mercoledì 2 gennaio 2013

Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile



ORDINANZA 13 dicembre 2012(GU n.1 del 2-1-2013)
 
Proroga  e  modifica  dell'ordinanza  26  agosto  2005  e  successive
modifiche, concernente "Misure di polizia veterinaria in  materia  di
malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile". (12A13710)


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265  e  successive
modifiche, recante il "Testo unico delle leggi sanitarie";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,
n. 320, recante il "Regolamento di polizia veterinaria";
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  "Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32;
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59" e, in particolare l'art. 117;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  di  "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
  Vista la  legge  13  novembre  2009,  n.  172,  d'"Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il "Regolamento di organizzazione  del  Ministero  della
salute";
  Vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che
istituisce delle  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'influenza
aviaria;
  Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20  dicembre  2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza  aviaria  e
che abroga la direttiva 92/40/CEE;
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
"Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE";
  Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004,  che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
"Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione  ormonica  tireostatica  e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
  Vista  l'ordinanza  26  agosto  2005  del  Ministro  della   salute
concernente "Misure di polizia veterinaria  in  materia  di  malattie
infettive e diffusive dei  volatili  da  cortile",  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 settembre 2005, n.
204;
  Vista l'ordinanza  10  ottobre  2005  del  Ministero  della  salute
recante "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 26  agosto  2005
concernente misure di polizia  veterinaria  in  materia  di  malattie
infettive e diffusive dei  volatili  da  cortile",  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2005,  n.
240;
  Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministero  della  salute  di
"Proroga dei  termini  previsti  dall'ordinanza  26  agosto  2005,  e
successive modifiche ed integrazioni,  recante:  «Misure  di  polizia
veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili
da cortile», pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 26 febbraio 2008, n. 48;
  Visto il decreto 16 dicembre 2008 del Ministro  del  lavoro,  della
salute e delle  politiche  sociali  di  "Proroga  dell'ordinanza  del
Ministro  della  salute  26  agosto  2005  e  successive   modifiche,
concernente: «Misure di polizia veterinaria in  materia  di  malattie
infettive e diffusive dei  volatili  da  cortile»,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 febbraio 2009,  n.
27;
  Vista l'ordinanza 3 dicembre 2010 del Ministro della salute recante
"Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 concernente «Misure
di polizia veterinaria in materia di malattie infettive  e  diffusive
dei volatili da cortile», pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 29 dicembre 2010, n. 303;
  Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010,  recante
"Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore  avicolo
rurale",  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana del 23 agosto 2010, n. 196;
  Visto la Decisione di esecuzione 2011/862/UE della Commissione, del
19  dicembre  2011,  che  approva  taluni  programmi  modificati   di
eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali  e  delle
zoonosi per il 2011 e che  modifica  la  decisione  2010/712/UE,  per
quanto riguarda il contributo finanziario  dell'Unione  ai  programmi
approvati con tale decisione;
  Considerato  quanto  riportato  nei  documenti  del  World   Health
Organization  «Avian  influenza:  assessing  the   pandemic   threat»
dell'anno 2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno
2006, nonche' nel report dell'EFSA «Food as  a  possibile  source  of
infection with highly pathogenic avian influenza  viruses  for  human
and other  mammals»,  pubblicato  nell'anno  2006,  relativamente  ai
rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni  crude
e prodotti a base di carne cruda provenienti da  pollame  infetto  da
virus dell'influenza aviaria;
  Tenuto  conto  che,   a   livello   internazionale,   la   malattia
dell'influenza aviaria e' ancora diffusa e che,  di  conseguenza,  si
rende necessario mantenere elevato  il  sistema  di  controllo  e  di
tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli  animali  destinati
alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata  o
atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
  Visto il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai   consumatori,   che   modifica   i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e  (CE)  n.  1925/2006  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  e  abroga  la  direttiva  87/250/CEE  della
Commissione, la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio,  la  direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE  e  2008/5/CE  della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8,  del  predetto
Regolamento, entro il 13 dicembre 2013, e a  seguito  di  valutazioni
d'impatto,   la   Commissione   adotta   atti   di   esecuzione   per
l'applicazione del paragrafo 2, lettera b),  del  medesimo  art.  26,
relativo all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo
di provenienza per le carni dei codici della  nomenclatura  combinata
(NC) elencati all'allegato XI, tra cui "Carni fresche, refrigerate  o
congelate, di volatili della voce 0105";
  Ritenuto di dovere confermare, fino  all'adozione  da  parte  della
Commissione degli atti di  esecuzione  di  cui  al  citato  art.  26,
paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1169/2011,  le  disposizioni  di
cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza del Ministro  della  salute
26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le
informazioni obbligatorie  per  le  carni  avicole  da  riportare  in
un'apposita etichetta, allo scopo di assicurare alle autorita' ed  ai
servizi addetti ai controlli e alla vigilanza nonche', agli operatori
del settore alimentare, di rintracciare con immediatezza e la massima
tempestivita' i prodotti che presentano un rischio per la  salute  in
ogni fase del processo produttivo;
  Considerato   che   risulta   altresi'   necessario,   nelle   more
dell'emanazione a livello comunitario di un apposito  regolamento  in
materia di sanita' animale che disciplini in via generale  le  misure
di biosicurezza, quale presupposto indispensabile per  la  profilassi
delle malattie animali e le relative responsabilita'  in  materia  da
parte degli allevatori, confermare le misure di biosicurezza  di  cui
all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista, altresi', la Decisione di esecuzione n. 2012/248/UE,  del  7
maggio 2012, che  modifica  le  decisioni  2005/692/CE,  2005/734/CE,
2007/25/CE e 2009/494/CE relative all'influenza aviaria,  in  cui  la
Commissione ritiene opportuno mantenere le  misure  di  protezione  e
sorveglianza, adottate sin  dal  2005,  per  far  fronte  al  rischio
rappresentato  dalla  propagazione  del  virus  influenzale  tipo  A,
sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' linea asiatica;
  Ravvisata, inoltre, la necessita'  di  confermare  e  prorogare  le
misure di polizia veterinaria per le aziende di volatili  da  cortile
disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005 e successive
modifiche ed integrazioni,  allo  scopo  di  ridurre  il  rischio  di
trasmissione  del  virus  influenzale,  tenuto  conto   anche   della
persistente circolazione di virus influenzali sottotipi  H5  e  H7  a
bassa patogenicita' negli allevamenti della filiera  rurale  e  della
catena di produzione industriale dal 2007 ad oggi, con interessamento
delle Regioni ad elevata vocazione avicola;
  Sentito l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede
del Centro  nazionale  di  referenza  per  l'influenza  aviaria,  che
segnala l'opportunita' di apportare alcune modifiche all'ordinanza 26
agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni,  in  forza  delle
mutate condizioni  epidemiologiche,  nonche'  della  riduzione  delle
attivita'   di   sorveglianza   sulla   fauna   selvatica,   limitate
esclusivamente a quella  passiva,  approvate  nell'ambito  del  Piano
nazionale di sorveglianza influenza aviaria di cui alla Decisione  di
esecuzione della Commissione n. 2011/807/CE, del  30  novembre  2011,
recante  "Approvazione  dei  programmi  annuali  e   pluriennali   di
eradicazione, lotta e  sorveglianza  di  talune  malattie  animali  e
zoonosi presentati  dagli  Stati  membri  per  il  2012  e  gli  anni
successivi, nonche' del contributo finanziario  dell'Unione  a  detti
programmi";

                               Ordina:

                               Art. 1

  1. All'ordinanza del Ministro della salute del  26  agosto  2005  e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) l'art. 1-bis, comma 7, e' abrogato;
    b) l'art. 2 e' abrogato;
    c) all'art. 5-bis, comma 1, le  parole  «nell'allegato  B)  della
presente ordinanza», sono sostituite dalle seguenti:  «nel  Programma
di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per  l'influenza
aviaria approvato con decisione di esecuzione della  Commissione  del
30 novembre 2011, n. 2011/807/CE, recante approvazione dei  programmi
annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune
malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il  2012
e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione
a detti programmi»;
    d) l'allegato B e' eliminato;
    e) all'allegato C, paragrafo 1, le parole  «e  sulla  base  della
valutazione  del  rischio  effettuata  dall'Istituto  zooprofilattico
sperimentale delle Venezie, sede del Centro  di  referenza  nazionale
per l'influenza aviaria» sono eliminate;
    f) all'allegato C, paragrafo 2,  dopo  la  parola  «veterinario»,
sono inserite le  seguenti  parole:  «anche  sulla  base  del  parere
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle  Venezie,  sede  del
Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria»;
    g)  all'allegato  C,  al  capitolo   "FATTORI   DI   RISCHIO   DI
INTRODUZIONE  DEL  VIRUS  NEL  POLLAME",  le  parole  «-   ubicazione
dell'azienda  in  corrispondenza   delle   rotte   migratorie   degli
uccelli.», sono eliminate.
                               Art. 2

  1. L'efficacia dell'ordinanza 26 agosto 2005 e sue modificazioni ed
integrazioni e' prorogata  sino  all'entrata  in  vigore  degli  atti
comunitari di esecuzione del paragrafo 2, lettera b) dell'art. 26 del
Regolamento (UE) n. 1169/2011 e  sino  all'entrata  in  vigore  delle
norme comunitarie sulle misure  di  biosicurezza  per  la  profilassi
delle malattie animali e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre
2013.
                               Art. 3

  1. La presente ordinanza entra in vigore  a  decorrere  dal  giorno
della  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana.
  La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte  dei  conti  per  gli
adempimenti di competenza.

    Roma, 13 dicembre 2012.

                                                Il Ministro: Balduzzi


Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC,  Min.salute  e  Min.
lavoro, registro n. 16, foglio n. 265