Proroga e modifica
dell'ordinanza 26 agosto
2005 e successive
modifiche, concernente "Misure di polizia
veterinaria in materia di
malattie infettive e diffusive dei volatili da
cortile". (12A13710)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il
regio decreto 27
luglio 1934, n.
1265 e successive
modifiche, recante il "Testo unico delle leggi
sanitarie";
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954,
n. 320, recante il "Regolamento di polizia
veterinaria";
Vista la legge
23 dicembre 1978, n. 833, recante
"Istituzione del
Servizio sanitario nazionale" e, in particolare,
l'art. 32;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo
1998, n. 112,
recante
"Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15
marzo 1997, n. 59" e, in particolare l'art. 117;
Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, di "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15
marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
Vista la legge
13 novembre 2009,
n. 172, d'"Istituzione del
Ministero della
salute e incremento
del numero complessivo
dei
Sottosegretari di Stato";
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il "Regolamento di
organizzazione del Ministero
della
salute";
Vista la
direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che
istituisce delle
misure comunitarie di
lotta contro l'influenza
aviaria;
Vista la
direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20
dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro
l'influenza aviaria e
che abroga la direttiva 92/40/CEE;
Visto il decreto
legislativo 25 gennaio
2010, n. 9,
recante
"Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a
misure comunitarie
di lotta
contro l'influenza aviaria
e che abroga
la direttiva
92/40/CEE";
Visto il
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, che
stabilisce norme specifiche
in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il decreto
legislativo 16 marzo
2006, n. 158,
recante
"Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente
il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica
tireostatica e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
Vista l'ordinanza
26 agosto 2005
del Ministro della
salute
concernente "Misure di polizia veterinaria in
materia di malattie
infettive e diffusive dei volatili
da cortile", pubblicata
sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2
settembre 2005, n.
204;
Vista
l'ordinanza 10 ottobre
2005 del Ministero
della salute
recante "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza
del 26 agosto 2005
concernente misure di polizia veterinaria
in materia di malattie
infettive e diffusive dei volatili
da cortile", pubblicata
sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14
ottobre 2005, n.
240;
Vista
l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministero
della salute di
"Proroga dei
termini previsti dall'ordinanza 26
agosto 2005, e
successive modifiche ed integrazioni, recante:
«Misure di polizia
veterinaria in materia di malattie infettive e
diffusive dei volatili
da cortile», pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 febbraio 2008, n. 48;
Visto il
decreto 16 dicembre 2008 del Ministro
del lavoro, della
salute e delle
politiche sociali di
"Proroga dell'ordinanza del
Ministro
della salute 26
agosto 2005 e
successive modifiche,
concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia
di malattie
infettive e diffusive dei volatili
da cortile», pubblicato
sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3
febbraio 2009, n.
27;
Vista
l'ordinanza 3 dicembre 2010 del Ministro della salute recante
"Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005
concernente «Misure
di polizia veterinaria in materia di malattie
infettive e diffusive
dei volatili da cortile», pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 dicembre 2010, n. 303;
Visto il
decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante
"Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza
del settore avicolo
rurale",
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana del 23 agosto 2010, n. 196;
Visto la
Decisione di esecuzione 2011/862/UE della Commissione, del
19 dicembre
2011, che approva
taluni programmi modificati
di
eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli
animali e delle
zoonosi per il 2011 e che modifica
la decisione 2010/712/UE,
per
quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione
ai programmi
approvati con tale decisione;
Considerato quanto riportato
nei documenti del
World Health
Organization «Avian
influenza: assessing the
pandemic threat»
dell'anno
2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno
2006,
nonche' nel report dell'EFSA «Food as
a possibile source
of
infection
with highly pathogenic avian influenza
viruses for human
and other
mammals», pubblicato nell'anno
2006, relativamente ai
rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione
di carni crude
e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame
infetto da
virus dell'influenza aviaria;
Tenuto conto
che, a livello
internazionale, la malattia
dell'influenza aviaria e' ancora diffusa e che, di conseguenza, si
rende necessario mantenere elevato il
sistema di controllo
e di
tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali
destinati
alla produzione alimentare e di qualsiasi altra
sostanza destinata o
atta ad entrare a far parte di un alimento o di un
mangime;
Visto il
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio,
del 25 ottobre
2011, relativo alla
fornitura di
informazioni
sugli alimenti ai
consumatori, che modifica
i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE)
n. 1925/2006 del
Parlamento
europeo e del
Consiglio e abroga
la direttiva 87/250/CEE
della
Commissione, la direttiva 90/496/CEE
del Consiglio, la
direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE
del Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e
2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della
Commissione;
Considerato
che, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8,
del predetto
Regolamento, entro il 13 dicembre 2013, e a seguito
di valutazioni
d'impatto,
la Commissione adotta
atti di esecuzione
per
l'applicazione del paragrafo 2, lettera b), del
medesimo art. 26,
relativo all'indicazione obbligatoria del paese
d'origine o del luogo
di provenienza per le carni dei codici della nomenclatura
combinata
(NC) elencati all'allegato XI, tra cui "Carni
fresche, refrigerate o
congelate, di volatili della voce 0105";
Ritenuto di
dovere confermare, fino
all'adozione da parte della
Commissione degli atti di esecuzione
di cui al
citato art. 26,
paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, le
disposizioni di
cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza del
Ministro della salute
26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni,
concernenti le
informazioni obbligatorie per
le carni avicole
da riportare in
un'apposita etichetta, allo scopo di assicurare alle
autorita' ed ai
servizi addetti ai controlli e alla vigilanza nonche',
agli operatori
del settore alimentare, di rintracciare con
immediatezza e la massima
tempestivita' i prodotti che presentano un rischio per
la salute in
ogni fase del processo produttivo;
Considerato che risulta
altresi' necessario, nelle
more
dell'emanazione a livello comunitario di un
apposito regolamento in
materia di sanita' animale che disciplini in via
generale le misure
di biosicurezza, quale presupposto indispensabile
per la
profilassi
delle malattie animali e le relative responsabilita' in
materia da
parte degli allevatori, confermare le misure di
biosicurezza di cui
all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista,
altresi', la Decisione di esecuzione n. 2012/248/UE, del 7
maggio 2012, che
modifica le decisioni
2005/692/CE, 2005/734/CE,
2007/25/CE e 2009/494/CE relative all'influenza
aviaria, in cui la
Commissione ritiene opportuno mantenere le misure
di protezione e
sorveglianza, adottate sin dal
2005, per far
fronte al rischio
rappresentato
dalla propagazione del
virus influenzale tipo
A,
sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' linea asiatica;
Ravvisata,
inoltre, la necessita' di confermare
e prorogare le
misure di polizia veterinaria per le aziende di
volatili da cortile
disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto
2005 e successive
modifiche ed integrazioni, allo
scopo di ridurre
il rischio di
trasmissione
del virus influenzale,
tenuto conto anche
della
persistente circolazione di virus influenzali
sottotipi H5 e
H7 a
bassa patogenicita' negli allevamenti della
filiera rurale e
della
catena di produzione industriale dal 2007 ad oggi, con
interessamento
delle Regioni ad elevata vocazione avicola;
Sentito
l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede
del Centro
nazionale di referenza
per l'influenza aviaria,
che
segnala l'opportunita' di apportare alcune modifiche
all'ordinanza 26
agosto 2005 e successive modifiche ed
integrazioni, in forza
delle
mutate condizioni
epidemiologiche, nonche' della
riduzione delle
attivita'
di sorveglianza sulla
fauna selvatica, limitate
esclusivamente a quella passiva,
approvate nell'ambito del Piano
nazionale di sorveglianza influenza aviaria di cui
alla Decisione di
esecuzione della Commissione n. 2011/807/CE, del 30
novembre 2011,
recante
"Approvazione dei programmi
annuali e pluriennali
di
eradicazione, lotta e
sorveglianza di talune
malattie animali e
zoonosi presentati
dagli Stati membri
per il 2012
e gli anni
successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione
a detti
programmi";
Ordina:
Art. 1
1.
All'ordinanza del Ministro della salute del
26 agosto 2005 e
successive modifiche ed integrazioni,
sono apportate le seguenti
modifiche:
a) l'art.
1-bis, comma 7, e' abrogato;
b) l'art. 2
e' abrogato;
c) all'art.
5-bis, comma 1, le parole «nell'allegato B)
della
presente ordinanza», sono sostituite dalle
seguenti: «nel Programma
di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici
per l'influenza
aviaria approvato con decisione di esecuzione
della Commissione del
30 novembre 2011, n. 2011/807/CE, recante approvazione
dei programmi
annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e
sorveglianza di talune
malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati
membri per il 2012
e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario
dell'Unione
a detti programmi»;
d)
l'allegato B e' eliminato;
e)
all'allegato C, paragrafo 1, le parole
«e sulla base della
valutazione
del rischio effettuata
dall'Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie, sede del Centro di
referenza nazionale
per l'influenza aviaria» sono eliminate;
f)
all'allegato C, paragrafo 2, dopo la
parola «veterinario»,
sono inserite le
seguenti parole: «anche
sulla base del
parere
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie,
sede del
Centro di referenza nazionale per l'influenza
aviaria»;
g) all'allegato
C, al capitolo
"FATTORI DI RISCHIO
DI
INTRODUZIONE
DEL VIRUS NEL
POLLAME", le parole
«- ubicazione
dell'azienda
in corrispondenza delle
rotte migratorie degli
uccelli.», sono eliminate.
Art. 2
1. L'efficacia
dell'ordinanza 26 agosto 2005 e sue modificazioni ed
integrazioni e' prorogata sino
all'entrata in vigore
degli atti
comunitari di esecuzione del paragrafo 2, lettera b)
dell'art. 26 del
Regolamento (UE) n. 1169/2011 e sino
all'entrata in vigore
delle
norme comunitarie sulle misure di
biosicurezza per la
profilassi
delle malattie animali e, comunque, non oltre la data
del 31 dicembre
2013.
Art. 3
1. La presente
ordinanza entra in vigore a decorrere
dal giorno
della
pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente
ordinanza e' trasmessa alla Corte
dei conti per
gli
adempimenti di competenza.
Roma, 13
dicembre 2012.
Il Ministro: Balduzzi
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.salute
e Min.
lavoro, registro n. 16, foglio n. 265