Corte dei conti Lombardia, 20 novembre 2012 – Deliberazione n. 499 del 20.11.2012 - Parere in ordine all’accertamento di entrate di somme derivanti da sanzioni riferite a violazione del Codice della strada; principi di prudenza imporrebbero all’ente che alla fase di accertamento si procedesse contestualmente alla fase di riscossione dei relativi importi o perlomeno che l’ente vincolasse una quota parte dell’avanzo di amministrazione a garanzia delle eventuali insussistenze.
Lombardia/499/2012/PAR
REPUBBLICA
ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta
dai Magistrati:
dott.
Nicola Mastropasqua Presidente
dott.
Giuseppe Zola Consigliere
dott.
Gianluca Braghò Primo
Referendario
dott.
Alessandro Napoli Referendario
(relatore)
dott.ssa
Laura De Rentiis Referendario
dott. Donato
Centrone Referendario
dott.
Francesco Sucameli Referendario
dott.
Cristiano Baldi Referendario
dott. Andrea
Luberti Referendario
nella camera di consiglio del 7 novembre
2012
Visto
il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista
la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista
la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della
Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento
per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,
modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e
n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista
la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista
la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i
criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo
7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista
la nota pervenuta in data 26.10.2012 prot. c.d.c. n. 8822 con la quale il Sindaco
del Comune di Canzo (CO) ha chiesto un parere in materia di contabilità
pubblica;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha
convocato la Sezione
per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco
del Comune di Canzo (CO);
Udito
il relatore, Alessandro Napoli;
OGGETTO DEL PARERE
Il Sindaco del Comune di Canzo
(CO) ha posto alla Sezione una richiesta di parere avente
ad oggetto accertamenti di entrate extratributarie derivanti dalla cessione del
credito effettuata dal Consorzio di Polizia Locale alla Civica Amministrazione,
anche alla luce del principio della competenza finanziaria c.d. rafforzata.
L’Amministrazione, dovendo procedere ad accertare le somme relative alle
sanzioni amministrative per gli anni 2010 e 2011 cedute dal Consorzio di
Polizia Locale Segrino (ora ente in liquidazione), si interroga - infatti - se
sia possibile accertare tali somme nel bilancio di previsione 2012 a competenza,
imputandole pertanto contabilmente all’esercizio 2012 ai sensi dell’art. 179
TUEL e del principio della competenza rafforzata di cui al d.lgs. n. 118/2011.
Più nel dettaglio, l’organo rappresentativo dell’ente precisa
quanto segue.
Ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. n. 267/2000,
l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la
quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del
credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il
debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa
scadenza. In particolare, l'art. 2 comma d) dispone che l'accertamento delle
entrate avviene per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile,
mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n.
118/2011, a partire dal 01/01/2014 i Comuni conformano la loro gestione a
regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e
di principi contabili applicati.
In relazione al principio della competenza finanziaria,
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
(allegato 2) al punto 3 dispone: "Le entrate che negli esercizi precedenti
a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state
accertate 'per cassa', devono continuare ad essere accertate per cassa fino al
loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria c.d. potenziato,
che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente
all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo
svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di
amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in
vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi relativi a
ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del
presente principio devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro
esaurimento".
L’Amministrazione istante, con una
popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è soggetta alla normativa relativa al
Patto di Stabilità ai sensi della L. 183/2011.
Con decorrenza dal 31.12.2011 il
"Consorzio di Polizia Locale Segrino" ha cessato le proprie funzioni
ai sensi della L. 191/2009 art. 2 c. 186 lett. e).
In data 28/12/2011 e 28/09/2012 il Consorzio
di Polizia Locale Segrino (dal 01/01/2012 Consorzio di Polizia Locale Segrino
in liquidazione) ha ceduto al Comune di Canzo il credito dei proventi derivanti
dall'attività sanzionatoria amministrativa degli anni 2010 e 2011.
Il Consorzio di Polizia Locale Segrino
accertava i proventi delle sanzioni amministrative per cassa.
Il Comune di Canzo, a seguito delle
predette cessioni, dovrà procedere alla riscossione coattiva dei crediti e
intende accertare nel Bilancio di Previsione 2012 gli importi suddetti.
Il Comune di Canzo ha già emesso un ruolo
coattivo relativo alle sanzioni 2010 per € 128.261,58 e provvederà entro l'anno
a iscrivere a ruolo coattivo le somme relative alle sanzioni amministrative
2011.
Dato atto che si tratta di entrate di
dubbia e difficile esazione, l’ente intende accantonare al fondo di
svalutazione crediti un importo pari al totale dei ruoli emessi e da emettere
ridotto delle somme incassate nel corso del 2012, cosi come richiesto al punto
3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
(allegato 2).
L'applicazione di questo principio, anticipata
rispetto all'entrata in vigore determinata dal d.lgs. 118/2011, è richiesta al
fine di operare correttamente a fronte di un'entrata che si può definire
straordinaria in quanto derivante dalla cessione del credito ed è comunque
corrispondente al principio contabile 2.10 approvato dall'Osservatorio per la
finanza e la contabilità degli Enti locali il 18/11/2008, il quale definisce
l'accertamento come la "rilevazione contabile di un diritto di credito
sorto nell'esercizio finanziario e presuppone idonea documentazione attraverso
la quale sono evidenziati dal competente responsabile del servizio, che lo
attesta: a) la ragione del credito; b) il titolo giuridico che supporta il
credito; c) l'individuazione del soggetto debitore; d) l'ammontare del credito;
e) la relativa scadenza".
Considerando, infatti, l'art. 179 del d.lgs.
n. 267/2000 e la delibera n.15/2011/INPR emessa dalla Corte dei Conti Sezione
Regionale di controllo per la
Toscana, al fine del rispetto del principio dell'integrità e
della veridicità, l'Ente intende effettuare - da un lato - l'accertamento in
corrispondenza e per l'ammontare del credito maturato nell'esercizio e - dall'altro
- istituire uno specifico intervento a titolo di fondo svalutazione crediti, in
via prudenziale, quale differenza tra l'ammontare iscritto a ruolo e quello
riscosso nel corso del 2012.
L'Ente è dell'avviso che sia legittimo e
rispettoso dei principi contabili e della normativa vigente accertare le somme
relative alle sanzioni amministrative per gli anni 2010 e 2011 cedute dal
Consorzio Polizia Locale Segrino (ora ente in liquidazione) all’Amministrazione
istante imputandole contabilmente all'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 179
del TUEL e del principio della competenza cd. potenziato di cui al d.lgs. n. 118/2011,
accantonando al fondo di svalutazione crediti un importo pari al totale dei
ruoli emessi e da emettere ridotto delle somme incassate nel corso del 2012.
A seguito di apposita richiesta istruttoria
da parte del Magistrato relatore, l’Amministrazione ha confermato di non
partecipare alla sperimentazione ex d.lgs.
n. 118/2011.
PREMESSA
Il
primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la
richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Canzo rientri nell’ambito delle
funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7
comma ottavo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale
Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia
di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della
regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione
amministrativa.
In
proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di
cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà
conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un
organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi
necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.
I
pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti
amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in
relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e
ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori
pubblici, restando - peraltro - esclusa qualsiasi forma di cogestione o
coamministrazione con l’organo di controllo esterno (per tutte: parere sez.
Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).
Infatti,
deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di
carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente
pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche
decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi
svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni
di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia
prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione
in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha
originato la domanda.
AMMISSIBILITA’
SOGGETTIVA
Riguardo all’individuazione
dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell’ente comunale,
si osserva che il Sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere
il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi
dell’art. 50 T.U.E.L.
Pertanto,
la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene
dall’organo legittimato a proporla.
AMMISSIBILITA’
OGGETTIVA
Con riferimento alla
verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta
nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il
precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di
verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli
obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la
sana gestione finanziaria degli enti locali.
Lo svolgimento delle
funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo
collaborativo.
Il raccordo tra le due
disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione
ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare,
con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di
contabilità pubblica.
Appare conseguentemente
chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione
consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le
attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo
collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.
Al riguardo, le Sezioni
riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009,
n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata
sul “sistema di principi e di norme che
regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti
pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie
che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).
Il limite della funzione
consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento
della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che
ricade nell’esclusiva competenza dell’autorità che la svolge; nonché esclude che
la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri
organi giurisdizionali.
Dalle
sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va
conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi
di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto
riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.
Con
specifico riferimento alla richiesta posta dall’Ente, essa si palesa
ammissibile anche sul piano oggettivo, attesa l’incidenza del quesito sugli
equilibri finanziari dell’Amministrazione.
MERITO
In via preliminare la Sezione precisa che la
decisione in ordine all’interpretazione ed applicazione in concreto della
disposizione richiamata dal Sindaco del Comune di Canzo è di esclusiva
competenza dell’ente locale rientrando nella piena discrezionalità e
responsabilità dell’Amministrazione. Quest’ultima, ovviamente, potrà orientare
la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione,
sviluppate in termini di enunciazione dei principi ermeneutici della materia.
L’armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni e degli Enti locali costituisce un’esigenza imprescindibile per disporre di dati
omogenei da comparare e riclassificare a fini di consolidamento e monitoraggio
dei conti pubblici e, più in generale, ai fini del miglior raccordo dei conti
delle Amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali
nell’ambito delle comuni rappresentazioni contabili.
Al fine di garantire il rispetto degli
equilibri finanziari dell’ente, è introdotto (in sede di sperimentazione) il
“principio della competenza finanziaria”, secondo il quale le obbligazioni
(attive e passive) giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza.
Tale principio, per la sua spiccata
attenzione al profilo dell’effettività della spesa, avvicina il momento
dell’imputazione contabile alla manifestazione finanziaria di cassa ed esclude
la possibilità di accertamento attuale di entrate future in attesa
dell’effettivo maturare della scadenza del relativo titolo giuridico, con
riflessi positivi in termini sia di
maggiore attendibilità delle previsioni che di minore produzione di residui
attivi e passivi.
Resta ferma, in ogni caso, la necessità di predisporre,
sin dal primo esercizio di competenza, l’effettiva, immediata ed integrale
copertura finanziaria alle attività ultrannuali di investimento che comportino
impegni di spesa che vengano a scadenza in esercizi finanziari futuri.
L’entrata in vigore del processo di attuazione del nuovo
sistema contabile è differito agli esiti di una sperimentazione che si svolge
negli esercizi 2012 e 2013, condotta su un numero limitato di enti; la
sperimentazione è finalizzata alla individuazione delle eventuali criticità del
sistema nonché alla verifica dell'effettiva rispondenza del nuovo assetto
contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.
Come confermato anche
dall’Amministrazione istante, il Comune di Canzo non partecipa alla
sperimentazione ex d.lgs. n.
118/2011, ragion per cui le nuove regole contabili troveranno cogente applicazione
con decorrenza 1.1.2014.
Nelle more, il Collegio
rammenta che la giurisprudenza della Sezione - sia in veste consultiva sia,
soprattutto, di controllo di legittimità/regolarità finanziaria - ha più volte
esaminato lo specifico profilo dell’accertamento delle sanzioni amministrative,
enucleando i principi nel prosieguo testualmente richiamati, connotati anch’essi
da una evidente ratio di
prudenzialità a tutela degli equilibri di bilancio (Corte Conti Lombardia,
delibera n. 407/2010).
Orbene, come
noto, la procedura di acquisizione delle entrate si articola in alcune fasi, in
considerazione della natura finanziaria della contabilità e del sistema di
bilancio che disciplina l’attività degli enti territoriali.
L’accertamento
è la prima delle tre fasi gestionali ed è quella fondamentale perché è quella
che consente di verificare la ragione del credito, la sussistenza di un idoneo
titolo giuridico in capo all’ente, l’individuazione del debitore, la
quantificazione della somma da incassare e l’indicazione della scadenza.
In base al
principio della competenza finanziaria (antecedente al d.lgs. n. 118/2011) un’entrata
deve essere accertata nell’esercizio in cui è sorto il credito, connotato dai
requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
La riscossione
costituisce la fase successiva del procedimento e consiste nell’incasso
materiale del credito dell’ente.
Le somme
derivanti da sanzioni riferite a violazione del Codice della strada
costituiscono una peculiare risorsa poiché si basano su una contestazione che
non può essere considerata certa e definitiva sino a che la sanzione
amministrativa non sia stata portata formalmente a conoscenza del trasgressore
e non siano scaduti i termini per la contestazione, amministrativa o
giudiziaria o, addirittura, non si sia concluso il contenzioso. Inoltre, anche
dopo la definitività dell’accertamento, nella prassi si riscontrano difficoltà
nella riscossione che, in molti casi avviene dopo molti anni o, addirittura,
non avviene.
L’accertamento
di questa particolare risorsa e il suo eventuale utilizzo prima della
riscossione è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio alla sana gestione
finanziaria dell’ente, qualora, in seguito, venga accertata l’insussistenza del
titolo o si verifichi l’insolvenza del debitore o, comunque, non venga portata
a termine la procedura di recupero coattivo.
Principi di
prudenza imporrebbero, quindi, che gli enti locali procedessero all’accertamento
di questa risorsa contestualmente alla riscossione dei relativi importi o perlomeno,
vincolassero una quota parte dell’avanzo di amministrazione a garanzia delle
eventuali insussistenze.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della
Sezione.
L’ Estensore Il Presidente
(dott. Alessandro Napoli) (dott. Nicola Mastropasqua)
Depositato in Segreteria il
20 novembre 2012
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)