tale soglia".
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoPenale/2016-01-05/guida-stato-ebbrezza-sanzione-penale-piu-difficile-se-accertamento-e-sintomatico-165636.php
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 5 gennaio 2016 n. 23. In mancanza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico, benché - secondo un orientamento ancora presente in Cassazione - il giudice possa comunque decidere "in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori", la sopravvenuta depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza entro il tasso soglia 0,50 g/l, "impone l'applicazione della normativa più favorevole" in tutti quei casi "in cui manchi una motivazione che renda evidente il superamento di tale soglia". Lo ha stabilito la Suprema corte, sentenza 23/2016, annullando una sentenza di condanna emessa nel gennaio del 2007 dal tribunale di Torre annunziata per il reato previsto dall'articolo 186, comma 2, del Codice della strada.
Fra i motivi di doglianza dell'automobilista infatti vi era quello per cui non era stato esperito alcun accertamento tecnico del tasso alcolemico. La Cassazione ricorda che la valutazione dell'ebbrezza, "ancorata e modulata" sulla base di diverse soglie, è stata introdotta da un decreto legge del 2007. Prima di allora, prosegue la sentenza, "l'accertamento dello stato di ebbrezza era affidato anche solo al rilevamento di elementi sintomatici". In altri termini, "non era indispensabile l'utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento (etilometro)", ben potendo il giudice di merito, in un sistema che non prevede l'utilizzazione di prove legali, ricavare l'esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali "l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze". L'unica condizione era quella di trovarsi di fronte a elementi sintomatici "significativi, a di là di ogni ragionevole dubbio".
Con la novella del 2007 però l'illiceità della condotta fu ancorata e graduata in relazione al superamento di specifici tassi soglia (0,50; 0,80; 1,50 g/l), il primo dei quali venne poi depenalizzato dalla legge 120/2010. A questo punto, il superamento della specifica soglia diviene l'"elemento costitutivo del fatto tipico". In questo senso, secondo un'interpretazione di legittimità, il suo accertamento non può più essere "affidato a valutazioni sintomatiche", bensì unicamente "ad accertamenti strumentali (etilometro o analisi ospedaliere)". Anche perché essendo diversa la risposta sanzionatoria "affidare l'accertamento del superamento dei limiti a valutazioni sintomatiche, finirebbe con il compromettere il principio di legalità anche con riferimento alla pena". Tuttavia, secondo un diverso orientamento "non vi è motivo di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti".
Dunque, prosegue la sentenza, nel sistema vigente al momento, in assenza di soglie minime di tasso alcolemico alle quali ancorare la rilevanza penale del fatto, "sarebbe stato comunque possibile ricavare l'esistenza dello stato di ebbrezza anche da elementi sintomatici". Tuttavia, conclude la Corte, "la sopravvenuta depenalizzazione dell'ipotesi in cui lo stato di ebbrezza non superi la soglia ora prevista dall'articolo 186, comma 2, lett. a) codice della strada impone l'applicazione della normativa più favorevole nei casi, come quello in esame, in cui manchi una motivazione che renda evidente il superamento di tale soglia".
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoPenale/2016-01-05/guida-stato-ebbrezza-sanzione-penale-piu-difficile-se-accertamento-e-sintomatico-165636.php