N. 00003/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Vincenzo Arcidiacono, rappresentato e difeso dall’avv. Piergiorgio Leoni, con domicilio eletto presso Piera Sommovigo in Genova, via Ss.Giacomo e Filippo,/V.Malta 4;
Vincenzo Arcidiacono, rappresentato e difeso dall’avv. Piergiorgio Leoni, con domicilio eletto presso Piera Sommovigo in Genova, via Ss.Giacomo e Filippo,/V.Malta 4;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e
difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova,
v.le Brigate Partigiane 2;
per l’annullamento della scheda
valutativa relativa al servizio svolto dal ricorrente per il periodo
11/09/2007 – 10/06/2008 redatta, dopo gli auto annullamenti, l’8 aprile
2010 impugnata con motivi aggiunti.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, sottufficiale della
Marina Militare in servizio presso il raggruppamento subacquei ed
incursori, ha impugnato la scheda valutativa relativa al servizio
corrente dal 11.09.2007 e il 10.06.2008.
A fondamento in fatto del gravame ha
dedotto di avere costantemente riportato per il servizio prestato la
qualifica di eccellente.
Che nessuna censura o reprimenda per
l’attività svolta è mai stata adottata dall’amministrazione nei suoi
riguardi: tant’è che l’abbassamento della qualifica, passato da
“eccellente” a “nella media”, come espresso nella scheda impugnata, non
sarebbe supportato, secondo il ricorrente, da alcun elemento di
riscontro che giustifichi la riforma in peius del proprio stato
curricolare.
Coerentemente ai fatti esposti, ha
quindi dedotto la violazione dell’art. 3 l. n. 241/90, oltre l’eccesso
di potere sotto vari profili.
Dopo la notifica dell’impugnazione,
l’amministrazione ha disposto, per due volte di seguito,
l’autoannullamento del giudizio valutativo, a cui ha fatto seguito la
proposizione di motivi aggiunti, per giungere infine ad assumere il
giudizio finale di superiore alla media.
Che, anch’esso impugnato con motivi
aggiunti, costituisce oggetto del gravame, implementato, quanto alle
censure, dalla violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 dedotta in ragione
del fatto che i richiamati provvedimenti di autotutela non sono stati
preceduti dalla comunicazione d’avvio del procedimento.
L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo al reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 15.11.2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
È impugnata la scheda valutativa
relativa al servizio svolto dal ricorrente, in qualità di sottufficiale
incursore della Marina Militare per il periodo dal 11.09.2007 al
10.06.2008.
Giudizio definito nella scheda redatta
l’8.04.2010 dopo che l’amministrazione, dopo la notifica del gravame, ha
autoannullato la valutazione originariamente espressa dai compilatori.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il ricorrente ha sempre conseguito per
il servizio svolto nei precedenti periodi di tempo presi in
considerazione la qualifica di eccellente.
L’abbassamento della valutazione in
“superiore alla media”, conseguita – va sottolineato – solo in forza
degli autoannullamenti disposti dall’amministrazione dopo che gli organi
compilatori gli avevano originariamente attribuito la qualifica “nella
media”, non trova conforto motivazionale.
Non sono indicati nel giudizio elementi
oggettivi di riscontro che denotino uno stato di servizio censurabile
sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto a quello in
precedenza attribuitogli.
Si citano le assenza dal servizio
d’istituto intercorse durante il corso dell’anno di servizio, ma non è
affatto posta in dubbio l’attendendibilità delle ragioni addotte a
giustificazione delle assenze.
Né vengono individuati o richiamati
episodi di fatto che lascino trasparire un decrescente livello di
diligenza o di professionalità nell’esecuzione delle prestazioni.
In sede contenziosa s’è di fatto
ri-confermata la medesima ragione sostanziale sottesa all’annullamento
già disposto dall’amministrazione gerarchicamente sovraordinata: la
qualifica finale espressa nella scheda “non è suffragata da adeguato
livello delle valutazioni analitiche effettuate”.
Né supplisce detta carenza, la memoria
defensionale depositata in giudizio che, oltre a collidere con il
principio del divieto della motivazione postuma, riferisce genericamente
di uno stato di insofferenza del ricorrente, conseguente al mancato
ottenimento del trasferimento alla sede di occupazione agognata, senza
individuare con precisione i fatti relativi al servizio svolto che tale
insofferenza in concreto palesino.
Vale a dire che anche l’integrazione
postuma è affetta dalla medesima genericità, già censurata
dall’amministrazione in sede di autotutela, che inficia il giudizio
espresso nella scheda impugnata.
Sicché conclusivamente è fondata la censura che lamenta la manifesta violazione dell’art. 3 l. n. 241/90.
A diversa conclusione deve invece giungersi per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’art. 7 l. 241/90.
L’autotutela ha avuto ad oggetto il
giudizio espresso dagli organi compilatori: s’è incentrata su una
manifestazione di giudizio, non su un’attività provvedimentale di
amministrazione attiva.
Di fatto, al di la della qualificazione
formale dell’atto d’auto-annullamento, si è risolta in un procedimento
di revisione dello stesso giudizio originariamente espresso.
Non s’è infatti fatta questione degli
effetti dell’atto incisivi sul destinatario, che impongono la
comunicazione ad esso dell’avvio del procedimento, bensì della congruità
e ragionevolezza della valutazione espressa dagli organi compilatori,
che l’amministrazione gerarchica, in funzione del superiore interesse
alla corretta formulazione dei giudizi valutativi dei militari
dipendenti, ha inteso sua sponte sanzionare con l’annullamento
d’ufficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso
e motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per
l’effetto, annulla l’atto in epigrafe indicato.
Condanna l’amministrazione resistente
alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida
in complessivi 3000,00 (tremila) euro, oltre diritti ed accessori di
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF, EstensoreDavide Ponte, Consigliere
Fabrizio D’Alessandri, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)