MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Protocollo n.
300/A/1319/13/101/20/21/7 Roma,
14 febbraio 2013DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
OGGETTO: Decreto legislativo n. 209
del 7 settembre 2005 - Tacito rinnovo delle polizze assicurative.
L'articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18
ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre
2012, ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005
"codice delle assicurazioni private", introducendo l'articolo 170-bis
riguardante l'esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.
La predetta norma stabilisce che le compagnie
assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A.,
di durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che
non possono essere più tacitamente rinnovati.
In proposito, viene precisato che l'impresa di
assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto
con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante
la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto
della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza
del contratto stesso.
Poiché la norma prevede espressamente
l'estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un limitato
periodo di quindici giorni dalla scadenza, l'assicurato, in attesa di
sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può
continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti.
Pertanto, mentre la precedente condizione
imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la
successiva consentendo all'operatore di polizia, nei casi di mancata copertura
assicurativa, di orientare l'accertamento dell'illecito anche sull'applicazione
dell'articolo 193 del C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o
comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione
normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel
predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale
ulteriore controllo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più
sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del
veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che,
la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni
caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo,
che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della
presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL
DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè
Giuffrè
Rinnovo Rc auto: come funzionano i quindici giorni
Ne consegue che, all'atto della scadenza dell'Rc auto, è bene saldare subito il premio che rinnova la copertura, chiaramente anche con un'altra compagnia, evitando poi di incorrere in sanzioni che, per chi non conosce bene le norme, sono tanto inattese quanto inutili. Nel dettaglio, per il contrassegno scaduto la sanzione è € 25,00
Precedenti post su questo blog:
- Esclusione del Tacito rinnovo delle polizze assicurative:piccola marcia indietro del 7 dicembre 2012 ;
- Rc auto, si cambia: in Dl Sviluppo più mercato e stop a tacito rinnovo del 3 novembre 2012;
Sotto la nuova normativa, due interessanti articoli, uno dei quali a
cura del collega nonchè amico Roberto Brocato che scrive su Cefalùnews
MARIO SERIO
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RC Auto: Il Ritorno dei Quindici (giorni)!
Roberto B. Brocato 26/12/2012 18.01.28
Ancora una volta, nel giro di qualche mese, sono stato costretto a
ritornare (in questo caso con piacere) su una normativa del C.d.S. che
era stata appena modificata.
Era infatti lo scorso 12 novembre quando scrivevo di stare attenti alle assicurazioni, in quanto, contrariamente a ciò che accadeva in precedenza, nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza non ci sarebbe più stata la copertura assicurativa e coloro i quali si ritrovavano a guidare il proprio veicolo, dopo tale scadenza, rischiavano di venire pesantemente sanzionati e privati del veicolo che sarebbe stato sequestrato.
Questo, in effetti, era ciò che era stabilito nel D.L. 18 ottobre 2012 n.179 che, entro i 60 giorni previsti, è stato convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Probabilmente il legislatore, vuoi semplicemente per dimenticanza e fortunatamente se ne sarà accorto ponendovi riparo, vuoi perché si sarà reso conto delle gravi ripercussioni che ne sarebbero derivate qualora non fosse intervenuto per apportare le dovute correzioni, in sede di conversione in legge, ha modificato nuovamente l’art.170-bis del D. lgs. 7/9/2005, n.209 (codice delle assicurazioni private) che era stato introdotto dal succitato decreto legge e che ora recita: “Art. 170-bis: Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza”
Come si evince dalla lettura dell’articolo, nel quale viene ribadito il principio secondo il quale l’assicurazione non potrà più essere rinnovata tacitamente, le compagnie assicurative dovranno, per legge, mantenere valida l’assicurazione del proprio cliente, per i successivi 15 giorni dopo la sua scadenza, senza che il cittadino possa incorrere, magari per una semplice e breve dimenticanza nella sanzione prevista per colui che circolava senza copertura assicurativa e che avrebbe comportato anche il sequestro del veicolo.
Dopo tali modifiche, pertanto, qualora il cittadino dovesse dimenticare di ritirare l’assicurazione prima della sua scadenza, potrà incorrere, al più, nella mancata esposizione del tagliando che, come tutti sappiamo deve essere sempre ben esposto.
Pertanto, dal 1° gennaio 2013:
1) L’impresa di assicurazione avrà l'obbligo di avvisare il suo cliente almeno 30 giorni prima dello scadere del termine della garanzia;
2) L’impresa di assicurazione avrà l'obbligo di mantenere operante la garanzia per la RCA, per ulteriori 15 giorni successivi alla scadenza del contratto;
3) Il contraente del contratto di garanzia per RCA, invece, sia che sia stato stipulato prima o dopo il 20/10/2012 (data di entrata in vigore dell'art. 170-bis), potrà beneficiare della tolleranza di 15 giorni prevista dalle modifiche apportate al D.L. in sede di conversione in legge;
4) Qualora decorrano i 15 giorni previsti dall’art.170-bis, senza che venga attivata una nuova polizza di garanzia per la RCA si incorrerà nella sanzione prevista dall'art. 193 del vigente CdS.
5) La durata massima di un contratto di assicurazione RCA è di un anno, per cui ogni clausola contrattuale che stabilisca un termine superiore è da ritenersi nulla.
In conclusione mi compiaccio che il legislatore abbia ripristinato, in sede di conversione in legge, i 15 giorni dopo la scadenza della polizza e che al cittadino sia rimasta la possibilità di poter, sino all’ultimo giorno di validità della polizza, cambiare compagnia assicuratrice.
Permettetemi, comunque, data l’esperienza acquisita di raccomandare agli utenti di stare molto attenti quando si cambia compagnia per non incorrere in compagnie fatiscenti e/o fasulle. Di stare bene attenti, inoltre, alle varie condizioni che, apparentemente possono sembrare più convenienti ma che alla fine si rivelano del tutto negative. Per evitare guai futuri basta semplicemente leggere e/o pretendere le giuste spiegazioni dalla compagnia di assicurazione che è tenuta a darle.
Mi rimane, infine, un solo dubbio che spero possa essere chiarito dal ministero competente. Sino adesso le compagnie di assicurazioni on-line (per intenderci quelle fatte telefonicamente) non hanno permesso che l’assicurato potesse, al contrario di quanto avveniva per le assicurazioni stipulate presso gli uffici delle società di assicurazione, godere dei 15 giorni di copertura dopo la scadenza della polizza. Poiché adesso l’art.170-bis ha stabilito che L'impresa di assicurazione e' tenuta……a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza” cosa succederà per quelle on-line? Dovranno anch’esse assicurare tale periodo? Purtroppo la legge non dice nulla a proposito ma sembrerebbe che anche queste ultime debbano adeguarsi; speriamo, comunque che, quanto prima, qualcuno ci aiuti a toglierci questi dubbi ed intervenga al più presto con una circolare esplicativa.
N.B. Tutti i dati sopra riportati si riferiscono alla legislazione vigente e la presente nota ha uno scopo semplicemente divulgativo. Nessuna responsabilità può essere attribuita all’autore per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. Per il contenuto delle norme citate occorre fare riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate sulla G.U.R.I.
Era infatti lo scorso 12 novembre quando scrivevo di stare attenti alle assicurazioni, in quanto, contrariamente a ciò che accadeva in precedenza, nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza non ci sarebbe più stata la copertura assicurativa e coloro i quali si ritrovavano a guidare il proprio veicolo, dopo tale scadenza, rischiavano di venire pesantemente sanzionati e privati del veicolo che sarebbe stato sequestrato.
Questo, in effetti, era ciò che era stabilito nel D.L. 18 ottobre 2012 n.179 che, entro i 60 giorni previsti, è stato convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Probabilmente il legislatore, vuoi semplicemente per dimenticanza e fortunatamente se ne sarà accorto ponendovi riparo, vuoi perché si sarà reso conto delle gravi ripercussioni che ne sarebbero derivate qualora non fosse intervenuto per apportare le dovute correzioni, in sede di conversione in legge, ha modificato nuovamente l’art.170-bis del D. lgs. 7/9/2005, n.209 (codice delle assicurazioni private) che era stato introdotto dal succitato decreto legge e che ora recita: “Art. 170-bis: Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza”
Come si evince dalla lettura dell’articolo, nel quale viene ribadito il principio secondo il quale l’assicurazione non potrà più essere rinnovata tacitamente, le compagnie assicurative dovranno, per legge, mantenere valida l’assicurazione del proprio cliente, per i successivi 15 giorni dopo la sua scadenza, senza che il cittadino possa incorrere, magari per una semplice e breve dimenticanza nella sanzione prevista per colui che circolava senza copertura assicurativa e che avrebbe comportato anche il sequestro del veicolo.
Dopo tali modifiche, pertanto, qualora il cittadino dovesse dimenticare di ritirare l’assicurazione prima della sua scadenza, potrà incorrere, al più, nella mancata esposizione del tagliando che, come tutti sappiamo deve essere sempre ben esposto.
Pertanto, dal 1° gennaio 2013:
1) L’impresa di assicurazione avrà l'obbligo di avvisare il suo cliente almeno 30 giorni prima dello scadere del termine della garanzia;
2) L’impresa di assicurazione avrà l'obbligo di mantenere operante la garanzia per la RCA, per ulteriori 15 giorni successivi alla scadenza del contratto;
3) Il contraente del contratto di garanzia per RCA, invece, sia che sia stato stipulato prima o dopo il 20/10/2012 (data di entrata in vigore dell'art. 170-bis), potrà beneficiare della tolleranza di 15 giorni prevista dalle modifiche apportate al D.L. in sede di conversione in legge;
4) Qualora decorrano i 15 giorni previsti dall’art.170-bis, senza che venga attivata una nuova polizza di garanzia per la RCA si incorrerà nella sanzione prevista dall'art. 193 del vigente CdS.
5) La durata massima di un contratto di assicurazione RCA è di un anno, per cui ogni clausola contrattuale che stabilisca un termine superiore è da ritenersi nulla.
In conclusione mi compiaccio che il legislatore abbia ripristinato, in sede di conversione in legge, i 15 giorni dopo la scadenza della polizza e che al cittadino sia rimasta la possibilità di poter, sino all’ultimo giorno di validità della polizza, cambiare compagnia assicuratrice.
Permettetemi, comunque, data l’esperienza acquisita di raccomandare agli utenti di stare molto attenti quando si cambia compagnia per non incorrere in compagnie fatiscenti e/o fasulle. Di stare bene attenti, inoltre, alle varie condizioni che, apparentemente possono sembrare più convenienti ma che alla fine si rivelano del tutto negative. Per evitare guai futuri basta semplicemente leggere e/o pretendere le giuste spiegazioni dalla compagnia di assicurazione che è tenuta a darle.
Mi rimane, infine, un solo dubbio che spero possa essere chiarito dal ministero competente. Sino adesso le compagnie di assicurazioni on-line (per intenderci quelle fatte telefonicamente) non hanno permesso che l’assicurato potesse, al contrario di quanto avveniva per le assicurazioni stipulate presso gli uffici delle società di assicurazione, godere dei 15 giorni di copertura dopo la scadenza della polizza. Poiché adesso l’art.170-bis ha stabilito che L'impresa di assicurazione e' tenuta……a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza” cosa succederà per quelle on-line? Dovranno anch’esse assicurare tale periodo? Purtroppo la legge non dice nulla a proposito ma sembrerebbe che anche queste ultime debbano adeguarsi; speriamo, comunque che, quanto prima, qualcuno ci aiuti a toglierci questi dubbi ed intervenga al più presto con una circolare esplicativa.
N.B. Tutti i dati sopra riportati si riferiscono alla legislazione vigente e la presente nota ha uno scopo semplicemente divulgativo. Nessuna responsabilità può essere attribuita all’autore per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. Per il contenuto delle norme citate occorre fare riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate sulla G.U.R.I.
Fonte
Quindici giorni di proroga sull'Rc auto anche se a livello contrattuale questa non ha il meccanismo del tacito rinnovo. Questo è quanto contiene, tra l'altro, il cosiddetto Decreto Crescita 2.0 in accordo con quanto reso noto dallo Sna che ha fortemente voluto l'introduzione della proroga anche per quelle coperture obbligatorie di responsabilità civile che non hanno la clausola del tacito rinnovo. Il tutto chiaramente al fine di garantire uniformità e tutela nei confronti dei consumatori/automobilisti.
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Proroga Rc auto quindici giorni
Importante novità nel Decreto Crescita 2.0.Quindici giorni di proroga sull'Rc auto anche se a livello contrattuale questa non ha il meccanismo del tacito rinnovo. Questo è quanto contiene, tra l'altro, il cosiddetto Decreto Crescita 2.0 in accordo con quanto reso noto dallo Sna che ha fortemente voluto l'introduzione della proroga anche per quelle coperture obbligatorie di responsabilità civile che non hanno la clausola del tacito rinnovo. Il tutto chiaramente al fine di garantire uniformità e tutela nei confronti dei consumatori/automobilisti.
E' un problema in meno per gli assicurati che nel 2012 per l'Rc auto hanno in media pagato premi in ascesa anno su anno del 6%. A rilevarlo è stata la Federconsumatori con un'indagine da cui è in particolare emerso come i più stangati siano stati i neopatentati con punte di rincaro fino a ben il 19% per stipulare la copertura auto obbligatoria ai fini della responsabilità civile.
Fonte
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.». (12A13277) (GU n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208)
Art. 22
Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel
mercato assicurativo
1.(( Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo
l'articolo 170 e' inserito il seguente:))
((«Art. 170-bis. - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata
annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo
comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad
avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di
almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il
quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la
garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino
all'effetto della nuova polizza».))
2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei
contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo
170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio
2013.
3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito
rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di
tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.
4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente
consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale
tra le imprese assicuratrici-ANIA, ((le principali associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative,)) e' definito il «contratto
base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e
tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi di riduzione
del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso
«contratto base».
5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il
prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di
cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al
consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente
mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia
aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
6. ((L'offerta di cui al comma 5)) deve utilizzare il modello
elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico,
sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un
unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione
decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. Al fine di favorire una piu' efficace gestione dei rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS,
sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e
le principali associazioni rappresentative degli intermediari
assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalita'
secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei requisiti
organizzativi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree
riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di
accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le
coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo
stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle
polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei
rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS
definisce con apposito regolamento, che dovra' riunificare e
armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard
organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione
e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai
prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle
caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.
9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a
favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis e' inserito
il seguente:
((«1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita'
finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi
alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte
degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari
finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale
degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte
loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi
cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma,
anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale».))
10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione
del mercato assicurativo ed accrescere il grado di liberta' dei
diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2,
lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti nell'elenco annesso
al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del
regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione
reciproca nello svolgimento della propria attivita' anche mediante
l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita
sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o
nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a
condizione che al cliente sia fornita, con le modalita' e forme
previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti
attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto
che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra
piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della
sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito
della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta
applicazione del presente articolo e puo' adottare disposizioni
attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai
consumatori.
11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attivita' di
intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10
rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a
cagione dello svolgimento di tale attivita', salve le reciproche
rivalse nei loro rapporti interni.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le clausole fra mandatario e
impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10
sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si
considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive
per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa
ai consumatori.
13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di
collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla
concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere
tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra'
definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di
interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti
assicurativi, anche con riferimento alle attivita' di
preventivazione, monitoraggio e valutazione.
14. ((Al fine di superare possibili disparita' di trattamento tra i
consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma
dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente:))
((«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad
esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si
prescrivono in dieci anni».))
15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni
organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche mediante internet,
garantisce un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure
introdotte dal presente articolo e assicura altresi', all'interno
della relazione di cui all'articolo 21, comma 2, un'esauriente
valutazione del loro impatto economico-finanziario e
tecnologico-organizzativo.
((15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede,
limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure
di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici,
con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei
e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di
assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le
relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata,
la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on-line.))
((15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare alle
competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
successivamente con cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun
anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del
comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale
attivita'.))
((15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad
altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto
un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le
imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del
mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la
parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla
scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli
anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura
nonche' del capitale assicurato residuo.))
((15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e
le modalita' per la definizione del rimborso di cui al comma
15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese
amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto
e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano
indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo
di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere
tali da costituire un limite alla portabilita' dei
mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di
rimborso.))
((15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater,
le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la
copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del
nuovo beneficiario designato.))
((15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti,
compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal
caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della
disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies.))