La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 e dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16.03.2012, n. 7 (Liberalizzazione dell'attività commerciale).
Le norme si porrebbero in contrasto con i principi e le
regole dettati dall’art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sancisce il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, senza
contingenti e limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura.
Mario Serio
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Qui la sentenza della corte n. 38/2013