mercoledì 20 marzo 2013

Beni Ambientali. La rimessione in pristino non estingue il reato edilizio

Cass. Sez. III n. 10245 del 5 marzo 2013 (Ud 24 gen. 2013)
La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, pur se accompagnata dalla successiva demolizione del manufatto abusivo, non estingue il reato edilizio ma, esclusivamente, la contravvenzione paesaggistica prevista dall'art. 181, comma 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
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