N. 01586/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01585/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2012, proposto da:
B.L.O. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia De Salvia, Franco Zambelli, Guido Zago, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
B.L.O. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia De Salvia, Franco Zambelli, Guido Zago, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Venezia, rappresentato e
difeso per legge dagli avv. Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni,
domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091; Regione Veneto, rappresentato e
difeso per legge dagli avv. Luisa Londei, Ezio Zanon, domiciliata in
Venezia, Cannaregio, 23; Provincia di Venezia;
per l’annullamento
della nota regionale 13 Agosto 2012 prot. n° 373531;
del provvedimento Comune di Venezia 16
Agosto 2012 prot. n° 345045 avente ad oggetto la sospensione del
procedimento di rilascio dell’autorizzazione;
la deliberazione della conferenza di servizi del 29 Ottobre 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del
giorno 19 dicembre 2012 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i
difensori De Salvia e Zago per la parte ricorrente, M. Ballarin per il
Comune di Venezia e L. Londei per la Regione del Veneto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 30 Giugno 2012, parte ricorrente ha presentato istanza di autorizzazione avente ad oggetto:
- A) la redistribuzione interna della superficie di vendita di un centro commerciale;
- B) la modifica della ripartizione dei
settori merceologici, consistente nella diminuzione di mq 11.908 di
superficie di vendita del settore merceologico non alimentare a grande
fabbisogno di superficie e correlato aumento di mq 4.995 per il settore
merceologico alimentare e mq 6.913 per il settore non alimentare
generico;
- C) l’ampliamento mediante accorpamento
di una media struttura ed assegnazione di ulteriori superfici di
vendita per complessivi mq 3.941.
In data 13 Agosto 2012 la Regione del
Veneto ha comunicato al Comune di Venezia che l’istanza di parte
ricorrente era esaminabile limitatamente alla parte relativa alla
redistribuzione interna della superficie di vendita del centro
commerciale, mentre, per la parte riferita all’ampliamento, compreso
l’accorpamento, il procedimento doveva essere sospeso fino
all’approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio
e comunque non oltre il termine di un anno dalla data (31 Dicembre
2011) di entrata in vigore della legge regionale n° 30 del 2011.
Con il provvedimento in data 16 Agosto
2012 impugnato il Comune di Venezia si è determinato conformemente alle
sopra richiamate indicazioni regionali.
In data 29 Ottobre 2012 si è tenuta la conferenza di servizi decisoria, la quale ha deliberato:
- di prendere atto della rinuncia di
parte ricorrente alla fase C dell’istanza (l’ampliamento mediante
accorpamento di una media struttura ed assegnazione di ulteriori
superfici di vendita per complessivi mq 3.941);
- di accogliere con prescrizioni la fase
A della domanda (la redistribuzione interna della superficie di vendita
del centro commerciale, già assentita per 21.059 mq);
- di confermare la sospensione del
procedimento relativamente alla fase B (la modifica della ripartizione
dei settori merceologici, consistente nella diminuzione di mq 11.908 di
superficie di vendita del settore merceologico non alimentare a grande
fabbisogno di superficie e correlato aumento di mq 4.995 per il settore
merceologico alimentare e mq 6.913 per il settore non alimentare
generico).
Sono impugnate le determinazioni sospensive sopra descritte.
L’art. 4 della legge regionale n° 30 del
2011 stabilisce che ai fini di assicurare un maggior livello di tutela
degli interessi pubblici generali di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere a), b) e c), nelle more dell’approvazione della nuova normativa
regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e
comunque entro e non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore
della presente legge, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il
rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di
vendita e parchi commerciali, ivi compresi quelli pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le ipotesi
di trasferimento di sede e di modificazione delle autorizzazioni
rilasciate, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e d) della legge
regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per
l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive
modificazioni.
Gli interessi pubblici generali cui fa
riferimento il sopra richiamato art. 2 comma 1 lettere a), b) e c) della
legge regionale n° 30 del 2011 sono:
a) la tutela della concorrenza, della
trasparenza e del corretto funzionamento del mercato, assicurando la
parità di accesso degli operatori nell’intero territorio regionale;
b) la tutela del consumatore attraverso
la trasparenza dell’informazione e l’equilibrio delle diverse forme
distributive, assicurando un livello uniforme di condizioni di
accessibilità ai servizi nel territorio regionale;
c) la tutela del territorio,
dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, e degli obiettivi di politica
sociale con particolare riferimento al mantenimento del servizio di
vicinato.
Si tratta degli obiettivi generali che la Regione del Veneto si pone nella disciplina del commercio.
Parte ricorrente lamenta che le
determinazioni sospensive impugnate si pongono in contrasto con l’art.
31 del D.L. n° 201 del 2011, ai sensi del quale:
“secondo la disciplina dell’Unione
Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e
libera prestazione di servizi, costituisce principio generale
dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi
commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o
altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla
tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso
l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro
il 30 Settembre 2012.
Il ricorso è fondato con le precisazioni di seguito specificate.
Il collegio osserva infatti che la
sospensione del procedimento costituisce un vincolo che incide sulla
possibilità di apertura di nuovi esercizi commerciali sia perché
comporta il differimento nel tempo dell’apertura dell’esercizio
commerciale, sia perché l’art. 31 del D.L. n° 201 del 2011 fa
riferimento a vincoli di qualsiasi natura.
D’altro canto la liberalizzazione cui fa
riferimento l’art. 31 del D.L. n° 201 del 2011 attiene alla
legislazione esclusiva dello Stato, in quanto attiene alla tutela della
concorrenza, materia che l’art. 117 della Costituzione secondo comma
lettera e) attribuisce appunto alla legislazione esclusiva dello Stato.
Né è possibile ritenere che i sopra
richiamati principi cui fanno riferimento gli articoli 2 e 4 della legge
regionale n° 30 del 2011 possano configurare quelle eccezioni (aspetti
connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi
incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali) che, ai sensi dello
stesso art. 31 del D.L. n° 201 del 2011, consentono di limitare
l’apertura di nuovi esercizi commerciali.
Infatti i sopra richiamati principi cui
fanno riferimento gli articoli 2 e 4 della legge regionale n° 30 del
2011 sono l’insieme dei principi sulla base dei quali la Regione del
Veneto disciplina il commercio.
Inoltre nel caso di specie la
sospensione del procedimento non è stata motivata in relazione a fatti
specifici connessi alla tutela degli specifici interessi (tutela della
salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e
dei beni culturali) che possono consentire di limitare l’apertura di
nuovi esercizi commerciali.
Il secondo comma dell’art. 31 del D.L.
n° 201 del 2011 stabilisce che i limiti posti dalle Regioni (anche con
legge regionale) e dagli enti locali alle aperture degli esercizi
commerciali e non riconducibili alla tutela degli specifici interessi
sopra descritti (tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi
incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali) cessano di avere
efficacia alla data del 30 Settembre 2012.
Infatti è previsto, ai sensi del secondo
periodo del secondo comma dell’art. 31 del D.L. n° 201 del 2011,
l’obbligo di adeguamento da parte di Regioni ed enti locali entro il 30
Settembre 2012.
Ne consegue che, alla data del 1 Ottobre
2012, trova completa espansione il primo periodo del secondo comma
dell’art. 31 del D.L. n° 201 del 2011, che non consente il mantenimento
di limiti all’apertura di esercizi commerciali, diversi da quelli
elencati (limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori,
dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali)
dallo stesso primo periodo del secondo comma dell’art. 31 del D.L. n°
201 del 2011.
Ne consegue altresì che la data del 1
Ottobre 2012 segna il momento a partire dal quale la materia (di cui al
primo periodo del secondo comma dell’art. 31 del D. L. n° 201 del 2011)
non è più oggetto della disciplina regionale sul commercio, ma della
disciplina statale sulla concorrenza.
Da ciò discende che è applicabile il
principio, cui fa riferimento anche il secondo comma dell’art. 1 della
legge n° 131 del 2003, secondo cui le disposizioni normative regionali
vigenti che appartengono alla legislazione esclusiva dello Stato
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni statali in materia.
Nel caso di specie la legislazione
esclusiva dello Stato esplica efficacia a partire dal 1 Ottobre 2012 e
dunque da tale data si applicano le disposizioni della legge statale.
Il collegio evidenzia altresì che il
secondo comma dell’art. 31 del D.L. n° 201 del 2011 ha abrogato l’art. 4
della legge regionale n° 30 del 2011 nella parte in cui impone la
sospensione dei procedimenti successivamente alla data del 30 Settembre
2012.
Infatti il secondo comma dell’art. 31
del D.L. n° 201 del 2011 è stato introdotto per effetto dell’art. 1,
comma 4-ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, che è successivo all’entrata in vigore
della legge regionale n° 30 del 2011.
Avendo il D.L. n° 201 del 2011 abrogato
in parte qua la legge regionale n° 30 del 2011, non si pone un problema
di costituzionalità della legge regionale n° 30 del 2011 e dunque non si
pone il problema di adire la Corte Costituzionale per dichiarare
un’illegittimità costituzionale della legge regionale.
È invece questo Tribunale competente ad
accertare l’abrogazione, in parte qua, della legge regionale ad opera
della legge statale.
Da quanto sopra consegue la fondatezza del ricorso con queste precisazioni:
- l’impugnazione della nota regionale
del 13 Agosto 2012 prot. n° 373531 è inammissibile per carenza
d’interesse, trattandosi di atto infraprocedimentale;
- il provvedimento del comune di Venezia
in data 16 Agosto 2012 prot, n° 345045 ha natura provvedimentale,
determinando la sospensione del procedimento e dunque deve essere
annullato nella parte in cui la sospensione viene disposta fino al 31
Dicembre 2012 anziché fino al 30 Settembre 2012;
- la deliberazione della conferenza di
servizi, adottata dopo il 30 Settembre 2012, quando la sospensione non
poteva in nessun caso essere disposta, deve essere annullata nella parte
in cui determina la sospensione del procedimento.
Il collegio evidenzia altresì che l’accoglimento del presente ricorso non comporta l’accoglimento dell’istanza, ma il suo esame.
La novità della questione impone la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi di cui
in motivazione e, per l’effetto annulla:
il provvedimento del Comune di Venezia
in data 16 Agosto 2012 prot. n° 345045 nella parte in cui viene disposta
la sospensione del procedimento fino al 31 Dicembre 2012 anziché fino
al 30 Settembre 2012,
la deliberazione della conferenza di servizi di cui in epigrafe;
dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui è impugnata la nota regionale 13 Agosto 2012 prot. n° 373531.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, PresidenteStefano Mielli, Primo Referendario
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)