Tra le MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, approvato ieri, c'è l'esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.
Si attende ora solo l'approvazione definitiva della Camera e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
All'articolo 22:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Si attende ora solo l'approvazione definitiva della Camera e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
All'articolo 22:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l'articolo 170, è inserito il seguente:
«Art. l70-bis - (Durata del contratto). - l. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza».
«Art. l70-bis - (Durata del contratto). - l. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza».
Al comma 4, sostituire le parole: "e le principali associazioni" fino a: "assicurativi" , con le
seguenti: ", le principali associazioni rappresentative degli intennediari assicurativi e le
associazioni dei consumatori maggionnente rappresentative".
Al comma 8, sopprimere le parole: «nonché effettuare rinnovi e pagamenti».
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli
utenti, all'articolo 12 del decreto legislativo lO agosto 2010, n. 141, dopo il comma l-bis è inserito il
seguente:
"l-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi fonna da parte degli agenti di
assicurazione regolannente iscritti nel Registro unico degli intennediari assicurativi e riassicurativi
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 su
mandato diretto di banche ed intennediari finanziari previsti dal Titolo V del decreto legislativo lO
settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti
assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI
del decreto legislativo lO settembre 1993, n. 385 e risponde per i danni da essi cagionati
nell 'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità
accertata in sede penale" .».
Sostituire il comma 14, con il seguente:
«14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze
vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è cosi sostituito: "Gli altri diritti
derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni
dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di
assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni"».
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto legge, l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla
definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratic~ con
particolare riferimento alla riduzione degli adempi menti cartacei e della modulistica, nei rapporti
contrattuali fra imprese di assicurazione, gli intennediari e clientela, anche favorendo le relazioni
digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la finna digitale e i pagamenti elettronici e i
pagamenti on line.
15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare alle competenti commissioni
parlamentari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge e successivamente con cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun anno, informa
sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del comma 15-bis e sui risultati conseguiti in
relazione a tale attività.»
15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento,
per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le
imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento,
restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla
scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli amii e della frazione di anno
mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.
15-quinquies Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del
rimborso di cui al comma lS-bis. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese
amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a
condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo
di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla
portabilità dei mutui! finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
l5-sexies In alternativa a quanto previsto al comma l5-quater, le imprese, su richiesta del
debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del
nuovo beneficiario designato.
l5-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in tal
caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-
quater a l5-sexies».
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DECRETO-LEGGE18 ottobre 2012 , n. 179 (GU n. 245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n.194) Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012
Art. 22
Misure a favore della concorrenza e della tutela
del consumatore nel mercato assicurativo
1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), dopo l'articolo 170, e' inserito il
seguente:
«Art. 170-bis (Durata del contratto). - 1. Il contratto di
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere
stipulato per una durata superiore all'anno e non puo' essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo
comma, del codice civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri
contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a
quello di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto
dell'articolo 170, comma 3.
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente
articolo sono nulle. La nullita' opera soltanto a vantaggio
dell'assicurato.».
2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei
contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo
170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio
2013.
3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito
rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di
tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.
4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente
consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale
tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi, e' definito il
«contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi
di merito e tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi
di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili
allo stesso «contratto base».
5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il
prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di
cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al
consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente
mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia
aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
6. L'offerta di cui al comma 4 deve utilizzare il modello
elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico,
sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un
unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione
decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. Al fine di favorire una piu' efficace gestione dei rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS,
sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e
le principali associazioni rappresentative degli intermediari
assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalita'
secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei requisiti
organizzativi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree
riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di
accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le
coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo
stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle
polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate,
nonche' effettuare rinnovi e pagamenti.
9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei
rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS
definisce con apposito regolamento, che dovra' riunificare e
armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard
organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione
e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai
prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle
caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.
10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione
del mercato assicurativo ed accrescere il grado di liberta' dei
diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2,
lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti nell'elenco annesso
al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del
regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione
reciproca nello svolgimento della propria attivita' anche mediante
l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita
sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o
nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a
condizione che al cliente sia fornita, con le modalita' e forme
previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti
attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto
che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra
piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della
sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito
della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta
applicazione del presente articolo e puo' adottare disposizioni
attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai
consumatori.
11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attivita' di
intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10
rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a
cagione dello svolgimento di tale attivita', salve le reciproche
rivalse nei loro rapporti interni.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e
impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10
sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si
considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive
per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa
ai consumatori.
13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di
collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla
concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere
tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra'
definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di
interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti
assicurativi, anche con riferimento alle attivita' di
preventivazione, monitoraggio e valutazione.
14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento tra i
consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma
dell'articolo 2952 del codice civile e' cosi' sostituito:
«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno
in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda.».
15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni
organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche mediante internet,
garantisce un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure
introdotte dal presente articolo e assicura altresi', all'interno
della relazione di cui all'articolo 21, comma 2, un'esauriente
valutazione del loro impatto economico-finanziario e
tecnologico-organizzativo.