“la tipica sanzione prevista per l'invalidità del provvedimento
amministrativo è l'annullabilità, di applicazione giudiziale in presenza
dei tre tradizionali vizi (violazione di legge, incompetenza e eccesso
di potere), ora codificati sia dall'art. 21-octies, comma 1, della l. n.
241/1990, sia dall'art. 29 del Codice del processo amministrativo (n.
104/2010); la categoria della nullità assume, invece, un rilievo
residuale, limitato alle ipotesi di nullità testuale (espressamente
comminata da una norma di legge) e ad altri casi di gravi difetti del
provvedimento, tassativamente indicati dall'art. 21-septies della legge
n. 241/1990. Le cause di nullità del provvedimento amministrativo
devono, quindi, oggi intendersi quale numero chiuso.”(Cons. Stato Sez.
V, 02-11-2011, n. 5843).
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.2.2013, n. 922