La Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, con la deliberazione n. 972/2012/PAR del 22 novembre 2012, affronta il tema dell'assoggettamento o meno alle limitazioni poste dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 delle risorse destinate a finanziare la retribuzione di risultato del Segretario, ai sensi dell'art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001.
Di seguito le considerazioni preliminari e, poi, conclusive della sezione.
Secondo la vincolante ricostruzione interpretativa offerta dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 51/CONTR/2011, confermata anche dal Ministero dell'Interno-Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 12 del 15 aprile 2011:
- "Le risorse con riferimento alle quali opera il contenimento, dunque, sarebbero quelle di alimentazione dei fondi, ovvero, le risorse potenzialmente destinabili alla generalià dei dipendenti dell'ente attraverso lo svoglimento della contrattazione integrativa. Ne resterebbero, di conseguenza, esclusi, gli importi diretti a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili (e, segnatamente, le risorse per le attività di progettazione e per l'avvocatura interna), che alimentano il fondo in senso solo figurativo, non essendo destinati a finanziare incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica";
- "L'identificazione, ai soli fini dell'applicazione del limite di spesa di cui al comma 2 bis, tra fondi della contrattazione integrativa e salario accessorio, peraltro, trova conforto nella previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma: la riduzione, automatica e proporzionale, dell'ammontare complessivo degli importi destinati al trattamento accessorio del personale dell'ente, in conseguenza della riduzione del numero dei dipendenti in servizio ivi prevista, infatti, non può che avere ad oggetto le risorse che, confluendo nei fondi unici di amministrazione, attraverso i meccanismi 'distributivi' propri della contrattazione decentrata, sono ripartite tra la generalità dei dipendenti e che, nell'ottica del contingentamento e della razionalizzazione della relativa spesa, a fronte della riduzione dell'organico complessivo, devono subire una correlativa diminuzione. Tale rilievo consente di superare le inevitabili perplessità ingenerate dalla formulazione della prima parte del comma in esame - che, nel contemplare genericamente le 'risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale', e non contenendo più il termine 'fondo' o 'fondi', che compariva, invece, in precedenti ed analoghe disposizioni (art. 1, comma 189, della L. 266/2005 ed art. 67 del D.L. 112/2008), sembrerebbe riferirsi a tutti gli importi che, anche senza passare per la contrattazione decentrata, alimentano il salario accessorio - e di restringere il campo alle componenti del trattamento accessorio finanziate dai fondi e non direttamente dal bilancio dell'ente (sul punto, Sez. Lombardia, deliberazione n. 59/2012/PAR)";
- "In quest'ottica interpretativa, occorre stabilire se le risorse di cui al citata art. 42 del CCNL del 2001, destinate alla corresponsione, in favore del Segretario comunale, della indennità di risultato, siano indentificabili con quelle di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010. Posto che l'indennità in questione costituisce certamente una componente del trattamento accessorio del Segretario, deve rilevarsi, tuttavia, che le risorse, all'uopo, stanziate dall'ente (definite dalla disposione contrattuale come 'aggiuntive') non confluiscono in un fondo unico di amministrazione e non contribuiscono in alcun modo ad alimentare il trattamento accessorio della generalità dei dipendenti, risultando 'dedicate' al solo Segretario. Le risorse in questione, in sostanza, si collocano al di fuori della contrattazione integrativa, non concorrendo in alcun modo ad alimentarla, neppure in modo figurativo, e gravano direttamente sul bilancio dell'ente. Tali elementi, interpretati alla luce delle indicazioni (peraltro vincolanti) offerte dalle SS.RR., inducono ad escludere dal campo di applicazione della norma limitatrice le risorse destinate alla retribuzione di risultato del Segretario comunale";
- la spesa in questione è comunque rilevante ai fini del contenimento complessivo della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 ed in particolare di quanto ivi previsto alla lettera c);
- "... la stessa disposizione contrattuale che disciplina la retribuzione in esame, pone, quale limite allo stanziamento delle relative risorse, proprio 'la capacità di spesa' del singolo ente; concetto, quest'ultimo, che, può riferirsi, più in generale, anche a quegli elementi (vincoli e limiti economici e finanziari imposti dall'ordinamento), condizionanti, in concreto, l'autonomia di spesa";
- "Infine, si rammenta che il trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente, comprensivo, per espressa previsione normativa, anche del 'trattamento accessorio' (e, quindi, nel caso del segretario, dell'indennità di risultato di cui all'art. 42 cit.), è soggetto alla riduzione prevista dal comma 1 dell'art. 9 del D.L. 78/2010".
Corte dei Conti Veneto del. n.972 del 22.11.2012
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Di seguito le considerazioni preliminari e, poi, conclusive della sezione.
Secondo la vincolante ricostruzione interpretativa offerta dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 51/CONTR/2011, confermata anche dal Ministero dell'Interno-Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 12 del 15 aprile 2011:
- "Le risorse con riferimento alle quali opera il contenimento, dunque, sarebbero quelle di alimentazione dei fondi, ovvero, le risorse potenzialmente destinabili alla generalià dei dipendenti dell'ente attraverso lo svoglimento della contrattazione integrativa. Ne resterebbero, di conseguenza, esclusi, gli importi diretti a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili (e, segnatamente, le risorse per le attività di progettazione e per l'avvocatura interna), che alimentano il fondo in senso solo figurativo, non essendo destinati a finanziare incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica";
- "L'identificazione, ai soli fini dell'applicazione del limite di spesa di cui al comma 2 bis, tra fondi della contrattazione integrativa e salario accessorio, peraltro, trova conforto nella previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma: la riduzione, automatica e proporzionale, dell'ammontare complessivo degli importi destinati al trattamento accessorio del personale dell'ente, in conseguenza della riduzione del numero dei dipendenti in servizio ivi prevista, infatti, non può che avere ad oggetto le risorse che, confluendo nei fondi unici di amministrazione, attraverso i meccanismi 'distributivi' propri della contrattazione decentrata, sono ripartite tra la generalità dei dipendenti e che, nell'ottica del contingentamento e della razionalizzazione della relativa spesa, a fronte della riduzione dell'organico complessivo, devono subire una correlativa diminuzione. Tale rilievo consente di superare le inevitabili perplessità ingenerate dalla formulazione della prima parte del comma in esame - che, nel contemplare genericamente le 'risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale', e non contenendo più il termine 'fondo' o 'fondi', che compariva, invece, in precedenti ed analoghe disposizioni (art. 1, comma 189, della L. 266/2005 ed art. 67 del D.L. 112/2008), sembrerebbe riferirsi a tutti gli importi che, anche senza passare per la contrattazione decentrata, alimentano il salario accessorio - e di restringere il campo alle componenti del trattamento accessorio finanziate dai fondi e non direttamente dal bilancio dell'ente (sul punto, Sez. Lombardia, deliberazione n. 59/2012/PAR)";
- "In quest'ottica interpretativa, occorre stabilire se le risorse di cui al citata art. 42 del CCNL del 2001, destinate alla corresponsione, in favore del Segretario comunale, della indennità di risultato, siano indentificabili con quelle di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010. Posto che l'indennità in questione costituisce certamente una componente del trattamento accessorio del Segretario, deve rilevarsi, tuttavia, che le risorse, all'uopo, stanziate dall'ente (definite dalla disposione contrattuale come 'aggiuntive') non confluiscono in un fondo unico di amministrazione e non contribuiscono in alcun modo ad alimentare il trattamento accessorio della generalità dei dipendenti, risultando 'dedicate' al solo Segretario. Le risorse in questione, in sostanza, si collocano al di fuori della contrattazione integrativa, non concorrendo in alcun modo ad alimentarla, neppure in modo figurativo, e gravano direttamente sul bilancio dell'ente. Tali elementi, interpretati alla luce delle indicazioni (peraltro vincolanti) offerte dalle SS.RR., inducono ad escludere dal campo di applicazione della norma limitatrice le risorse destinate alla retribuzione di risultato del Segretario comunale";
- la spesa in questione è comunque rilevante ai fini del contenimento complessivo della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 ed in particolare di quanto ivi previsto alla lettera c);
- "... la stessa disposizione contrattuale che disciplina la retribuzione in esame, pone, quale limite allo stanziamento delle relative risorse, proprio 'la capacità di spesa' del singolo ente; concetto, quest'ultimo, che, può riferirsi, più in generale, anche a quegli elementi (vincoli e limiti economici e finanziari imposti dall'ordinamento), condizionanti, in concreto, l'autonomia di spesa";
- "Infine, si rammenta che il trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente, comprensivo, per espressa previsione normativa, anche del 'trattamento accessorio' (e, quindi, nel caso del segretario, dell'indennità di risultato di cui all'art. 42 cit.), è soggetto alla riduzione prevista dal comma 1 dell'art. 9 del D.L. 78/2010".
Corte dei Conti Veneto del. n.972 del 22.11.2012
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