mercoledì 9 gennaio 2013

Pubblico impiego: illegittimo l'abbassamento della qualifica senza specifica motivazione

N. 00003/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Vincenzo Arcidiacono, rappresentato e difeso dall’avv. Piergiorgio Leoni, con domicilio eletto presso Piera Sommovigo in Genova, via Ss.Giacomo e Filippo,/V.Malta 4;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l’annullamento della scheda valutativa relativa al servizio svolto dal ricorrente per il periodo 11/09/2007 – 10/06/2008 redatta, dopo gli auto annullamenti, l’8 aprile 2010 impugnata con motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, sottufficiale della Marina Militare in servizio presso il raggruppamento subacquei ed incursori, ha impugnato la scheda valutativa relativa al servizio corrente dal 11.09.2007 e il 10.06.2008.
A fondamento in fatto del gravame ha dedotto di avere costantemente riportato per il servizio prestato la qualifica di eccellente.
Che nessuna censura o reprimenda per l’attività svolta è mai stata adottata dall’amministrazione nei suoi riguardi: tant’è che l’abbassamento della qualifica, passato da “eccellente” a “nella media”, come espresso nella scheda impugnata, non sarebbe supportato, secondo il ricorrente, da alcun elemento di riscontro che giustifichi la riforma in peius del proprio stato curricolare.
Coerentemente ai fatti esposti, ha quindi dedotto la violazione dell’art. 3 l. n. 241/90, oltre l’eccesso di potere sotto vari profili.
Dopo la notifica dell’impugnazione, l’amministrazione ha disposto, per due volte di seguito, l’autoannullamento del giudizio valutativo, a cui ha fatto seguito la proposizione di motivi aggiunti, per giungere infine ad assumere il giudizio finale di superiore alla media.
Che, anch’esso impugnato con motivi aggiunti, costituisce oggetto del gravame, implementato, quanto alle censure, dalla violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 dedotta in ragione del fatto che i richiamati provvedimenti di autotutela non sono stati preceduti dalla comunicazione d’avvio del procedimento.
L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo al reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 15.11.2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
È impugnata la scheda valutativa relativa al servizio svolto dal ricorrente, in qualità di sottufficiale incursore della Marina Militare per il periodo dal 11.09.2007 al 10.06.2008.
Giudizio definito nella scheda redatta l’8.04.2010 dopo che l’amministrazione, dopo la notifica del gravame, ha autoannullato la valutazione originariamente espressa dai compilatori.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il ricorrente ha sempre conseguito per il servizio svolto nei precedenti periodi di tempo presi in considerazione la qualifica di eccellente.
L’abbassamento della valutazione in “superiore alla media”, conseguita – va sottolineato – solo in forza degli autoannullamenti disposti dall’amministrazione dopo che gli organi compilatori gli avevano originariamente attribuito la qualifica “nella media”, non trova conforto motivazionale.
Non sono indicati nel giudizio elementi oggettivi di riscontro che denotino uno stato di servizio censurabile sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto a quello in precedenza attribuitogli.
Si citano le assenza dal servizio d’istituto intercorse durante il corso dell’anno di servizio, ma non è affatto posta in dubbio l’attendendibilità delle ragioni addotte a giustificazione delle assenze.
Né vengono individuati o richiamati episodi di fatto che lascino trasparire un decrescente livello di diligenza o di professionalità nell’esecuzione delle prestazioni.
In sede contenziosa s’è di fatto ri-confermata la medesima ragione sostanziale sottesa all’annullamento già disposto dall’amministrazione gerarchicamente sovraordinata: la qualifica finale espressa nella scheda “non è suffragata da adeguato livello delle valutazioni analitiche effettuate”.
Né supplisce detta carenza, la memoria defensionale depositata in giudizio che, oltre a collidere con il principio del divieto della motivazione postuma, riferisce genericamente di uno stato di insofferenza del ricorrente, conseguente al mancato ottenimento del trasferimento alla sede di occupazione agognata, senza individuare con precisione i fatti relativi al servizio svolto che tale insofferenza in concreto palesino.
Vale a dire che anche l’integrazione postuma è affetta dalla medesima genericità, già censurata dall’amministrazione in sede di autotutela, che inficia il giudizio espresso nella scheda impugnata.
Sicché conclusivamente è fondata la censura che lamenta la manifesta violazione dell’art. 3 l. n. 241/90.
A diversa conclusione deve invece giungersi per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’art. 7 l. 241/90.
L’autotutela ha avuto ad oggetto il giudizio espresso dagli organi compilatori: s’è incentrata su una manifestazione di giudizio, non su un’attività provvedimentale di amministrazione attiva.
Di fatto, al di la della qualificazione formale dell’atto d’auto-annullamento, si è risolta in un procedimento di revisione dello stesso giudizio originariamente espresso.
Non s’è infatti fatta questione degli effetti dell’atto incisivi sul destinatario, che impongono la comunicazione ad esso dell’avvio del procedimento, bensì della congruità e ragionevolezza della valutazione espressa dagli organi compilatori, che l’amministrazione gerarchica, in funzione del superiore interesse alla corretta formulazione dei giudizi valutativi dei militari dipendenti, ha inteso sua sponte sanzionare con l’annullamento d’ufficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso e motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto in epigrafe indicato.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi 3000,00 (tremila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Fabrizio D’Alessandri, Primo Referendario






IL PRESIDENTE, ESTENSORE
















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)