In tema di azione avverso il silenzio, l’art. 31, co. 3, cod. proc. amm. dispone: “il
giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in
giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta
che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e
non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti
dall’amministrazione”.