N. 00001/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2009, proposto da:
Monica Pascasio, rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Quaglia, con domicilio eletto presso Silvio Quaglia in Genova, via Macaggi 21/5 – 8;
Monica Pascasio, rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Quaglia, con domicilio eletto presso Silvio Quaglia in Genova, via Macaggi 21/5 – 8;
contro
Comune di Genova, rappresentato e difeso
dall’avv. Maria Paola Pessagno, con domicilio eletto presso Maria Paola
Pessagno in Genova, via Garibaldi 9; Asl N.3 – Genovese;
nei confronti di
Franco Guizzardi, Bianca Sereni,
Cristina Lepri, Tomasina Bruzzone, Luigi Cardellicchio, Andrea Aurelio
Giardi, Silvia Giardi, Maria Pastorino, Alberto Andrea Ferrari;
per l’annullamento
ingiunzione di messa in atto opere
finalizzate alla cessazione della propagazione di fumo proveniente da
canna fumaria dell’attivita’ di pizzeria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del
giorno 15 novembre 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, gestore della pizzeria
Trianon Ristorante, ha impugnato l’ingiunzione adottata dal dirigente
dello Sportello unico delle attività produttive di Genova del 5.03.2009
avente ad oggetto l’ordine di messa in atto di opere finalizzate alla
cessazione della propagazione di fumo proveniente dalla canna fumaria
della pizzeria.
A fondamento del gravame ha dedotto la
plurima e concorrente violazione degli artt. 217 e ss R.D. 27 luglio
1934 n. 1264 in relazione all’art. 36 del Regolamento per l’igiene del
suolo e dell’abitato del comune di Genova, nonché degli artt. 1 e 3 l. 7
agosto 1990 n. 241 e 23 e 97 cost., oltre eccesso di potere sotto vari
profili.
L’ingiunzione, lamenta la ricorrente,
non preceduta da esauriente istruttoria, non troverebbe riscontro in
alcuna specifica norma di legge che, in relazione alla situazione di
fatto assunta a giustificazione della sua adozione, attribuisca
l’amministrazione comunale la potestà esercitata in materia.
Il comune di Genova si è costituito
circoscrivendo l’efficacia precettiva dell’ingiunzione all’adozione
delle misure atte ad evitare l’emissione di fumi molesti provenienti
dalla canna fumaria della pizzeria.
Alla pubblica udienza del 15.11.2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
È impugnata l’ingiunzione adottata dal
dirigente dello Sportello unico delle attività produttive di Genova del
5.03.2009 avente ad oggetto l’ordine di messa in atto di opere
finalizzate alla cessazione della propagazione di fumo proveniente da
canna fumaria dell’attività di pizzeria condotta dalla ricorrente.
Il motivo principale da cui muove il
gravame è che l’ingiunzione non troverebbe riscontro in alcuna specifica
norma di legge che, in relazione alla situazione di fatto assunta a
giustificazione della sua adozione, attribuisca l’amministrazione
comunale la potestà esercitata in materia.
La censura è fondata.
L’obbligo di fare avente ad oggetto
l’esecuzione di opere finalizzate a contenere la propagazione di fumi,
oltre ad essere genericamente imposto, non ha fonte di legge.
Non soddisfa affatto i principi di
legalità sostanziale e nominatività che presidiano e, ad un tempo,
circoscrivono, ai sensi dell’art. 23 cost., l’adozione da parte
dell’autorità amministrativa di prescrizioni di fare incidenti sui
cittadini o sugli operatori economici.
Detti principi, analiticamente
declinati, rispettivamente, esigono: per un verso, che la fonte
normativa non solo preveda genericamente la potestà in capo
all’amministrazione ma che, in senso sostanziale, ne disciplini
contenuto, oggetto ed efficacia prescrittiva; per l’altro, che risulti
esattamente individuata la norma che tale potestà espressamente
riconosca all’autorità procedente.
Nel caso in esame nessuna delle due.
Non ricorre nella situazione posta a
base dell’ingiunzione alcuna situazione di pericolo per la salute
pubblica di cui all’art. 217 r.d. n. 1265/1934, enfaticamente richiamato
nell’atto impugnato.
I fumi molesti, a cui fa riferimento la
stessa ingiunzione nella parte dispositiva, non sono infatti
realisticamente annoverabili fra le esalazioni pericolose per la salute
pubblica.
Non è altresì utilmente invocabile
l’art. 36 del Regolamento per l’igiene del suolo e dell’abitato del
comune di Genova che, in disparte la natura di atto normativo
secondario, non ascrivibile a fonte di legge idonea ad soddisfare la
relativa riserva prevista all’art. 23 cost., disciplina propriamente
l’installazione di canne fumarie.
Per quella per cui è causa, e dalla
quale provengono i fumi – va sottolineato – la ricorrente ha ottenuto a
suo tempo, ossia a fare data dal 2003, la prescritta autorizzazione.
Inoltre nel necessario riscontro dei
requisiti di tempestività e continuità dell’azione amministrativa che
caratterizza ab imis lo scrutinio di legittimità dei provvedimenti atti a
fronteggiare supposte situazioni di pericolo per la salute pubblica,
non va passato sotto silenzio che la nota dell’ASL n. 3, avente riguardo
alle opere necessarie ad evitare la propagazione dal camino della
pizzeria di fumi pericolosi, risale al 7 giugno 2007: vale a dire a ben
due anni prima l’adozione dell’atto impugnato.
In definitiva, a tacer d’altro, si è
assunta a fondamento di fatto dell’ingiunzione una situazione
contingente maturata (non solo in un momento, bensì addirittura) in
epoca anteriore a quella specificamente considerata nell’otto impugnato.
Del resto, conclusivamente, è
significativo che gli abitanti del condominio che lamentano i fumi
molesti, invocando la disciplina delle immissioni di cui all’art. 844 c.
c., hanno promosso la causa civile innanzi al Tribunale di Genova,
definita con sentenza di reiezione n. 2748 /2012.
A testimonianza che, allo stato ed in
difetto di sopravvenute situazioni o emergenze debitamente accertate, la
controversia sui fumi provenienti dalla pizzeria della ricorrente è
questione che riguarda esclusivamente i privati.
La particolarità delle situazioni
dedotte in causa, che vede in astratto opporsi l’iniziativa economica
alla generica tutela del nucleo abitato, giustifica la compensazione
delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF, EstensoreDavide Ponte, Consigliere
Fabrizio D’Alessandri, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)