giovedì 3 gennaio 2013

Rinnovo Rc auto: come funzionano i quindici giorni





Alla scadenza dell'Rc auto restano in vigore i cosiddetti 15 giorni di tolleranza, nel corso dei quali si è coperti in caso di sinistro anche a fronte dell'abolizione del tacito rinnovo. Pur tuttavia, i 15 giorni di tolleranza non individuano un bonus Rc auto in quanto nei quindici giorni di tolleranza si viaggia con il contrassegno scaduto che, inesorabilmente, in caso di controlli fa scattare le sanzioni. A farlo presente è stato lo Sna, il Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione, in accordo con quanto riportato da "La Provincia" di Cremona.




Ne consegue che, all'atto della scadenza dell'Rc auto, è bene saldare subito il premio che rinnova la copertura, chiaramente anche con un'altra compagnia, evitando poi di incorrere in sanzioni che, per chi non conosce bene le norme, sono tanto inattese quanto inutili. Nel dettaglio, per il contrassegno scaduto la sanzione è € 25,00



Precedenti post su questo blog:
Esclusione del Tacito rinnovo delle polizze assicurative:piccola marcia indietro del 7 dicembre 2012 ;
Rc auto, si cambia: in Dl Sviluppo più mercato e stop a tacito rinnovo del 3 novembre 2012;


Sotto la nuova normativa, due interessanti articoli, uno dei quali a cura del collega nonchè amico Roberto Brocato che scrive su Cefalùnews


MARIO SERIO


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RC Auto: Il Ritorno dei Quindici (giorni)!

Roberto B. Brocato 26/12/2012 18.01.28





Ancora una volta, nel giro di qualche mese, sono stato costretto a ritornare (in questo caso con piacere) su una normativa del C.d.S. che era stata appena modificata.

Era infatti lo scorso 12 novembre quando scrivevo di stare attenti alle assicurazioni, in quanto, contrariamente a ciò che accadeva in precedenza, nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza non ci sarebbe più stata la copertura assicurativa e coloro i quali si ritrovavano a guidare il proprio veicolo, dopo tale scadenza, rischiavano di venire pesantemente sanzionati e privati del veicolo che sarebbe stato sequestrato.




Questo, in effetti, era ciò che era stabilito nel D.L. 18 ottobre 2012 n.179 che, entro i 60 giorni previsti, è stato convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.




Probabilmente il legislatore, vuoi semplicemente per dimenticanza e fortunatamente se ne sarà accorto ponendovi riparo, vuoi perché si sarà reso conto delle gravi ripercussioni che ne sarebbero derivate qualora non fosse intervenuto per apportare le dovute correzioni, in sede di conversione in legge, ha modificato nuovamente l’art.170-bis del D. lgs. 7/9/2005, n.209 (codice delle assicurazioni private) che era stato introdotto dal succitato decreto legge e che ora recita: “Art. 170-bis: Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza”




Come si evince dalla lettura dell’articolo, nel quale viene ribadito il principio secondo il quale l’assicurazione non potrà più essere rinnovata tacitamente, le compagnie assicurative dovranno, per legge, mantenere valida l’assicurazione del proprio cliente, per i successivi 15 giorni dopo la sua scadenza, senza che il cittadino possa incorrere, magari per una semplice e breve dimenticanza nella sanzione prevista per colui che circolava senza copertura assicurativa e che avrebbe comportato anche il sequestro del veicolo.




Dopo tali modifiche, pertanto, qualora il cittadino dovesse dimenticare di ritirare l’assicurazione prima della sua scadenza, potrà incorrere, al più, nella mancata esposizione del tagliando che, come tutti sappiamo deve essere sempre ben esposto.




Pertanto, dal 1° gennaio 2013:




1) L’impresa di assicurazione avrà l'obbligo di avvisare il suo cliente almeno 30 giorni prima dello scadere del termine della garanzia;




2) L’impresa di assicurazione avrà l'obbligo di mantenere operante la garanzia per la RCA, per ulteriori 15 giorni successivi alla scadenza del contratto;




3) Il contraente del contratto di garanzia per RCA, invece, sia che sia stato stipulato prima o dopo il 20/10/2012 (data di entrata in vigore dell'art. 170-bis), potrà beneficiare della tolleranza di 15 giorni prevista dalle modifiche apportate al D.L. in sede di conversione in legge;




4) Qualora decorrano i 15 giorni previsti dall’art.170-bis, senza che venga attivata una nuova polizza di garanzia per la RCA si incorrerà nella sanzione prevista dall'art. 193 del vigente CdS.




5) La durata massima di un contratto di assicurazione RCA è di un anno, per cui ogni clausola contrattuale che stabilisca un termine superiore è da ritenersi nulla.




In conclusione mi compiaccio che il legislatore abbia ripristinato, in sede di conversione in legge, i 15 giorni dopo la scadenza della polizza e che al cittadino sia rimasta la possibilità di poter, sino all’ultimo giorno di validità della polizza, cambiare compagnia assicuratrice.




Permettetemi, comunque, data l’esperienza acquisita di raccomandare agli utenti di stare molto attenti quando si cambia compagnia per non incorrere in compagnie fatiscenti e/o fasulle. Di stare bene attenti, inoltre, alle varie condizioni che, apparentemente possono sembrare più convenienti ma che alla fine si rivelano del tutto negative. Per evitare guai futuri basta semplicemente leggere e/o pretendere le giuste spiegazioni dalla compagnia di assicurazione che è tenuta a darle.




Mi rimane, infine, un solo dubbio che spero possa essere chiarito dal ministero competente. Sino adesso le compagnie di assicurazioni on-line (per intenderci quelle fatte telefonicamente) non hanno permesso che l’assicurato potesse, al contrario di quanto avveniva per le assicurazioni stipulate presso gli uffici delle società di assicurazione, godere dei 15 giorni di copertura dopo la scadenza della polizza. Poiché adesso l’art.170-bis ha stabilito che L'impresa di assicurazione e' tenuta……a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza” cosa succederà per quelle on-line? Dovranno anch’esse assicurare tale periodo? Purtroppo la legge non dice nulla a proposito ma sembrerebbe che anche queste ultime debbano adeguarsi; speriamo, comunque che, quanto prima, qualcuno ci aiuti a toglierci questi dubbi ed intervenga al più presto con una circolare esplicativa.




N.B. Tutti i dati sopra riportati si riferiscono alla legislazione vigente e la presente nota ha uno scopo semplicemente divulgativo. Nessuna responsabilità può essere attribuita all’autore per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. Per il contenuto delle norme citate occorre fare riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate sulla G.U.R.I.


Fonte




































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Proroga Rc auto quindici giorni

Importante novità nel Decreto Crescita 2.0.

Quindici giorni di proroga sull'Rc auto anche se a livello contrattuale questa non ha il meccanismo del tacito rinnovo. Questo è quanto contiene, tra l'altro, il cosiddetto Decreto Crescita 2.0 in accordo con quanto reso noto dallo Sna che ha fortemente voluto l'introduzione della proroga anche per quelle coperture obbligatorie di responsabilità civile che non hanno la clausola del tacito rinnovo. Il tutto chiaramente al fine di garantire uniformità e tutela nei confronti dei consumatori/automobilisti.





E' un problema in meno per gli assicurati che nel 2012 per l'Rc auto hanno in media pagato premi in ascesa anno su anno del 6%. A rilevarlo è stata la Federconsumatori con un'indagine da cui è in particolare emerso come i più stangati siano stati i neopatentati con punte di rincaro fino a ben il 19% per stipulare la copertura auto obbligatoria ai fini della responsabilità civile.

Fonte
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.». (12A13277) (GU n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208)



Art. 22 Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo 1.(( Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 170 e' inserito il seguente:)) ((«Art. 170-bis. - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza».)) 2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013. 3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto. 4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, ((le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative,)) e' definito il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base». 5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 6. ((L'offerta di cui al comma 5)) deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate. 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Al fine di favorire una piu' efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalita' secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. 9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS definisce con apposito regolamento, che dovra' riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning. 9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: ((«1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale».)) 10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di liberta' dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attivita' anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalita' e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e puo' adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori. 11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attivita' di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attivita', salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni. 12. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori. 13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra' definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attivita' di preventivazione, monitoraggio e valutazione. 14. ((Al fine di superare possibili disparita' di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente:)) ((«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni».)) 15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche mediante internet, garantisce un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e assicura altresi', all'interno della relazione di cui all'articolo 21, comma 2, un'esauriente valutazione del loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo. ((15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on-line.)) ((15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale attivita'.)) ((15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonche' del capitale assicurato residuo.)) ((15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalita' per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilita' dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.)) ((15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.)) ((15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies.))