"...L’adibizione del dipendente a mansioni superiori oltre il sessantesimo
giorno in posto vacante d’organico comporta l’applicazione dell’art.
2126 cod. civ., ossia la retribuibilità delle mansioni di fatto, essendo
illecito non il comportamento del dipendente ma quello
dell’amministrazione che mantenga l’assegnazione o ne permetta la
continuazione, pena altrimenti il contrasto della norma con gli artt. 3,
36 e 97 Cost."