MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali
Prot. n. 0017909DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali
Roma, 24 dicembre 2012
OGGETTO: Riparto dei proventi per violazioni al Codice della strada.
Le norme sulla circolazione stradale che
disciplinano i criteri di riparto dei proventi in oggetto - ed
individuano specifiche modalità di destinazione degli stessi - sono alla
costante attenzione dei soggetti istituzionali chiamati a concorrere
alla realizzazione delle finalità previste dal legislatore.
In via di principio, la suddivisione
degli introiti in questione tra le varie amministrazioni ed enti
pubblici è disciplinata dall'art. 208 del Codice della strada.
Per quanto concerne gli enti locali,
assume particolare rilievo l’art. 142 del Codice, relativamente al quale
sono intervenuti dapprima l’art. 25 della legge 120/2010 con l’aggiunta
del comma 12-quater e successivamente l’art. 4-ter del d.l. 16/2012,
convertito dalla legge n. 44 del 2012.
L’art. 25 citato, inoltre, prevede
l’adozione di un decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i cui contenuti sono
dettagliatamente individuati dalla norma, come precisato in prosieguo.
L’ art. 4-ter del d.l. 16/2012 dispone
che ciascun ente locale è tenuto, "entro il 31 maggio di ogni anno", a
trasmettere "in via informatica" al Ministero delle infrastrutture e
trasporti ed a questo Ministero una relazione in cui sono indicati
l’ammontare complessivo dei proventi spettanti all'ente stesso ai sensi
del comma 1 dell’art. 208 (accertamento delle violazioni da parte di
funzionari ed agenti dell’ente locale) e del comma 12-bis dell’art. 142
(proventi per violazioni dei limiti di velocità accertati attraverso
l’impiego di determinati congegni di rilevamento, spettanti nella misura
del 50% all'ente proprietario della strada e dell’altro 50% all'ente da
cui dipende l’organo accertatore).
Finalità della relazione è dare atto, a
consuntivo di ciascun anno, sia dell’ammontare complessivo sia delle
modalità di impiego dei proventi annualmente incassati dai singoli enti,
secondo quanto previsto dal comma 12-ter dell’art. 142 - interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle strade, potenziamento delle
attività di controllo etc. - .
La mancata trasmissione della relazione o
l’utilizzo dei proventi in maniera difforme dalle disposizioni di legge
comporta la decurtazione degli stessi nella misura del 90% e, in
aggiunta, tali inadempimenti rilevano ai fini della responsabilità
disciplinare e per danno erariale.
Tanto premesso, i contenuti dell’emanando decreto interministeriale sopra accennato attengono, in particolare:
a) al modello di relazione di cui al comma 12-quater dell’art. 142 citato;
b) alle modalità di trasmissione in via
informatica di tale modello, nonché alle modalità di versamento dei
proventi di cui al comma 12-bis dello stesso art. 142;
c) alle modalità di collocazione ed uso
dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a
distanza della violazione del ripetuto art. 142.
Ciò posto, va evidenziato che, secondo
quanto previsto dal menzionato comma 16 dell’art. 4-ter del d.l. n.
16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, l’eventuale mancata
emanazione del decreto interministeriale non preclude l’applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’art.
142 Codice della strada che entrano automaticamente in vigore.
L’automatismo introdotto dalla norma da
ultimo citata induce a ritenere che gli enti inadempienti all’obbligo
dell’invio della relazione prevista dal comma 12-quater dell’art. 142
siano, comunque, soggetti all'abbattimento del 90% sui proventi
acquisiti pur non essendo stato emanato il decreto di cui trattasi.
A tale ultimo proposito giova, tuttavia,
rilevare che è ancora vigente la previsione del comma 3 dell’art. 25
della legge 120/2010 secondo cui i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater
dell’art. 142 si applicano "a decorrere dal primo esercizio finanziario
successivo all'approvazione del decreto di cui al comma 2". A fronte
dell’asistematicità del dato normativo, rimane ineludibile l’obbligo per
gli enti locali di destinare i proventi di cui in argomento secondo le
previsioni di legge.
Per le considerazioni che precedono,
vorranno le SS.LL. richiamare la responsabile attenzione degli organi di
vertice degli enti locali a che, nell'esercizio delle proprie funzioni
di programmazione, provvedano di conseguenza.
IL CAPO DIPARTIMENTO
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