Il presente contributo propone alcune note a commento delle interessanti indicazioni fornite da una recente pronuncia del Tribunale di Novara che ha stabilito alcuni parametri entro i quali può essere ritenuta sussistente la responsabilità penale ex art. 659 c.p. del gestore di un bar per gli schiamazzi e i disturbi alla quiete pubblica causati dagli avventori di un locale.
Oltre a una panoramica generale sulle fattispecie delineate dai due commi di cui si compone l’art. 659 c.p., gli Autori propongono un interessante excursus sugli approdi della più recente giurisprudenza di legittimità in merito agli obblighi di controllo spettanti ai gestori, concentrandosi, in particolare, sulla distinzione, recentemente adottata dalla Suprema Corte, tra obblighi di controllo all’interno del locale e obblighi di controllo sui rumori prodotti all’esterno degli esercizi commerciali.
Da ultimo, il contributo si cura anche di proporre alcuni indici e parametri organizzativi in grado di guidare l’interprete (oltre che, ovviamente, il medesimo imprenditore) in ordine alla possibile sussistenza di una responsabilità penale ex art. 659 c.p.
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Oltre a una panoramica generale sulle fattispecie delineate dai due commi di cui si compone l’art. 659 c.p., gli Autori propongono un interessante excursus sugli approdi della più recente giurisprudenza di legittimità in merito agli obblighi di controllo spettanti ai gestori, concentrandosi, in particolare, sulla distinzione, recentemente adottata dalla Suprema Corte, tra obblighi di controllo all’interno del locale e obblighi di controllo sui rumori prodotti all’esterno degli esercizi commerciali.
Da ultimo, il contributo si cura anche di proporre alcuni indici e parametri organizzativi in grado di guidare l’interprete (oltre che, ovviamente, il medesimo imprenditore) in ordine alla possibile sussistenza di una responsabilità penale ex art. 659 c.p.
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