Con la pronuncia che qui si segnala (26 novembre 2012, n. 20857),
la sezione lavoro della Suprema Corte di cassazione ha confermato la
legittimità del licenziamento di una dipendente della Regione Lombardia,
sanzionata per la violazione della disciplina sull'incompatibilità tra
il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e
lo svolgimento di diversa attività lavorativa.
La questione è oltremodo rilevante perché il giudice
di legittimità ha ritenuto che nemmeno l'assenza della percezione di
proventi dallo svolgimento di attività non autorizzata esima il
dipendente dalla responsabilità disciplinare.
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