mercoledì 9 gennaio 2013

TAR Veneto:Sospensione illegittima dell'autorizzazione commerciale

N. 01586/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01585/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2012, proposto da:
B.L.O. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia De Salvia, Franco Zambelli, Guido Zago, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Venezia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091; Regione Veneto, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Luisa Londei, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23; Provincia di Venezia;
per l’annullamento
della nota regionale 13 Agosto 2012 prot. n° 373531;
del provvedimento Comune di Venezia 16 Agosto 2012 prot. n° 345045 avente ad oggetto la sospensione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione;
la deliberazione della conferenza di servizi del 29 Ottobre 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori De Salvia e Zago per la parte ricorrente, M. Ballarin per il Comune di Venezia e L. Londei per la Regione del Veneto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 30 Giugno 2012, parte ricorrente ha presentato istanza di autorizzazione avente ad oggetto:
- A) la redistribuzione interna della superficie di vendita di un centro commerciale;
- B) la modifica della ripartizione dei settori merceologici, consistente nella diminuzione di mq 11.908 di superficie di vendita del settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie e correlato aumento di mq 4.995 per il settore merceologico alimentare e mq 6.913 per il settore non alimentare generico;
- C) l’ampliamento mediante accorpamento di una media struttura ed assegnazione di ulteriori superfici di vendita per complessivi mq 3.941.
In data 13 Agosto 2012 la Regione del Veneto ha comunicato al Comune di Venezia che l’istanza di parte ricorrente era esaminabile limitatamente alla parte relativa alla redistribuzione interna della superficie di vendita del centro commerciale, mentre, per la parte riferita all’ampliamento, compreso l’accorpamento, il procedimento doveva essere sospeso fino all’approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio e comunque non oltre il termine di un anno dalla data (31 Dicembre 2011) di entrata in vigore della legge regionale n° 30 del 2011.
Con il provvedimento in data 16 Agosto 2012 impugnato il Comune di Venezia si è determinato conformemente alle sopra richiamate indicazioni regionali.
In data 29 Ottobre 2012 si è tenuta la conferenza di servizi decisoria, la quale ha deliberato:
- di prendere atto della rinuncia di parte ricorrente alla fase C dell’istanza (l’ampliamento mediante accorpamento di una media struttura ed assegnazione di ulteriori superfici di vendita per complessivi mq 3.941);
- di accogliere con prescrizioni la fase A della domanda (la redistribuzione interna della superficie di vendita del centro commerciale, già assentita per 21.059 mq);
- di confermare la sospensione del procedimento relativamente alla fase B (la modifica della ripartizione dei settori merceologici, consistente nella diminuzione di mq 11.908 di superficie di vendita del settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie e correlato aumento di mq 4.995 per il settore merceologico alimentare e mq 6.913 per il settore non alimentare generico).
Sono impugnate le determinazioni sospensive sopra descritte.
L’art. 4 della legge regionale n° 30 del 2011 stabilisce che ai fini di assicurare un maggior livello di tutela degli interessi pubblici generali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), nelle more dell’approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di sede e di modificazione delle autorizzazioni rilasciate, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e d) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive modificazioni.
Gli interessi pubblici generali cui fa riferimento il sopra richiamato art. 2 comma 1 lettere a), b) e c) della legge regionale n° 30 del 2011 sono:
a) la tutela della concorrenza, della trasparenza e del corretto funzionamento del mercato, assicurando la parità di accesso degli operatori nell’intero territorio regionale;
b) la tutela del consumatore attraverso la trasparenza dell’informazione e l’equilibrio delle diverse forme distributive, assicurando un livello uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi nel territorio regionale;
c) la tutela del territorio, dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, e degli obiettivi di politica sociale con particolare riferimento al mantenimento del servizio di vicinato.
Si tratta degli obiettivi generali che la Regione del Veneto si pone nella disciplina del commercio.
Parte ricorrente lamenta che le determinazioni sospensive impugnate si pongono in contrasto con l’art. 31 del D.L. n° 201 del 2011, ai sensi del quale:
“secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 Settembre 2012.
Il ricorso è fondato con le precisazioni di seguito specificate.
Il collegio osserva infatti che la sospensione del procedimento costituisce un vincolo che incide sulla possibilità di apertura di nuovi esercizi commerciali sia perché comporta il differimento nel tempo dell’apertura dell’esercizio commerciale, sia perché l’art. 31 del D.L. n° 201 del 2011 fa riferimento a vincoli di qualsiasi natura.
D’altro canto la liberalizzazione cui fa riferimento l’art. 31 del D.L. n° 201 del 2011 attiene alla legislazione esclusiva dello Stato, in quanto attiene alla tutela della concorrenza, materia che l’art. 117 della Costituzione secondo comma lettera e) attribuisce appunto alla legislazione esclusiva dello Stato.
Né è possibile ritenere che i sopra richiamati principi cui fanno riferimento gli articoli 2 e 4 della legge regionale n° 30 del 2011 possano configurare quelle eccezioni (aspetti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali) che, ai sensi dello stesso art. 31 del D.L. n° 201 del 2011, consentono di limitare l’apertura di nuovi esercizi commerciali.
Infatti i sopra richiamati principi cui fanno riferimento gli articoli 2 e 4 della legge regionale n° 30 del 2011 sono l’insieme dei principi sulla base dei quali la Regione del Veneto disciplina il commercio.
Inoltre nel caso di specie la sospensione del procedimento non è stata motivata in relazione a fatti specifici connessi alla tutela degli specifici interessi (tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali) che possono consentire di limitare l’apertura di nuovi esercizi commerciali.
Il secondo comma dell’art. 31 del D.L. n° 201 del 2011 stabilisce che i limiti posti dalle Regioni (anche con legge regionale) e dagli enti locali alle aperture degli esercizi commerciali e non riconducibili alla tutela degli specifici interessi sopra descritti (tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali) cessano di avere efficacia alla data del 30 Settembre 2012.
Infatti è previsto, ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell’art. 31 del D.L. n° 201 del 2011, l’obbligo di adeguamento da parte di Regioni ed enti locali entro il 30 Settembre 2012.
Ne consegue che, alla data del 1 Ottobre 2012, trova completa espansione il primo periodo del secondo comma dell’art. 31 del D.L. n° 201 del 2011, che non consente il mantenimento di limiti all’apertura di esercizi commerciali, diversi da quelli elencati (limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali) dallo stesso primo periodo del secondo comma dell’art. 31 del D.L. n° 201 del 2011.
Ne consegue altresì che la data del 1 Ottobre 2012 segna il momento a partire dal quale la materia (di cui al primo periodo del secondo comma dell’art. 31 del D. L. n° 201 del 2011) non è più oggetto della disciplina regionale sul commercio, ma della disciplina statale sulla concorrenza.
Da ciò discende che è applicabile il principio, cui fa riferimento anche il secondo comma dell’art. 1 della legge n° 131 del 2003, secondo cui le disposizioni normative regionali vigenti che appartengono alla legislazione esclusiva dello Stato continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia.
Nel caso di specie la legislazione esclusiva dello Stato esplica efficacia a partire dal 1 Ottobre 2012 e dunque da tale data si applicano le disposizioni della legge statale.
Il collegio evidenzia altresì che il secondo comma dell’art. 31 del D.L. n° 201 del 2011 ha abrogato l’art. 4 della legge regionale n° 30 del 2011 nella parte in cui impone la sospensione dei procedimenti successivamente alla data del 30 Settembre 2012.
Infatti il secondo comma dell’art. 31 del D.L. n° 201 del 2011 è stato introdotto per effetto dell’art. 1, comma 4-ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, che è successivo all’entrata in vigore della legge regionale n° 30 del 2011.
Avendo il D.L. n° 201 del 2011 abrogato in parte qua la legge regionale n° 30 del 2011, non si pone un problema di costituzionalità della legge regionale n° 30 del 2011 e dunque non si pone il problema di adire la Corte Costituzionale per dichiarare un’illegittimità costituzionale della legge regionale.
È invece questo Tribunale competente ad accertare l’abrogazione, in parte qua, della legge regionale ad opera della legge statale.
Da quanto sopra consegue la fondatezza del ricorso con queste precisazioni:
- l’impugnazione della nota regionale del 13 Agosto 2012 prot. n° 373531 è inammissibile per carenza d’interesse, trattandosi di atto infraprocedimentale;
- il provvedimento del comune di Venezia in data 16 Agosto 2012 prot, n° 345045 ha natura provvedimentale, determinando la sospensione del procedimento e dunque deve essere annullato nella parte in cui la sospensione viene disposta fino al 31 Dicembre 2012 anziché fino al 30 Settembre 2012;
- la deliberazione della conferenza di servizi, adottata dopo il 30 Settembre 2012, quando la sospensione non poteva in nessun caso essere disposta, deve essere annullata nella parte in cui determina la sospensione del procedimento.
Il collegio evidenzia altresì che l’accoglimento del presente ricorso non comporta l’accoglimento dell’istanza, ma il suo esame.
La novità della questione impone la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla:
il provvedimento del Comune di Venezia in data 16 Agosto 2012 prot. n° 345045 nella parte in cui viene disposta la sospensione del procedimento fino al 31 Dicembre 2012 anziché fino al 30 Settembre 2012,
la deliberazione della conferenza di servizi di cui in epigrafe;
dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui è impugnata la nota regionale 13 Agosto 2012 prot. n° 373531.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Stefano Mielli, Primo Referendario
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore






L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)