venerdì 7 dicembre 2012

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012 , n. 174


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012 , n. 174
(GU n. 286 del 7-12-2012  - Suppl. Ordinario n.206)
Testo del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237), coordinato con la  legge
di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 (in questo stesso  supplemento
ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia  di
finanza e funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'  ulteriori
disposizioni in favore delle  zone  terremotate  nel  maggio  2012.».
(12A12951) 

          
Titolo I Regioni
 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo
              sulla gestione finanziaria delle regioni 
 
  ((  1.  Al  fine  di  rafforzare  il  coordinamento  della  finanza
pubblica,  in  particolare  tra  i  livelli  di  governo  statale   e
regionale,  e  di  garantire  il  rispetto  dei  vincoli   finanziari
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione   europea,   le
disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare,  ai  sensi
degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo
della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui
all'articolo 3, comma 5, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
all'articolo 7, comma 7,  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  e
successive modificazioni. 
  2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte  dei
conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia
delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali  approvate
nel semestre precedente e sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
oneri. 
  3.  Le  sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti
esaminano i  bilanci  preventivi  e  i  rendiconti  consuntivi  delle
regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario  nazionale,
con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 1,  commi
166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica
del rispetto degli obiettivi annuali posti dal  patto  di  stabilita'
interno,  dell'osservanza  del  vincolo  previsto   in   materia   di
indebitamento dall'articolo 119,  sesto  comma,  della  Costituzione,
della   sostenibilita'   dell'indebitamento   e    dell'assenza    di
irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli
equilibri  economico-finanziari  degli  enti.  I  bilanci  preventivi
annuali e pluriennali e i rendiconti delle  regioni  con  i  relativi
allegati  sono  trasmessi  alle  competenti  sezioni   regionali   di
controllo della Corte dei conti  dai  presidenti  delle  regioni  con
propria relazione. 
  4. Ai fini del comma 3, le sezioni  regionali  di  controllo  della
Corte dei conti verificano altresi' che i  rendiconti  delle  regioni
tengano conto anche delle partecipazioni in  societa'  controllate  e
alle quali e'  affidata  la  gestione  di  servizi  pubblici  per  la
collettivita'  regionale  e  di  servizi  strumentali  alla  regione,
nonche' dei  risultati  definitivi  della  gestione  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, dall'articolo 2, comma  12,  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449. 
  5. Il rendiconto generale della regione e' parificato dalla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli  articoli
39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12  luglio  1934,
n. 1214. Alla decisione di parifica e' allegata una  relazione  nella
quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in  merito  alla
legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le misure di
correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine,
in  particolare,  di  assicurare  l'equilibrio  del  bilancio  e   di
migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.  La  decisione  di
parifica e la relazione sono trasmesse  al  presidente  della  giunta
regionale e al consiglio regionale. 
  6. Il presidente della regione  trasmette  ogni  dodici  mesi  alla
sezione regionale di controllo della Corte dei  conti  una  relazione
sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e  sull'adeguatezza
del sistema dei controlli interni adottato  sulla  base  delle  linee
guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei  conti
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. La relazione e'  altresi',  inviata
al presidente del consiglio regionale. 
  7.  Nell'ambito  della  verifica  di  cui   ai   commi   3   e   4,
l'accertamento,  da  parte  delle  competenti  sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti, di  squilibri  economico-finanziari,
della  mancata  copertura  di  spese,  della  violazione   di   norme
finalizzate a garantire la regolarita' della gestione  finanziaria  o
del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per  le  amministrazioni  interessate  l'obbligo  di
adottare, entro sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del  deposito
della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei  a  rimuovere
le irregolarita' e a ripristinare gli  equilibri  di  bilancio.  Tali
provvedimenti sono trasmessi  alle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta  giorni
dal ricevimento. Qualora la regione non  provveda  alla  trasmissione
dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni  regionali  di
controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei  programmi
di spesa per i quali  e'  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria. 
  8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo  della
Corte dei conti ai sensi dei commi  precedenti  sono  trasmesse  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia  e
delle finanze per le determinazioni di competenza. 
  9. Ciascun gruppo consiliare  dei  consigli  regionali  approva  un
rendiconto di esercizio  annuale,  strutturato  secondo  linee  guida
deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  recepite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare
la corretta rilevazione dei fatti di gestione e  la  regolare  tenuta
della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria
a corredo del rendiconto. In ogni caso il  rendiconto  evidenzia,  in
apposite  voci,  le  risorse  trasferite  al  gruppo  dal   consiglio
regionale,con indicazione del titolo del  trasferimento,  nonche'  le
misure  adottate  per  consentire  la  tracciabilita'  dei  pagamenti
effettuati. 
  10. Il rendiconto e' trasmesso  da  ciascun  gruppo  consiliare  al
presidente del consiglio regionale, che lo  trasmette  al  presidente
della regione. 
  Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il  presidente
della  regione  trasmette  il  rendiconto  di  ciascun  gruppo   alla
competente sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti
perche' si pronunci, nel termine di trenta  giorni  dal  ricevimento,
sulla  regolarita'  dello  stesso  con  apposita  delibera,  che   e'
trasmessa al presidente della regione per il  successivo  inoltro  al
presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.  In
caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto
di  esercizio  si  intende  comunque  approvato.  Il  rendiconto  e',
altresi', pubblicato in allegato al conto  consuntivo  del  consiglio
regionale e nel sito istituzionale della regione. 
  11. Qualora la competente  sezione  regionale  di  controllo  della
Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio  del  gruppo
consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello  stesso  non
sia  conforme  alle  prescrizioni  stabilite  a  norma  del  presente
articolo,  trasmette,  entro  trenta  giorni  dal   ricevimento   del
rendiconto, al presidente della regione una  comunicazione  affinche'
si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un  termine  non
superiore  a  trenta  giorni.  La  comunicazione  e'   trasmessa   al
presidente del consiglio regionale per i  successivi  adempimenti  da
parte del gruppo consiliare interessato e  sospende  il  decorso  del
termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non
provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade,  per
l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da  parte  del
consiglio regionale. La decadenza di cui al presente  comma  comporta
l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del  bilancio  del
consiglio regionale e non rendicontate. 
  12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di  cui  al  comma  11
conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il  termine
individuato ai sensi del  comma  10,  ovvero  alla  delibera  di  non
regolarita' del  rendiconto  da  parte  della  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti. 
  13. Le regioni che abbiano adottato  il  piano  di  stabilizzazione
finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, formalmente approvato con decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  possono  chiedere   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  entro   il   15   dicembre   2012,
un'anticipazione di cassa da destinare  esclusivamente  al  pagamento
delle spese di parte corrente relative a  spese  di  personale,  alla
produzione di servizi in economia e  all'acquisizione  di  servizi  e
forniture, gia' impegnate e comunque non derivanti da  riconoscimento
dei debiti fuori bilancio. 
  14. L'anticipazione di cui al comma 13 e' concessa, nei  limiti  di
50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, che stabilisce altresi' le modalita' per  l'erogazione
e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un  periodo
massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello  in
cui e' erogata l'anticipazione. 
  15. Alla copertura degli oneri  derivanti,  nell'anno  2012,  dalle
disposizioni recate dai commi 13 e 14  si  provvede  a  valere  sulla
dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5. 
  16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento  alle  disposizioni  del
presente articolo entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 

        
      
          
Titolo I Regioni
                            (( Art. 1-bis 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al primo periodo, dopo le parole:  "fine  legislatura"  sono
inserite le seguenti: ", redatta  dal  servizio  bilancio  e  finanze
della  regione  e   dall'organo   di   vertice   dell'amministrazione
regionale,"; 
      2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "Tavolo   tecnico
interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,"; 
      3) al quarto periodo, dopo le parole: "il  triennio  2010-2012"
sono inserite le seguenti: "e per i trienni successivi"; 
    b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:  "Tavolo  tecnico
interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,"; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3  e'  trasmessa,  entro
dieci  giorni  dalla  sottoscrizione  del  Presidente  della   Giunta
regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
che,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento,  esprime  le   proprie
valutazioni al Presidente  della  Giunta  regionale.  Le  valutazioni
espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte  dei  conti
sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il  giorno
successivo al  ricevimento  da  parte  del  Presidente  della  Giunta
regionale"; 
    d) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso
di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il  Presidente
della Giunta regionale e' comunque tenuto a predisporre la  relazione
di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4"; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    "6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di
pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della  relazione  di
fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non
abbiano  predisposto  la  relazione,  al  responsabile  del  servizio
bilancio  e  finanze  della   regione   e   all'organo   di   vertice
dell'amministrazione  regionale   e'   ridotto   della   meta',   con
riferimento  alle   successive   tre   mensilita',   rispettivamente,
l'importo  dell'indennita'  di  mandato  e   degli   emolumenti.   Il
Presidente della regione e', inoltre, tenuto  a  dare  notizia  della
mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni,  nella
pagina principale del sito istituzionale dell'ente". 
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al primo  periodo,  dopo  le  parole:  "fine  mandato"  sono
inserite le  seguenti:  ",  redatta  dal  responsabile  del  servizio
finanziario o dal segretario generale,"; 
      2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "Tavolo   tecnico
interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,"; 
    b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:  "Tavolo  tecnico
interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,"; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3  e'  trasmessa,  entro
dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente  della  provincia  o
del sindaco, alla sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti"; d) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "In
caso di mancata adozione  dell'atto  di  cui  al  primo  periodo,  il
presidente della provincia  o  il  sindaco  sono  comunque  tenuti  a
predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui  al
comma 4"; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    "6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di
pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della  relazione  di
fine  mandato,  al  sindaco  e,  qualora  non  abbia  predisposto  la
relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune  o  al
segretario generale e' ridotto della meta', con riferimento alle  tre
successive mensilita', rispettivamente, l'importo dell'indennita'  di
mandato e degli emolumenti. Il sindaco e',  inoltre,  tenuto  a  dare
notizia della mancata pubblicazione della relazione,  motivandone  le
ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente". 
  3. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
149, e' inserito il seguente: 
  "Art. 4-bis (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). -
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza  pubblica,  il
rispetto dell'unita' economica e  giuridica  della  Repubblica  e  il
principio di trasparenza delle decisioni di entrata e  di  spesa,  le
province e i comuni sono tenuti a redigere una  relazione  di  inizio
mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e  patrimoniale
e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 
  2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del
servizio finanziario o dal segretario generale, e'  sottoscritta  dal
presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo  giorno
dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della  relazione
medesima, il presidente della provincia o il sindaco in  carica,  ove
ne sussistano i presupposti,  possono  ricorrere  alle  procedure  di
riequilibrio finanziario vigenti". 
  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le  parole:  "n.  196,"  sono  inserite  le
seguenti: 
        "anche nei confronti delle regioni e delle province  autonome
di Trento e  di  Bolzano,"  e  le  parole:  ",  anche  attraverso  le
rilevazioni SIOPE," sono soppresse; 
      2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
      "c-bis) aumento non giustificato  delle  spese  in  favore  dei
gruppi consiliari e degli organi istituzionali"; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le verifiche  di
cui all'alinea sono attivate anche attraverso le  rilevazioni  SIOPE,
rispetto agli indicatori di cui alle  lettere  a),  b)  e  c),  e  le
rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti  locali,  e  del
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e  lo  sport  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per le regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui  alla
lettera c-bis)"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Qualora siano  evidenziati  squilibri  finanziari,  anche
attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di  cui  al
comma 1, lettere  a),  b)  e  c),  e  le  rilevazioni  del  Ministero
dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli  affari
regionali, il turismo e lo  sport,  per  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore  di  cui  al
comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne  da'  immediata
comunicazione alla sezione regionale di  controllo  della  Corte  dei
conti competente per territorio"; 
    c) il comma 2 e' abrogato. )) 

        
      
          
Titolo I Regioni
                               Art. 2 
 
 
          Riduzione dei costi della politica nelle regioni 
 
  (( 1. Ai fini del coordinamento della finanza  pubblica  e  per  il
contenimento della spesa pubblica, a decorrere  dal  2013  una  quota
pari all'80 per cento  dei  trasferimenti  erariali  a  favore  delle
regioni, diversi da quelli destinati al  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale e al trasporto  pubblico  locale,  e'  erogata  a
condizione che la regione, con  le  modalita'  previste  dal  proprio
ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: 
    a) abbia dato applicazione a quanto  previsto  dall'articolo  14,
comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148; 
    b)  abbia  definito  l'importo  dell'indennita'  di  funzione   e
dell'indennita' di carica,  nonche'  delle  spese  di  esercizio  del
mandato, dei consiglieri e degli assessori  regionali,  spettanti  in
virtu' del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente
l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La  regione  piu'
virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale  termine,
la regione piu' virtuosa e' individuata con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri o, su sua delega,  del  Ministro  per  gli
affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con  i  Ministri
dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e
dell'economia e  delle  finanze,  adottato  nei  successivi  quindici
giorni; 
    c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato  dei  consiglieri
regionali in modo tale che non ecceda  l'importo  riconosciuto  dalla
regione piu' virtuosa. La regione piu' virtuosa e' individuata  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il  10  dicembre  2012
secondo le modalita' di cui alla lettera b). Le disposizioni  di  cui
alla presente lettera non  si  applicano  alle  regioni  che  abbiano
abolito gli assegni di fine mandato; 
    d)  abbia  introdotto  il  divieto  di  cumulo  di  indennita'  o
emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di  presenza  in
commissioni  o  organi  collegiali,  derivanti   dalle   cariche   di
presidente della regione, di presidente del consiglio  regionale,  di
assessore o di  consigliere  regionale,  prevedendo  inoltre  che  il
titolare di piu' cariche sia  tenuto  ad  optare,  fin  che  dura  la
situazione di cumulo potenziale, per  uno  solo  degli  emolumenti  o
indennita'; 
    e)  abbia  previsto,  per  i  consiglieri,  la  gratuita'   della
partecipazione  alle   commissioni   permanenti   e   speciali,   con
l'esclusione anche di diarie, indennita' di presenza  e  rimborsi  di
spese comunque denominati; 
    f) abbia disciplinato le modalita' di pubblicita'  e  trasparenza
dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e
di  governo  di  competenza,  prevedendo  che  la  dichiarazione,  da
pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel  sito
istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio,
con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni
immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa'
quotate e non quotate; la consistenza degli  investimenti  in  titoli
obbligazionari, titoli di  Stato  o  in  altre  utilita'  finanziarie
detenute anche tramite fondi di investimento,  SICAV  o  intestazioni
fiduciarie,  stabilendo  altresi'  sanzioni  amministrative  per   la
mancata o parziale ottemperanza; 
    g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali  previsti  dalla
normativa nazionale,  abbia  definito  l'importo  dei  contributi  in
favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il  personale,
da  destinare  esclusivamente  agli  scopi   istituzionali   riferiti
all'attivita' del consiglio regionale  e  alle  funzioni  di  studio,
editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la  contribuzione  per
partiti o movimenti politici, nonche' per gruppi composti da un  solo
consigliere, salvo quelli che risultino cosi' composti gia' all'esito
delle elezioni,  in  modo  tale  che  non  eccedano  complessivamente
l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa,  secondo  criteri
omogenei,  ridotto  della  meta'.  La  regione   piu'   virtuosa   e'
individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il  10
dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e  della
popolazione residente in ciascuna regione, secondo  le  modalita'  di
cui alla lettera b); 
    h) abbia definito, per le  legislature  successive  a  quella  in
corso e salvaguardando per le legislature  correnti  i  contratti  in
essere,  l'ammontare  delle  spese  per  il  personale   dei   gruppi
consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto  del  numero
dei consiglieri,  delle  dimensioni  del  territorio  e  dei  modelli
organizzativi di ciascuna regione; 
    i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive  modificazioni,  dall'articolo  22,  commi  da  2   a   4,
dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5,  6
e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6,  e  dall'articolo  9,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    l) abbia istituito, altresi', un  sistema  informativo  al  quale
affluiscono i  dati  relativi  al  finanziamento  dell'attivita'  dei
gruppi politici, curandone, altresi', la pubblicita' nel proprio sito
istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via  telematica,  al
sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nonche' alla Commissione  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9
della legge 6 luglio 2012, n. 96; 
    m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto  disposto
dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fatti salvi i  relativi  trattamenti  gia'  in
erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al
primo   periodo,   puo'   prevedere   o   corrispondere   trattamenti
pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la
carica di presidente della regione, di  consigliere  regionale  o  di
assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 
      1) hanno compiuto sessantasei anni di eta'; 
      2) hanno ricoperto tali cariche, anche  non  continuativamente,
per un periodo non inferiore a  dieci  anni.  Fino  all'adozione  dei
provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei  requisiti
di cui ai numeri 1) e 2), la regione non  corrisponde  i  trattamenti
maturati dopo la data di entrata in vigore del presente  decreto.  Le
disposizioni di cui alla  presente  lettera  non  si  applicano  alle
regioni che abbiano abolito i vitalizi; 
    n) abbia escluso, ai sensi degli articoli  28  e  29  del  codice
penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in
via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione. 
  2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea,  in  caso
di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma  1  entro  i
termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti
erariali a favore della regione  inadempiente  sono  ridotti  per  un
importo corrispondente alla meta' delle somme da essa  destinate  per
l'esercizio 2013 al trattamento economico  complessivo  spettante  ai
membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale. 
  3. Gli enti interessati comunicano il  documentato  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da  inviare  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia  e
delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo  alla  scadenza
dei termini di cui al  comma  1.  Le  disposizioni  del  comma  1  si
applicano anche alle regioni nelle quali, alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente
della regione  abbia  presentato  le  dimissioni  ovvero  si  debbano
svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.  Le  regioni  di  cui  al  precedente  periodo  adottano  le
disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della  prima
riunione  del  nuovo  consiglio  regionale  ovvero,  qualora  occorra
procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.
Ai fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  se,  all'atto
dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale,
la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario  nei  termini
di cui all'articolo 14, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148,  le  elezioni  sono  indette  per  il  numero
massimo  dei  consiglieri  regionali  previsto,  in   rapporto   alla
popolazione, dal medesimo articolo  14,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 138 del 2011. 
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad  adeguare  i  propri  ordinamenti  a  quanto
previsto  dal  comma  1  compatibilmente  con  i  propri  statuti  di
autonomia e con le relative norme di attuazione. 
  5. Qualora le regioni non  adeguino  i  loro  ordinamenti  entro  i
termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla
regione inadempiente e' assegnato, ai  sensi  dell'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il  termine  di  novanta  giorni  per
provvedervi.  Il  mancato  rispetto  di  tale  ulteriore  termine  e'
considerato grave violazione di legge  ai  sensi  dell'articolo  126,
primo comma, della Costituzione. 
  6. All'articolo 2 della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 83, secondo periodo, le parole: "il presidente  della
regione commissario ad acta"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il
presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta"; 
    b) dopo il comma 84 e' inserito il seguente: 
    "84-bis. In caso di dimissioni o di  impedimento  del  presidente
della regione il Consiglio dei  ministri  nomina  un  commissario  ad
acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto  periodo
del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione
o alla cessazione della causa di impedimento. Il  presente  comma  si
applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo  4,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.  222,  e  successive
modificazioni". 
  7. Al terzo periodo del comma  6  dell'articolo  1  della  legge  3
giugno 1999, n. 157, e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:
"Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: "o di  un  Consiglio
regionale". )) 

        
      
          
Titolo II Province e comuni
                               Art. 3 
 
 
        Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali 
 
   1. Nel decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.267,  e  successive
modificazioni, recante il testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente: 
    «Art. 41-bis (Obblighi di trasparenza  dei  titolari  di  cariche
elettive e  di  governo).  -  1.  Gli  enti  locali  con  popolazione
superiore a  ((  15.000  ))  abitanti  sono  tenuti  a  disciplinare,
nell'ambito della propria autonomia regolamentare,  le  modalita'  di
pubblicita' e trasparenza dello stato patrimoniale  dei  titolari  di
cariche pubbliche elettive  e  di  governo  di  loro  competenza.  La
dichiarazione, da pubblicare annualmente,  ((  nonche'  all'inizio  e
alla fine del mandato )), sul sito  internet  dell'ente  riguarda:  i
dati di reddito  e  di  patrimonio  con  particolare  riferimento  ai
redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e  mobili  registrati
posseduti; le partecipazioni in societa' quotate e  non  quotate;  la
consistenza degli investimenti in titoli  obbligazionari,  titoli  di
Stato, o in altre utilita' finanziarie detenute anche  tramite  fondi
di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie. 
  2. Gli enti  locali  sono  altresi'  tenuti  a  prevedere  sanzioni
amministrative per la mancata o parziale  ottemperanza  all'onere  di
cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a  un  massimo  di  euro
ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione  amministrativa
e' individuato ai sensi dell'articolo  17  della  legge  24  novembre
1981, n. 689.»; 
    b) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 49 (Pareri dei responsabili dei  servizi).  -  1.  Su  ogni
proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al  Consiglio  che
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in
ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile  del  servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti  o  indiretti  sulla
situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente,  del
responsabile di ragioneria in ordine alla  regolarita'  contabile.  I
pareri sono inseriti nella deliberazione. 
  2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi,  il
parere e' espresso dal segretario dell'ente, in  relazione  alle  sue
competenze. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa  e
contabile dei pareri espressi. 
  4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri
di cui al presente articolo, devono darne  adeguata  motivazione  nel
testo della deliberazione.»; 
    c) (soppressa); 
    d) l'articolo 147 e' sostituito dai seguenti: 
    «Art. 147 (Tipologia  dei  controlli  interni).  -  1.  Gli  enti
locali, nell'ambito della loro autonomia normativa  e  organizzativa,
individuano strumenti e  metodologie  per  garantire,  attraverso  il
controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la legittimita',
la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. 
  2. Il sistema di controllo interno e' diretto a: 
    a) verificare, attraverso il controllo di gestione,  l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine  di
ottimizzare, anche  mediante  tempestivi  interventi  correttivi,  il
rapporto tra obiettivi  e  azioni  realizzate,  nonche'  tra  risorse
impiegate e risultati; 
    b) valutare  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede  di
attuazione dei piani,  dei  programmi  e  degli  altri  strumenti  di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza  tra
i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 
    c) garantire il costante  controllo  degli  equilibri  finanziari
della gestione di competenza, della  gestione  dei  residui  e  della
gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli  obiettivi
di finanza pubblica determinati  dal  patto  di  stabilita'  interno,
mediante l'attivita' di coordinamento e di  vigilanza  da  parte  del
responsabile  del  servizio  finanziario,  nonche'   l'attivita'   di
controllo da parte dei responsabili dei servizi; 
    d) verificare, attraverso  l'affidamento  e  il  controllo  dello
stato di attuazione di indirizzi e  obiettivi  gestionali,  anche  in
riferimento all'articolo 170, comma  6,  la  redazione  del  bilancio
consolidato,  l'efficacia,  l'efficienza   e   l'economicita'   degli
organismi gestionali esterni dell'ente; 
    e) garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia
direttamente,  sia  mediante  organismi   gestionali   esterni,   con
l'impiego di metodologie dirette a misurare  la  soddisfazione  degli
utenti esterni e interni dell'ente. 
  3. Le lettere d) ed e) del comma 2  si  applicano  solo  agli  enti
locali (( con popolazione superiore a 100.000  abitanti  in  fase  di
prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti
a decorrere dal 2015. )) 
  4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,  gli
enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo  il
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo  e  compiti  di
gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e  successive
modificazioni.  Partecipano  all'organizzazione   del   sistema   dei
controlli interni il segretario  dell'ente,  il  direttore  generale,
laddove  previsto,  i  responsabili  dei  servizi  e  le  unita'   di
controllo, laddove istituite. 
  5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1,  piu'  enti
locali possono istituire uffici unici, mediante una  convenzione  che
ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento. 
  Art. 147-bis (Controllo di regolarita' amministrativa e contabile).
- 1. Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e'
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio  del
parere  di  regolarita'  tecnica  attestante  la  regolarita'  e   la
correttezza dell'azione amministrativa. (( Il controllo contabile  e'
effettuato  ))  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  ed  e'
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile
e del visto attestante la copertura finanziaria. 
  2.  Il  controllo  di   regolarita'   amministrativa   e'   inoltre
assicurato, nella  fase  successiva,  secondo  principi  generali  di
revisione aziendale e modalita' definite  nell'ambito  dell'autonomia
organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario,  in  base
alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le  determinazioni
di impegno di spesa, i contratti e  gli  altri  atti  amministrativi,
scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche
di campionamento. 
  3. Le risultanze del controllo di cui al  comma  2  sono  trasmesse
periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili  dei  servizi,
(( unitamente alle direttive cui conformarsi in caso  di  riscontrate
irregolarita', nonche' )) ai revisori dei  conti  e  agli  organi  di
valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la
valutazione, e al consiglio comunale. 
  Art. 147-ter (Controllo strategico). - 1. Per verificare  lo  stato
di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio,
l'ente locale (( con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase
di prima applicazione, a 50.000 abitanti  per  il  2014  e  a  15.000
abitanti a decorrere dal  2015  ))  abitanti  definisce,  secondo  la
propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo  strategico
finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti  rispetto  agli
obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati  ottenuti,  dei  tempi  di  realizzazione   rispetto   alle
previsioni, delle  procedure  operative  attuate  confrontate  con  i
progetti elaborati, della qualita' dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti  socio-economici.
L'ente locale (( con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase
di prima applicazione, a 50.000 abitanti  per  il  2014  e  a  15.000
abitanti a decorrere dal 2015 )) puo' esercitare in  forma  associata
la funzione di controllo strategico. 
  2. L'unita' preposta al controllo strategico ((, che e' posta sotto
la  direzione  del  direttore  generale,  laddove  previsto,  o   del
segretario comunale negli enti in cui non e' prevista la  figura  del
direttore generale, ))  elabora  rapporti  periodici,  da  sottoporre
all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione
di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. 
  ((  Art.  147-quater  (Controlli  sulle  societa'  partecipate  non
quotate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria  autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle  societa'  non  quotate,
partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono  esercitati
dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto  al  comma  1  del  presente
articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento
all'articolo 170, comma  6,  gli  obiettivi  gestionali  a  cui  deve
tendere la societa'  partecipata,  secondo  parametri  qualitativi  e
quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa',
la situazione contabile, gestionale e organizzativa della societa', i
contratti di servizio, la qualita' dei  servizi,  il  rispetto  delle
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2,  l'ente  locale
effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa'  non
quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati e  individua  le  opportune  azioni  correttive,  anche  in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti  per
il bilancio dell'ente. 
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e  delle
aziende non  quotate  partecipate  sono  rilevati  mediante  bilancio
consolidato, secondo la competenza economica. 
  5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  agli  enti
locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di  prima
applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e  a  15.000  abitanti  a
decorrere dal 2015. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano alle societa' quotate e a quelle  da  esse  controllate  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per  societa'
quotate partecipate  dagli  enti  di  cui  al  presente  articolo  si
intendono le  societa'  emittenti  strumenti  finanziari  quotati  in
mercati regolamentati. )) 
  Art. 147-quinquies (Controllo sugli equilibri finanziari). - 1.  Il
controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la  direzione  e
il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante
la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo  il  coinvolgimento
attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto,
del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le  rispettive
responsabilita'. 
  2. Il controllo sugli  equilibri  finanziari  e'  disciplinato  nel
regolamento di contabilita' dell'ente ed e' svolto nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti
locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  nonche'  delle
norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 
  3.  Il  controllo  sugli  equilibri  finanziari  implica  anche  la
valutazione  degli  effetti  che  si  determinano  per  il   bilancio
finanziario      dell'ente      in      relazione       all'andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.»; 
    (( e) l'articolo 148 e' sostituito dai seguenti: 
    "Art. 148 (Controlli esterni). - 1. Le  sezioni  regionali  della
Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimita' e
la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli
interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio
di bilancio  di  ciascun  ente  locale.  A  tale  fine,  il  sindaco,
relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore  generale,
quando presente, o del segretario negli enti in cui non  e'  prevista
la figura  del  direttore  generale,  trasmette  semestralmente  alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla
regolarita' della gestione e sull'efficacia  e  sull'adeguatezza  del
sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee  guida
deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione; il referto e',  altresi',  inviato  al  presidente  del
consiglio comunale o provinciale. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  puo'  attivare  verifiche   sulla
regolarita'  della  gestione   amministrativo-contabile,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge,  qualora  un
ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE,  situazioni  di
squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: 
    a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 
    b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; 
    c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi; 
    d) aumento  non  giustificato  di  spesa  degli  organi  politici
istituzionali. 
  3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti  possono
attivare le procedure di cui al comma 2. 
  4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza  degli  strumenti  e
delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del  presente
articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della  legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi  5  e
5-bis  dell'articolo  248  del  presente  testo  unico,  le   sezioni
giurisdizionali  regionali  della  Corte  dei  conti  irrogano   agli
amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da
un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
  Art. 148-bis (Rafforzamento del controllo  della  Corte  dei  conti
sulla gestione finanziaria  degli  enti  locali).  -  1.  Le  sezioni
regionali di controllo della Corte  dei  conti  esaminano  i  bilanci
preventivi e i rendiconti  consuntivi  degli  enti  locali  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, per la verifica del rispetto degli  obiettivi  annuali  posti
dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto
in materia di indebitamento dall'articolo  119,  sesto  comma,  della
Costituzione, della sostenibilita'  dell'indebitamento,  dell'assenza
di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva,
gli equilibri economico-finanziari degli enti. 
  2. Ai  fini  della  verifica  prevista  dal  comma  1,  le  sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i
rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni
in societa' controllate e alle  quali  e'  affidata  la  gestione  di
servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali
all'ente. 
  3.  Nell'ambito  della  verifica  di  cui   ai   commi   1   e   2,
l'accertamento,  da  parte  delle  competenti  sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti, di  squilibri  economico-finanziari,
della  mancata  copertura  di  spese,  della  violazione   di   norme
finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria,  o
del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per gli  enti  interessati  l'obbligo  di  adottare,
entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del   deposito   della
pronuncia di accertamento, i  provvedimenti  idonei  a  rimuovere  le
irregolarita' e  a  ripristinare  gli  equilibri  di  bilancio.  Tali
provvedimenti sono trasmessi  alle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta  giorni
dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda  alla  trasmissione  dei
suddetti provvedimenti o  la  verifica  delle  sezioni  regionali  di
controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei  programmi
di spesa per i quali  e'  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria"; )) 
    f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
piu'  in  generale  alla  salvaguardia  degli  equilibri   finanziari
complessivi  della  gestione  e  dei  vincoli  di  finanza  pubblica.
Nell'esercizio  di  tali  funzioni  il  responsabile   del   servizio
finanziario agisce in autonomia nei limiti  di  quanto  disposto  dai
principi finanziari e contabili,  dalle  norme  ordinamentali  e  dai
vincoli di finanza pubblica.»; 
      2) al comma 6, dopo  le  parole:  «organo  di  revisione»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti»; 
    g) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e  2-ter
e' riservata alla copertura di eventuali spese  non  prevedibili,  la
cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 
  2-ter. Nel caso in cui l'ente si  trovi  in  una  delle  situazioni
previste dagli articoli 195 e 222,  il  limite  minimo  previsto  dal
comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45  per  cento  del  totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.»; 
    (( g-bis) all'articolo 169,  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
    "3-bis. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato in  coerenza
con il bilancio di previsione  e  con  la  relazione  previsionale  e
programmatica. Al fine di semplificare i processi  di  pianificazione
gestionale dell'ente, il piano dettagliato  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano  della
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano  esecutivo  di
gestione"; )) 
    h) all'articolo 187, dopo il comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
    «3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non puo' essere
utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in  una  delle  situazioni
previste dagli articoli 195 e 222 (( , fatto salvo l'utilizzo  per  i
provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193. )) 
    i) all'articolo 191 il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Per  i  lavori  pubblici  di  somma  urgenza,  cagionati  dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la  Giunta,  ((
qualora i fondi specificamente previsti  in  bilancio  si  dimostrino
insufficienti, )) entro (( venti giorni )) dall'ordinazione  fatta  a
terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone (( al
Consiglio )) il provvedimento di riconoscimento della  spesa  con  le
modalita' previste dall'articolo 194, ((  comma  1,  lettera  e),  ))
prevedendo  la  relativa  copertura  finanziaria  nei  limiti   delle
accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla
pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e'  adottato
entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta  da  parte
della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a
tale data non sia scaduto il predetto termine.  La  comunicazione  al
terzo  interessato  e'  data   contestualmente   all'adozione   della
deliberazione consiliare.»; 
    (( i-bis) all'articolo 222,  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario  ai
sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui
all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in  condizione  di  grave
indisponibilita'   di   cassa,   certificata    congiuntamente    dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione,  il
limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e'  elevato  a
cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a  decorrere  dalla  data
della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti  enti  di
impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per  legge
e risorse proprie  per  partecipazione  ad  eventi  o  manifestazioni
culturali e sportive, sia nazionali che internazionali»; )) 
    l) dopo il comma 2 dell'articolo 227 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  In  caso  di  mancata  approvazione  del  rendiconto  di
gestione entro il termine del  30  aprile  dell'anno  successivo,  si
applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.»; 
    m) (soppressa). 
    (( m-bis) all'articolo 234: 
      1) al comma 3, dopo le parole: "nelle unioni  di  comuni"  sono
inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 3-bis,"; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3-bis.  Nelle  unioni  di  comuni  che  esercitano  in   forma
associata tutte le funzioni fondamentali  dei  comuni  che  ne  fanno
parte, la revisione economico-finanziaria e' svolta da un collegio di
revisori composto da tre membri,  che  svolge  le  medesime  funzioni
anche per i comuni che fanno parte dell'unione"; )) 
    n)  al  comma  2  dell'articolo  236,  le  parole:  «dai   membri
dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse; 
    o) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
        «b) pareri, con le modalita' stabilite  dal  regolamento,  in
materia di: 
          1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 
          2)  proposta  di  bilancio  di  previsione  verifica  degli
equilibri e variazioni di bilancio; 
          3)  modalita'  di  gestione  dei  servizi  e  proposte   di
costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 
          4) proposte di ricorso all'indebitamento; 
          5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa,
nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 
          6) proposte di riconoscimento di debiti  fuori  bilancio  e
transazioni; 
          7)    proposte    di    regolamento    di     contabilita',
economato-provveditorato, patrimonio e di  applicazione  dei  tributi
locali»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Nei pareri di cui  alla  lettera  b)  del  comma  1  e'
espresso un  motivato  giudizio  di  congruita',  di  coerenza  e  di
attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi
e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del
servizio finanziario ai sensi  dell'articolo  153,  delle  variazioni
rispetto all'anno  precedente,  dell'applicazione  dei  parametri  di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri
sono suggerite all'organo consiliare le  misure  atte  ad  assicurare
l'attendibilita'  delle  impostazioni.  I  pareri  sono  obbligatori.
L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti
o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure  proposte
dall'organo di revisione.»; 
      3) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
      «a) da parte della Corte dei conti i  rilievi  e  le  decisioni
assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente»; 
    p) all'articolo 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
    «1.  Sono   da   considerarsi   in   condizioni   strutturalmente
deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio,  rilevabili  da  un  apposita  tabella,  da
allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi
dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto
della gestione e' quello relativo al penultimo  esercizio  precedente
quello di riferimento. 
  2.  Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   di   natura   non
regolamentare, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche' le modalita' per
la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione
di  nuovi   parametri   si   applicano   quelli   vigenti   nell'anno
precedente.»; 
    q) all'articolo 243, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali  con
le (( societa' controllate,  con  esclusione  di  quelle  quotate  in
borsa, )) devono contenere apposite clausole volte a  prevedere,  ove
si verifichino condizioni di deficitarieta' strutturale, la riduzione
delle  spese  di  personale  delle  societa'   medesime,   anche   in
applicazione di quanto previsto dall'articolo 18,  comma  2-bis,  del
decreto-legge n.112 del 2008, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n.133 del 2008; 
    (( q-bis) all'articolo 243, comma 6, la lettera a) e'  sostituita
dalla seguente: 
    "a) gli enti locali che,  pur  risultando  non  deficitari  dalle
risultanze della tabella allegata  al  rendiconto  di  gestione,  non
presentino il  certificato  al  rendiconto  della  gestione,  di  cui
all'articolo 161"; )) 
    r) dopo l'articolo 243 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.   243-bis   (Procedura    di    riequilibrio    finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le  province  per  i  quali,  anche  in
considerazione delle  pronunce  delle  competenti  sezioni  regionali
della Corte dei conti sui bilanci degli  enti,  sussistano  squilibri
strutturali  del  bilancio  in  grado  di   provocare   il   dissesto
finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194
non  siano  sufficienti  a  superare  le  condizioni  di   squilibrio
rilevate,  possono  ricorrere,  con  deliberazione  consiliare   alla
procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  prevista   dal
presente articolo. La predetta procedura  non  puo'  essere  iniziata
qualora la sezione regionale della Corte dei  Conti  ((  provveda,  a
decorrere  dalla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, )) ai sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad  assegnare  un  termine  per
l'adozione delle misure correttive (( di cui al comma 6, lettera  a),
del presente articolo )). 
  2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5 giorni  dalla  data  di
esecutivita', alla competente sezione regionale della Corte dei conti
e al Ministero dell'interno. 
  3. Il ricorso alla procedura di cui al presente  articolo  sospende
temporaneamente la possibilita' per la Corte dei Conti di  assegnare,
ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  149,  il  termine  per  l'adozione  delle  misure
correttive (( di cui al comma 6, lettera a),  del  presente  articolo
)). 
  4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti  dell'ente  sono
sospese dalla data di deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o
di diniego di approvazione del piano di riequilibrio  pluriennale  di
cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
  5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60
giorni dalla data di esecutivita' della delibera di cui al  comma  1,
delibera un (( piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  della
durata massima di 10 anni )), compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario. 
  6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  deve  tenere
conto di tutte le misure  necessarie  a  superare  le  condizioni  di
squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: 
    a) le eventuali misure correttive adottate  dall'ente  locale  in
considerazione  dei  comportamenti  difformi  dalla   sana   gestione
finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto
di stabilita' interno accertati dalla  competente  sezione  regionale
della Corte dei conti; 
    b) la puntuale ricognizione, con  relativa  quantificazione,  dei
fattori  di  squilibrio   rilevati,   dell'eventuale   disavanzo   di
amministrazione risultante  dall'ultimo  rendiconto  approvato  e  di
eventuali debiti fuori bilancio; 
    (( c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione
dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le  misure  necessarie  per
ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio,  per  l'integrale
ripiano  del  disavanzo  di  amministrazione  accertato  e   per   il
finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo  massimo  di
dieci anni, a partire da quello in corso alla  data  di  accettazione
del piano; )) 
    d)  l'indicazione,  per  ciascuno  degli  anni   del   piano   di
riequilibrio,  della  percentuale  di  ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere
nei bilanci annuali e pluriennali per  il  finanziamento  dei  debiti
fuori bilancio. 
  7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'  tenuto  ad
effettuare  una  ricognizione  di  tutti  i  debiti  fuori   bilancio
riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per  il  finanziamento  dei
debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un  piano
di rateizzazione, della durata massima pari agli anni  del  piano  di
riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
  8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale  riequilibrio
finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: 
    a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella
misura massima consentita, anche in deroga ad  eventuali  limitazioni
disposte dalla legislazione vigente; 
    b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di  copertura  di
costo di alcuni servizi, di cui all'articolo  243,  comma  2,  ed  e'
tenuto ad assicurare  la  copertura  dei  costi  della  gestione  dei
servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del  medesimo
articolo 243, comma 2; 
    c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della  relativa
tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; 
    d) e' soggetto al controllo sulle  dotazioni  organiche  e  sulle
assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1; 
    e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i
residui attivi  e  passivi  conservati  in  bilancio,  stralciando  i
residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da  inserire  nel
conto del patrimonio fino al compimento dei termini di  prescrizione,
nonche' una sistematica attivita'  di  accertamento  delle  posizioni
debitorie aperte con il sistema  creditizio  e  dei  procedimenti  di
realizzazione delle  opere  pubbliche  ad  esse  sottostanti  ed  una
verifica della consistenza ed integrale ripristino  dei  fondi  delle
entrate con vincolo di destinazione; 
    f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con
indicazione di precisi obiettivi di riduzione della  stessa,  nonche'
una verifica e relativa valutazione dei  costi  di  tutti  i  servizi
erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi  e  delle
societa' partecipati e dei relativi costi e oneri comunque  a  carico
del bilancio dell'ente; 
    g) puo' procedere all'assunzione di mutui  per  la  copertura  di
debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in  deroga  ai
limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla  legislazione
vigente, nonche' accedere al Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia  avvalso  della  facolta'  di  deliberare  le
aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) ((,
che abbia previsto l'impegno  ad  alienare  i  beni  patrimoniali  ))
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente  ((
e che abbia  provveduto  ))  alla  rideterminazione  della  dotazione
organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la
stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del piano  di
riequilibrio. 
  9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo
243-ter,  l'Ente  deve  adottare  entro  il  termine   dell'esercizio
finanziario le seguenti misure di riequilibrio della  parte  corrente
del bilancio: 
    a) a decorrere dall'esercizio finanziario  successivo,  riduzione
delle spese di personale, da  realizzare  in  particolare  attraverso
l'eliminazione dai fondi  per  il  finanziamento  della  retribuzione
accessoria del personale dirigente e di quello  del  comparto,  delle
risorse di cui agli  articoli  15,  comma  5,  e  26,  comma  3,  dei
Contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  1º   aprile   1999
(comparto) e del 23 dicembre  1999  (dirigenza),  per  la  quota  non
connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; 
    b) entro il termine di un triennio, riduzione  almeno  del  dieci
per  cento  delle  spese  per  prestazioni   di   servizi,   di   cui
all'intervento 03 della spesa corrente; 
    c)  entro  il  termine  di  un  triennio,  riduzione  almeno  del
venticinque  per  cento  delle  spese  per  trasferimenti,   di   cui
all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse
proprie; 
    d) blocco dell'indebitamento, fatto  salvo  quanto  previsto  dal
primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla
copertura di debiti fuori bilancio pregressi. 
  Art. 243-ter (Fondo  di  rotazione  per  assicurare  la  stabilita'
finanziaria degli enti locali). - 1. Per il  risanamento  finanziario
degli enti locali che hanno deliberato la procedura  di  riequilibrio
finanziario  di   cui   all'articolo   243-bis   lo   Stato   prevede
un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato:  "Fondo
di rotazione per assicurare  la  stabilita'  finanziaria  degli  enti
locali". 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  il  30  novembre
2012, sono stabiliti i criteri  per  la  determinazione  dell'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile  a  ciascun
ente locale, nonche'  le  modalita'  per  la  concessione  e  per  la
restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di
cui al comma 1. 
  3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione  attribuibile
a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo (( fissato  in
euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante  per  le
province o per le citta' metropolitane,  ))  e  della  disponibilita'
annua del Fondo, devono tenere anche conto: 
    a)  dell'incremento  percentuale  delle  entrate  tributarie   ed
extratributarie  previsto  nell'ambito  del  piano  di   riequilibrio
pluriennale; 
    b) della riduzione  percentuale  delle  spese  correnti  previste
nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale. 
  Art.  243-quater  (Esame  del  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale e controllo sulla relativa attuazione).  -  1.  Entro  10
giorni dalla data della delibera di cui all'articolo  243-bis,  comma
5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla
competente Sezione regionale di  controllo  della  Corte  dei  Conti,
nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di
((  sessanta  giorni))  dalla  data  di  presentazione   del   piano,
un'apposita sottocommissione  della  predetta  Commissione,  composta
esclusivamente  da  rappresentanti  scelti,  in  egual  numero,   dai
Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle  finanze   tra   i
dipendenti dei rispettivi Ministeri ((  e  dall'ANCI  )),  svolge  la
necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida  deliberate
dalla  Sezione  delle  autonomie  della  Corte  dei  conti  e   delle
indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale  di  controllo
della   Corte   dei    Conti.    All'esito    dell'istruttoria,    la
sottocommissione redige  una  relazione  finale,  con  gli  eventuali
allegati, che e' trasmessa alla Sezione regionale di controllo  della
Corte dei  Conti  dal  competente  Capo  Dipartimento  del  Ministero
dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di  concerto  fra
loro. 
  2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1  puo'
formulare rilievi o richieste istruttorie, cui  l'ente  e'  tenuto  a
fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle
funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza
diritto a compensi aggiuntivi, gettoni  di  presenza  o  rimborsi  di
spese, di cinque segretari comunali e provinciali in  disponibilita',
nonche' di cinque unita' di  personale,  particolarmente  esperte  in
tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione  di  comando  o
distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
  3. La sezione regionale di controllo della Corte dei  Conti,  entro
il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della  documentazione
di cui al comma 1,  delibera  sull'approvazione  o  sul  diniego  del
piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte  dei  Conti  vigila  sull'esecuzione
dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato (( ai  sensi
dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), )) apposita pronuncia. 
  4. La delibera di accoglimento o di  diniego  di  approvazione  del
piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  e'  comunicata  al
Ministero dell'interno. 
  5. La delibera di approvazione o di diniego del piano  puo'  essere
impugnata entro 30 giorni, nelle forme del  giudizio  ad  istanza  di
parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale
composizione  che  si  pronunciano,  nell'esercizio   della   propria
giurisdizione esclusiva in tema di contabilita'  pubblica,  ai  sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni
dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si  pronunciano
in  unico  grado,   nell'esercizio   della   medesima   giurisdizione
esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo
di rotazione (( di cui all'articolo 243-ter )). 
  6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di  riequilibrio
finanziario   pluriennale   approvato,    l'organo    di    revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero  dell'interno,
al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente  Sezione
regionale della Corte dei Conti,  entro  quindici  giorni  successivi
alla scadenza di ciascun  semestre,  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione del piano e sul raggiungimento degli  obiettivi  intermedi
fissati dal piano stesso, nonche',  entro  il  31  gennaio  dell'anno
successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla
completa attuazione dello stesso e sugli  obiettivi  di  riequilibrio
raggiunti. 
  7. La mancata presentazione del  piano  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 243-bis,  comma  5,  il  diniego  dell'approvazione  del
piano, l'accertamento da parte  della  competente  Sezione  regionale
della Corte dei conti di grave e  reiterato  mancato  rispetto  degli
obiettivi  intermedi   fissati   dal   piano,   ovvero   il   mancato
raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del
periodo  di  durata  del  piano  stesso,  comportano   l'applicazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.  149  del  2011,
con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del
termine non  superiore  a  venti  giorni  per  la  deliberazione  del
dissesto. 
  ((  Art.  243-quinquies  (Misure  per   garantire   la   stabilita'
finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e
di condizionamento di tipo mafioso). - 1. Per la gestione finanziaria
degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo  143,  per  i  quali
sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado  di  provocare
il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione
dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, puo'  richiedere  una
anticipazione di cassa da destinare alle finalita' di cui al comma 2. 
  2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite  massimo  di  euro
200 per abitante, e'  destinata  esclusivamente  al  pagamento  delle
retribuzioni  al  personale  dipendente  e   ai   conseguenti   oneri
previdenziali, al  pagamento  delle  rate  di  mutui  e  di  prestiti
obbligazionari,   nonche'   all'espletamento   dei   servizi   locali
indispensabili. Le somme a tal fine  concesse  non  sono  oggetto  di
procedure di esecuzione e di espropriazione forzata. 
  3.  L'anticipazione  e'  concessa   con   decreto   del   Ministero
dell'interno di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nei limiti di 20  milioni  di  euro  annui  a  valere  sulle
dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. 
  4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresi' le
modalita' per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in  un
periodo massimo di dieci anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a
quello in cui e' erogata l'anticipazione». )) 
    s) all'articolo 248 il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
  «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la  Corte  dei  conti  ha
riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver  contribuito
con  condotte,  dolose  o  gravemente  colpose,  sia   omissive   che
commissive, al verificarsi  del  dissesto  finanziario,  non  possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di  assessore,  di
revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti  locali
presso altri enti, istituzioni ed organismi  pubblici  e  privati.  I
sindaci e i presidenti di provincia ritenuti  responsabili  ai  sensi
del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo
di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente  di  provincia,
di presidente di Giunta regionale, nonche'  di  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono
altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai  medesimi  soggetti,  ove
riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
  5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1  della  legge
14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a  seguito  della  dichiarazione  di
dissesto, la Corte dei  conti  accerti  gravi  responsabilita'  nello
svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o  ritardata  o
mancata  comunicazione,   secondo   le   normative   vigenti,   delle
informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili  in
sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel
collegio dei revisori degli enti locali e  degli  enti  ed  organismi
agli stessi riconducibili  fino  a  dieci  anni,  in  funzione  della
gravita'  accertata.   La   Corte   dei   conti   trasmette   l'esito
dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza  dei
revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno  per  la  conseguente
sospensione  dall'elenco  di  cui  all'articolo  16,  comma  25,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.  Ai  medesimi  soggetti,  ove
ritenuti responsabili, le  sezioni  giurisdizionali  regionali  della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione.». 
  (( 1-bis. Il comma 168 dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, e' abrogato. 
  1-ter. A seguito di apposito monitoraggio, nel caso si  verifichino
o  siano  in  procinto  di  verificarsi  scostamenti  rispetto   alle
previsioni di cui all'articolo 243-ter del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal  comma  1,
lettera r), del presente articolo, i Ministri  competenti  propongono
annualmente, in sede di  predisposizione  del  disegno  di  legge  di
stabilita', gli interventi correttivi  necessari  per  assicurare  la
copertura dei nuovi o maggiori oneri. )) 
  2. Gli strumenti e le modalita' di  controllo  interno  di  cui  al
comma 1, lettera d),  sono  definiti  con  regolamento  adottato  dal
Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, dandone  comunicazione  al
Prefetto ed alla sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di  cui  al   periodo
precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad
adempiere  all'obbligo  nel  termine  di  sessanta  giorni.   Decorso
inutilmente il termine di  cui  al  periodo  precedente  il  Prefetto
inizia la procedura  per  lo  scioglimento  del  Consiglio  ai  sensi
dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
successive modificazioni. 
  3. (Soppresso). 
  4. (Soppresso). 
  (( 4-bis. All'atto della costituzione  del  collegio  dei  revisori
delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  introdotto  dal
comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono  i  revisori
in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la  scelta  dei
componenti del collegio dei revisori  di  cui  al  primo  periodo  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  16,  comma  25,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. )) 
  5. La condizione di deficitarieta' strutturale di cui  all'articolo
242, del citato Testo unico n. 267  del  2000,  come  modificato  dal
comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata,  per  l'anno  2013,
dalla tabella allegata al certificato sul  rendiconto  dell'esercizio
2011. 
  (( 5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata  gestione
di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno  2012,  entro
la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato
lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo  244  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  possono
motivatamente  chiedere  al  Ministero  dell'interno,  entro  il   15
dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti  in
sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012. 
  5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella  misura  massima
di 20 milioni di euro,  e'  restituita,  in  parti  uguali,  nei  tre
esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno.  In  caso
di mancato versamento entro il termine di cui al  primo  periodo,  e'
disposto, da parte dell'Agenzia  delle  entrate,  il  recupero  delle
somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto  del  pagamento
allo stesso dell'imposta municipale propria di  cui  all'articolo  13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni. 
  5-quater. Alla copertura  degli  oneri,  derivanti  nell'anno  2012
dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere  sulla
dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. )) 
  6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le
inadempienze di cui al comma  2,  conserva  i  suoi  effetti  per  un
periodo di almeno dodici  mesi,  fino  ad  una  massimo  di  quindici
mesi.». 
  7. La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo  unico
n.  267  del  2000,  ovunque  citata,  assume  la  denominazione   di
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali. 
  (( 7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 novembre  2010,
n. 216, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. In ogni caso, ai fini della determinazione  dei  fabbisogni
standard di cui al presente decreto, le modifiche  nell'elenco  delle
funzioni fondamentali sono prese in  considerazione  dal  primo  anno
successivo all'adeguamento dei certificati di conto  consuntivo  alle
suddette  nuove  elencazioni,  tenuto   conto   anche   degli   esiti
dell'armonizzazione degli  schemi  di  bilancio  di  cui  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118". )) 

        
      
          
Titolo II Province e comuni
                            (( Art. 3 bis 
 
 
Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli  enti
               locali in stato di dissesto finanziario 
 
  1. Per gli anni  2012,  2013  e  2014,  le  somme  disponibili  sul
capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli
enti locali" dello stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo  35,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e  non  utilizzate  nei
richiamati esercizi, per gli interventi di  cui  agli  articoli  259,
comma 4,  e  260,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  sono  destinate  all'incremento
della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti  locali  in
stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4  ottobre  2007  e
fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il
contributo e' ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in
base  ad  una  quota  pro  capite  determinata  tenendo  conto  della
popolazione  residente,  calcolata  alla  fine  del  penultimo   anno
precedente alla dichiarazione di dissesto,  secondo  i  dati  forniti
dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli  enti
con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti
di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo
periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di  euro  annui,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le  finalita'
indicate dal primo periodo. )) 

        
      
          
Titolo II Province e comuni
                               Art. 4 
 
 
                         Fondo di rotazione 
 
  1. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo  243-ter  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto  dall'articolo  3  del
presente  decreto,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni  di  euro  per
l'anno 2012, (( 90 milioni di euro per l'anno 2013,  190  milioni  di
euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2015 al 2020 )). Il predetto Fondo e', altresi', alimentato dalle
somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari. 
  2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilita'
speciale  intestata  al  Ministero  dell'interno.  I  rientri   delle
anticipazioni erogate sono versati dagli enti  locali  alla  predetta
contabilita' speciale. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1  ((  e  di  cui  al
numero 5-bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 )),  pari
a 30 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e
a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione,  dello  stanziamento  del  Fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando,   quanto   a   30   milioni    di    euro
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali per gli anni 2012  e  2013,  quanto  a  70  milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni  di
euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al  2020.  Al  finanziamento
del Fondo si puo' provvedere  altresi'  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  4. I commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono abrogati. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel
conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate  al  Fondo  di
rotazione di cui al comma 1. 
  5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione  di  cui  al
comma 1 e' incrementata della somma di (( 498  milioni  ))  di  euro.
Tale importo e' destinato esclusivamente al pagamento delle spese  di
parte corrente relative a spese  di  personale,  alla  produzione  di
servizi in economia e all'acquisizione di servizi e  forniture,  gia'
impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti  fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli  enti
locali interessati e' subordinata all'invio al Ministero dell'interno
da parte degli stessi di specifica attestazione  sull'utilizzo  delle
risorse. Alla copertura dell'onere di cui al  primo  periodo  ((  del
presente comma e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del
presente decreto )) si provvede mediante corrispondente  utilizzo  ((
della quota parte delle risorse assegnate agli enti locali )) di  cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1  del  24
gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24
marzo 2012, relativamente alle spese correnti. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
          
Titolo II Province e comuni
                               Art. 5 
 
 
(( Anticipazione risorse dal Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
             stabilita' finanziaria degli enti locali )) 
 
  1.  In  sede  di  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 243-bis e seguenti del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, come introdotti dal presente decreto, per gli enti  che
chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio  finanziario,  in
presenza di eccezionali motivi di urgenza, puo' essere  concessa  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo  di  rotazione  di
cui all'articolo 4  da  riassorbire  in  sede  di  predisposizione  e
attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di  diniego
del  piano  di  riequilibrio  finanziario  da  parte  della   sezione
regionale di controllo della  Corte  dei  Conti,  ovvero  di  mancata
previsione nel predetto piano delle  prescrizioni  per  l'accesso  al
Fondo  di  rotazione  di  cui  all'articolo  243-ter.   del   decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  le  somme  anticipate  sono
recuperate secondo tempi e modalita'  disciplinati  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo. 

        
      
          
Titolo II Province e comuni
                               Art. 6 
 
Sviluppo degli strumenti  di  controllo  della  gestione  finalizzati
  all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali
  e ruolo della Corte dei conti 
 
  1. Per lo svolgimento di analisi sulla  spesa  pubblica  effettuata
dagli enti locali,  il  Commissario  per  la  revisione  della  spesa
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94,  si
avvale dei Servizi ispettivi di  Finanza  pubblica  della  Ragioneria
generale dello Stato ai  quali  sono  affidate  analisi  su  campione
relative   alla   razionalizzazione,   efficienza   ed   economicita'
dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei bilanci. 
  2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi  dell'articolo
14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  sulla
base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria  generale
dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e  deliberati  dalla
Sezione  delle  autonomie  della   Corte   dei   conti.   Gli   esiti
dell'attivita' ispettiva sono comunicati al predetto  Commissario  di
cui al comma precedente, alle Sezioni regionali  di  controllo  della
Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie. 
  3. La Sezione delle autonomie  della  Corte  dei  conti  definisce,
sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  le
metodologie necessarie  per  lo  svolgimento  dei  controlli  per  la
verifica dell'attuazione delle misure dirette alla  razionalizzazione
della spesa pubblica degli enti territoriali.  Le  Sezioni  regionali
effettuano i  controlli  in  base  alle  metodologie  suddette  anche
tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva e, in presenza  di
criticita' della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate
un termine, non superiore  a  trenta  giorni,  per  l'adozione  delle
necessarie  misure  correttive  dirette  a  rimuovere  le  criticita'
gestionali  evidenziate  e  vigilano  sull'attuazione  delle   misure
correttive  adottate.  La  Sezione  delle  autonomie   riferisce   al
Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati. 
  4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti
per l'attivita' di controllo o consultiva o  per  la  risoluzione  di
questioni di massima  di  particolare  rilevanza,  la  Sezione  delle
autonomie emana  delibera  di  orientamento  alla  quale  le  Sezioni
regionali di controllo  si  conformano.  Resta  salva  l'applicazione
dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei
casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale
rilevanza ai fini del coordinamento  della  finanza  pubblica  ovvero
qualora  si  tratti  di  applicazione  di   norme   che   coinvolgono
l'attivita' delle Sezioni centrali di controllo. 

        
      
          
Titolo II Province e comuni
                               Art. 7 
 
 
                           (( Soppresso )) 
 
    

        
      
          
Titolo II Province e comuni
                               Art. 8 
 
 
         Disposizioni in tema di patto di stabilita' interno 
 
  1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 149, nella formulazione anteriore alla  modifica
apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, il riferimento al 3 per  cento  delle  entrate  correnti
registrate nell'ultimo  consuntivo  si  intende  riferito  all'ultima
annualita' delle certificazioni al rendiconto di  bilancio  acquisita
dal Ministero dell'interno ai sensi  dell'articolo  161  del  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  alle  scadenze  previste  dal
decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in  cui
l'ente  locale  soggetto  alla  sanzione,  alla  data  in  cui  viene
comunicata l'inadempienza da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, non abbia  trasmesso  la  predetta  certificazione  al
rendiconto di bilancio, il riferimento e'  all'ultima  certificazione
acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno. 
  2. All'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo le parole: «entro il  30  settembre  2012.»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il   15   ottobre   2012,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed  entro  il
31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli  anni
2013 e successivi.»; 
    b) al  terzo  periodo  le  parole:  «il  15  ottobre  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «i 15 giorni successivi». 
  3.  All'articolo  16  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni  assoggettati  nel  2012  alle
regole del patto di stabilita' interno, non si applica  la  riduzione
di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a  ciascun
comune, definiti mediante i meccanismi di  cui  al  secondo  e  terzo
periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di  stabilita'
interno e sono utilizzati esclusivamente per l' ((  estinzione  o  la
riduzione anticipata del debito,  inclusi  gli  eventuali  indennizzi
dovuti )). Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'  ((estinzione  o
la riduzione anticipata del debito )) sono recuperate nel 2013 con le
modalita' di cui al comma 6. A  tale  fine  i  comuni  comunicano  al
Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013
e  secondo  le  modalita'  definite   con   decreto   del   Ministero
dell'interno da adottare entro il  31  gennaio  2013,  l'importo  non
utilizzato per l' ((estinzione o la riduzione anticipata  del  debito
)). In caso di mancata comunicazione da parte  dei  comuni  entro  il
predetto termine perentorio il recupero nel 2013 e' effettuato per un
importo pari al totale del valore della  riduzione  non  operata  nel
2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascun
ente e' migliorato di un importo  pari  al  recupero  effettuato  dal
Ministero dell'interno nel medesimo anno. 
  6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti  dal  comma
6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012,  si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.». 

        
      
          
Titolo II Province e comuni
                               Art. 9 
 
Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli
  enti  locali,  di  modifiche  della  disciplina  IPT,  di  IMU,  di
  riscossione delle entrate e di cinque per mille 
 
  1.  Per  l'anno  2012  il  termine  del   30   settembre   previsto
dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, e' differito al 30 novembre 2012. 
  2. All'articolo 56 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le formalita' di cui al comma 1 possono essere eseguite  su
tutto  il  territorio  nazionale  con   ogni   strumento   consentito
dall'ordinamento e con destinazione  del  gettito  dell'imposta  alla
Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo,  inteso
come avente causa o intestatario del veicolo.»; 
    b) al  comma  4,  le  parole:  «di  ciascuna  provincia  nel  cui
territorio  sono  state  eseguite  le   relative   formalita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «della provincia titolare del  tributo  ai
sensi del comma 1-bis». 
  3. All'articolo 13, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 12-bis, ultimo periodo,  le  parole:  «30  settembre»
sono sostitute dalle seguenti: «31 ottobre»; 
    (( b)  al  comma  12-ter,  ultimo  periodo,  le  parole:  «il  30
settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di
approvazione del modello  di  dichiarazione  dell'imposta  municipale
propria e delle relative istruzioni». )) 
  4. In attesa del  riordino  della  disciplina  delle  attivita'  di
gestione e riscossione delle entrate degli (( enti territoriali ))  e
per favorirne la realizzazione, i  termini  di  cui  all'articolo  7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. 
  5.  Per  consentire  una  efficace  gestione  della  procedura   di
erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'IRPEF disposte  dai
contribuenti in favore delle associazioni del  volontariato  e  delle
altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, nonche' delle
organizzazioni  di  promozione  sociale  e   delle   associazioni   e
fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera  a),
del decreto legislativo n. 460 del 1997, il Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  stipula  apposite  convenzioni  a   titolo
gratuito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con l'Agenzia delle entrate, al fine della erogazione dei  contributi
del 5 per mille alle medesime organizzazioni. La gratuita' di cui  al
precedente periodo si estende alle  convenzioni  gia'  in  precedenza
stipulate con amministrazioni pubbliche per le attivita'  di  cui  al
medesimo comma e in relazione agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012. 
  6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le parole da: «e gli elementi» fino alla fine, sono sostituite
dalle seguenti: «, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione
del rapporto  proporzionale,  nonche'  i  requisiti,  generali  e  di
settore, per qualificare le attivita' di  cui  alla  lettera  i)  del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504, come svolte con modalita' non commerciali.». 
  ((  6-bis.  A  seguito  della  verifica  del  gettito  dell'imposta
municipale propria dell'anno 2012, da effettuare  entro  il  mese  di
febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione  dei
rapporti finanziari tra  lo  Stato  e  i  comuni,  nell'ambito  delle
dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei  trasferimenti
erariali previste a legislazione vigente. 
  6-ter. Le disposizioni di  attuazione  del  comma  3  dell'articolo
91-bis del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato  dal
comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre  2012,
n. 200. 
  6-quater. Per esigenze  di  coordinamento,  fermi  la  data  e  gli
effetti delle incorporazioni  previsti  dall'articolo  23-quater  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
    a) al comma 10 del predetto articolo 23-quater sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
      1) il numero 3) della lettera d) e' sostituito dal seguente: 
        "3) ai commi 3-bis e 4,  le  parole:  'del  territorio'  sono
sostituite dalle seguenti: 'delle entrate' "; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        "d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo  periodo,  dopo  le
parole: 
          'pubbliche amministrazioni' sono inserite le  seguenti:  ',
ferma  restando  ai  fini  della  scelta   la   legittimazione   gia'
riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo  19,
comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165,"; 
    b) tenuto conto dell'incorporazione dell'Agenzia  del  territorio
nell'Agenzia delle entrate, si intende che i due  componenti  di  cui
all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, successivamente al  1  dicembre  2012  deliberano  per  le  sole
materie ivi indicate. 
  6-quinquies. In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli  immobili
disposta  dall'articolo  7,  comma  1,  lettera   i),   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle  fondazioni
bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. )) 

        
      
          
Titolo II Province e comuni
                               Art. 10 
 
 
Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo
                dei segretari comunali e provinciali 
 
  1. (Soppresso). 
  2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione  dei
dirigenti  della  pubblica   amministrazione   locale,   di   seguito
denominata: «Scuola», e' soppressa (( e i  relativi  organi  decadono
)). Il  Ministero  dell'interno  succede  a  titolo  universale  alla
predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale
ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo. 
  3. I predetti dipendenti con contratto a tempo  indeterminato  sono
inquadrati nei ruoli del  Ministero  dell'interno  sulla  base  della
tabella  di  corrispondenza  approvata  col  decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono   il
trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 
  (( 4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia' svolte dalla
Scuola,  fino  all'adozione  del  regolamento  di  cui  al  comma  6,
l'attivita' continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici
a tale fine utilizzati. )) 
  5. La disposizione di cui  all'articolo  7,  comma  31-sexies,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche  per
gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo. 
  6. Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento  del  processo  di
riorganizzazione delle attivita' di interesse pubblico  gia'  facenti
capo all'Agenzia Autonoma per la  gestione  dell'Albo  dei  segretari
comunali e provinciali, previsto  dall'articolo  7,  commi  31-ter  e
seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  nonche'  quelle
connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo,
(( con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 10-ter, primo,  secondo
e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto  )),  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  si  provvede,
fermo restando il numero  delle  strutture  dirigenziali  di  livello
generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di
riduzione degli assetti organizzativi disposti  dal  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012,  n.  135,  alla  riorganizzazione  delle  strutture  del
Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle  funzioni
trasferite. (( Con il medesimo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  ))  ai  fini  dell'inquadramento  del  personale   con
contratto a tempo indeterminato, e' istituita  una  apposita  sezione
nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente  al
numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del  decreto  di  cui
all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e del comma 3 del presente articolo. 
  7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, presso  il  Ministero  dell'interno,  il  Consiglio
direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e  provinciali,
presieduto dal Ministro dell'interno,  o  da  un  Sottosegretario  di
Stato appositamente delegato, e composto dal  Capo  Dipartimento  per
gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento  per  le
politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le  risorse
strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di  regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e  UPI  o
dai  loro  delegati,  da  un  rappresentante  dell'ANCI   e   da   un
rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno,  su  proposta  del
Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Citta'  e  Autonomie
locali: 
    a) definisce le modalita'  procedurali  e  organizzative  per  la
gestione dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di  segretari
comunali e provinciali; 
    b) definisce  e  approva  gli  indirizzi  per  la  programmazione
dell'attivita'  didattica  ed  il  piano   generale   annuale   delle
iniziative di formazione e di assistenza, verificandone  la  relativa
attuazione; 
    c)   provvede   alla    ripartizione    dei    fondi    necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla  gestione  dell'albo  e
alle attivita' connesse, nonche' a quelle relative alle attivita'  di
reclutamento, formazione e aggiornamento  dei  segretari  comunali  e
provinciali,  del  personale  degli  enti   locali,   nonche'   degli
amministratori locali; 
    d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione dei  beni
strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  (( 8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non da'
diritto alla corresponsione di emolumenti, indennita' o  rimborsi  di
spese. 
  9. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. )) 

        
      
          
Titolo II Province e comuni
                           (( Art. 10 bis 
 
 
Disposizioni in materia di gestione della casa da gioco  di  Campione
                              d'Italia 
 
  1. Per la gestione della casa da  gioco  di  Campione  d'Italia  il
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita societa' per
azioni soggetta  a  certificazione  di  bilancio  e  sottoposta  alla
vigilanza  degli  stessi  Ministeri.  Al  capitale   della   societa'
partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Il  predetto
comune approva e trasmette al Ministero  dell'interno,  entro  il  28
febbraio 2013,  l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  della  societa',
sottoscritti dal legale  rappresentante  dell'ente.  La  societa'  di
certificazione  deve  essere  iscritta  nel  registro  dei   revisori
contabili ed e' individuata dal  Ministero  dell'interno.  L'utilizzo
dello stabile comunale della casa  da  gioco  e  i  rapporti  tra  la
societa'  di  gestione  ed  il  comune  di  Campione  d'Italia   sono
disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti. 
  2. A decorrere dall'inizio di attivita' della societa'  di  cui  al
comma 1, sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti
i giochi al netto  del  prelievo  fiscale,  se  superiori  a  franchi
svizzeri 130 milioni, e' individuato, entro il 31  gennaio  dell'anno
successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino  a
160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del  13  per
cento sui successivi 10 milioni  e  del  16  per  cento  sulla  parte
eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni  biennio,
il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  procede  alla  verifica  della  percentuale   del
contributo di cui al periodo precedente da  applicare  agli  esercizi
successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa  con  decreto
interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli  enti
territoriali beneficiari del contributo. 
  Detto ammontare sara' assegnato per il 40 per cento alla  provincia
di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16  per
cento alla provincia di Lecco e per il  24  per  cento  al  Ministero
dell'interno. Le  somme  attribuite  allo  Stato  sono  versate  alla
pertinente unita' revisionale  di  base  dello  stato  di  previsione
dell'entrata  e  sono   riassegnate,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, alla pertinente unita' revisionale  di
base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.  Le  somme
attribuite  alle  province  possono  essere  utilizzate   anche   per
investimenti in  favore  dell'economia  del  territorio,  sentita  la
competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Dalla  data  di  inizio   di   attivita'   della   societa'   cessano
conseguentemente di avere  efficacia  le  disposizioni  previste  dai
commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.  448.
)) 

        
      
          
Titolo III Sisma del Maggio 2012
                               Art. 11 
 
Ulteriori  disposizioni  per  il  favorire   il   superamento   delle
  conseguenze del sisma del maggio 2012 
 
  (( 01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  "8-bis. I comuni individuati nell'allegato  1  al  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono,
per le annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati  ad  incrementare  le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della  spesa  di
personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei
commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le  amministrazioni  comunali   nel   determinare   lo   stanziamento
integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del  patto  di
stabilita' nonche' delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo
76  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni.  Gli  stanziamenti  integrativi   sono   destinati   a
finanziare la remunerazione delle attivita' e delle prestazioni  rese
dal personale in relazione alla gestione  dello  stato  di  emergenza
conseguente  agli  eventi  sismici  ed  alla  riorganizzazione  della
gestione ordinaria". )) 
  1.  Al  fine   della   migliore   individuazione   dell'ambito   di
applicazione del vigente articolo 3-bis del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e per favorire conseguentemente  la  massima  celerita'
applicativa delle relative disposizioni: 
    a) nel decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122: 
      1) all'articolo 1, dopo il comma 5, e'  aggiunto  il  seguente:
"5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto, in qualita'  di  Commissari  Delegati,  possono  delegare  le
funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni  ed
ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo  territorio  sono  da
effettuarsi  gli  interventi  oggetto   della   presente   normativa.
Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme,  e'  possibile
derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga."; 
      (( 1-bis) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo  periodo  e'
inserito il seguente: "Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse  di
cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilita'  speciali,
nonche' i  relativi  utilizzi,  eventualmente  trasferite  agli  enti
locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai  sensi  del
comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei  Presidenti  delle
Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di cui al
presente decreto, non  rilevano  ai  fini  del  patto  di  stabilita'
interno degli enti locali beneficiari". )) 
      2) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. I contratti  stipulati  dai  privati  beneficiari  di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e
servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera  a),  non
sono ricompresi  tra  quelli  previsti  dall'articolo  32,  comma  1,
lettere d) ed e),  del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri  ((
di controllo )), di economicita' e  trasparenza  nell'utilizzo  delle
risorse pubbliche.  Restano  fermi  i  controlli  antimafia  previsti
dall'articolo  5-bis  da  effettuarsi  secondo  le  linee  guida  del
Comitato  di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza  delle  grandi
opere»; 
      3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: «Qualora la programmazione della rete scolastica
preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse
per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono  comunque
prioritariamente destinate a tale scopo.»; 
      4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
        4.1)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.   Per
l'efficacia  dei  controlli  antimafia  concernenti  gli   interventi
previsti  nel   presente   decreto,   presso   le   prefetture-uffici
territoriali   del   Governo   delle   province   interessate    alla
ricostruzioni sono istituiti  elenchi  di  fornitori,  prestatori  di
servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a   tentativo   di
infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui  si
rivolgono  gli   esecutori   dei   lavori   di   ricostruzione.   Per
l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di  subcontratti,  di
attivita' indicate nel comma 2 e'  necessario  comprovare  quantomeno
l'avvenuta presentazione della domanda di  iscrizione  negli  elenchi
sopracitati presso almeno una  delle  prefetture-uffici  territoriali
del Governo delle province interessate.»; 
        4.2) al comma 2, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
«h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola  Regione,
con ordinanza del Presidente in  qualita'  di  Commissario  delegato,
conseguentemente alle attivita'  di  monitoraggio  ed  analisi  delle
attivita' di ricostruzione». 
      5) all'articolo 7, dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le
sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilita'  interno  2011,
ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149»; 
      ((  5-bis)  all'articolo  8,  comma  7.  il  terzo  periodo  e'
sostituito dal seguente: 
        "Gli  impianti   alimentati   da   fonti   rinnovabili   gia'
autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono  agli  incentivi
vigenti alla data del 6 giugno 2012,  qualora  entrino  in  esercizio
entro il 31 dicembre 2013"; 
      5-ter) all'articolo 7, dopo il  comma  1-bis,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "1-ter. E' disposta l'esclusione dal patto di  stabilita'  interno,
per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute  dai  comuni  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  con  risorse  proprie   provenienti   da
erogazioni liberali e donazioni da  parte  di  cittadini  privati  ed
imprese e puntualmente finalizzate  a  fronteggiare  gli  eccezionali
eventi  sismici  e  la  ricostruzione,   per   un   importo   massimo
complessivo, per ciascun anno, di 10  milioni  di  euro.  L'ammontare
delle spese da escludere dal patto di stabilita' interno ai sensi del
periodo precedente e' determinato dalla  regione  Emilia-Romagna  nei
limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia  e  Veneto  nei
limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun  anno.
Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai
comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno,  gli  importi
di cui al periodo precedente"; )) 
    b) le disposizioni di attuazione  del  credito  d'imposta  e  dei
finanziamenti  bancari  agevolati  per  la   ricostruzione   di   cui
all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono  quelle  di  cui  al  Protocollo  d'intesa   tra   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  i   Presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in  data  4  ottobre
2012. I Presidenti delle  predette  regioni  assicurano  in  sede  di
attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato
allo scopo a legislazione vigente. 
  (( 1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei  comuni
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia  e
Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20  e  29  maggio
2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato  al
31 maggio 2013. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi
di finanza pubblica conseguenti all'attuazione  del  presente  comma,
pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  1-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, le parole: "sei mesi" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dodici
mesi". 
  1-quater. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, si
applicano  integralmente  anche   al   territorio   del   comune   di
Motteggiana.  Conseguentemente,  anche   ai   fini   della   migliore
attuazione  e  della  corretta  interpretazione  di  quanto  disposto
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze  1º  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e'  inserito,  nel
l'elenco  della   provincia   di   Mantova,   il   seguente   comune:
"Motteggiana". )) 
  2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per gli anni  2012  e
2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, non si  applicano  le  disposizioni  recate  dal
presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni
ivi previste di 500 milioni di  euro  per  l'anno  2012  e  di  2.000
milioni di euro per l'anno 2013.». 
  3.  All'articolo  15  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole: «una indennita',» sono inserite  le
seguenti: «definita anche secondo le forme e  le  modalita'  previste
per  la  concessione  degli  ammortizzatori  in   deroga   ai   sensi
dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, ((  n.  185  )),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,»; 
    b) al comma 2 le parole da: «di cui all'articolo 19» fino a:  «n.
2» sono sostituite dalle seguenti: «da definire con il decreto di cui
al comma 3,». 
  (( 3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, e' inserito il seguente: 
  "Art. 17-bis (Disposizioni in materia di utilizzazione delle  terre
e rocce  da  scavo).  -  1.  Al  fine  di  garantire  l'attivita'  di
ricostruzione  prevista  all'articolo  3,  nei   territori   di   cui
all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della  disciplina
di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione,  fino  alla
data di cessazione dello stato  di  emergenza,  le  disposizioni  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161,  recante  la
disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". 
  3-ter. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: "Motteggiana," e' soppressa; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli  2,  3,  10,  11  e
11-bis del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2012,  n.  122,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, si applicano alle imprese, ove  risulti  l'esistenza  del  nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012,
ricadenti   nei   comuni   di   Argelato,    Bastiglia,    Campegine,
Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,  Modena,  Minerbio,  Nonantola,
Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica"; 
    c) al comma 2,  dopo  le  parole:  "comma  1"  sono  inserite  le
seguenti: 
      "e al comma 1-bis". 
  3-quater. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Possono altresi' usufruire del credito di imposta di cui al
comma 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma
1,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,  che,  pur  non
beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno,  sono
tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10,
del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la  realizzazione  dei
medesimi interventi"; 
    b) al comma 3, le parole: "di cui al  comma  1"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"; )) 
  4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno  interessato
le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio  2012,  alle
richieste di anticipazione della posizione  individuale  maturata  di
cui  all'articolo  11,  comma  7,  lettere  b)  e  c),  del   decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti
alle forme pensionistiche complementari residenti nelle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica
in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera
a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad  una  forma  pensionistica
complementare, secondo le modalita' stabilite  dagli  statuti  e  dai
regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica  complementare.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22  maggio
2012. 
  5. In considerazione della mancata sospensione degli  obblighi  dei
sostituti  di  imposta,   conseguente   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  1º  giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i
sostituti di cui al predetto decreto che, a  partire  dal  20  maggio
2012,  non  hanno  adempiuto  agli  obblighi  di  riversamento  delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,  nonche'  sui
redditi di lavoro  autonomo,  e  relative  addizionali  gia'  operate
ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e  al  riversamento
delle  stesse  successivamente  a  tale   data,   regolarizzano   gli
adempimenti e i versamenti omessi entro il (( 20  dicembre  2012  )),
senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento,
i  sostituti  operano  le  ritenute  IRPEF  sui  redditi  di   lavoro
dipendente e assimilati e relative  addizionali  nei  limiti  di  cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1950, n. 180. 
  6.  I  pagamenti  dei  tributi,  dei  contributi  previdenziali   e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi
ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  1
giugno 2012 e 24 agosto 2012,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, rispettivamente, del  6  giugno  2012,  n.
130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'articolo 8, comma  1,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  sono  effettuati
entro il (( 20 dicembre 2012 )), senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi. 
  (( 6-bis. Ai  fini  della  migliore  attuazione  e  della  corretta
interpretazione  di  quanto  disposto  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  come  modificato  dal  presente
articolo, nell'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
130 del 6 giugno 2012, sono inseriti,  nell'elenco  delle  rispettive
province, i seguenti comuni: "Ferrara"; "Mantova". 
  7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi, contributi e  premi  di  cui  al  comma  6,
nonche' per gli altri importi dovuti  dal  1º  dicembre  2012  al  30
giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che,  limitatamente  ai
danni  subiti  in  relazione  alla  attivita'  di  impresa,  hanno  i
requisiti per accedere  ai  contributi  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n.  122,  ovvero  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in  aggiunta  ai   predetti
contributi, possono chiedere ai  soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'articolo  1,  comma  1,
del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un  finanziamento  assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A  tale
fine,   i   predetti   soggetti   finanziatori   possono    contrarre
finanziamenti,  secondo  contratti   tipo   definiti   con   apposita
convenzione  tra  la  societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  SpA   e
l'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato, fino ad  un  massimo  di  6.000  milioni  di  euro,  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, da adottare entro il  18  ottobre  2012,  sono  concesse  le
garanzie dello Stato di cui al  presente  comma  e  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di  operativita'  delle  stesse.  Le  garanzie
dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di  impresa  di
cui al comma 7 gia'  rientrano  i  titolari  di  reddito  di  impresa
commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 puo'  essere
altresi' chiesto ai soggetti autorizzati  all'esercizio  del  credito
ivi  previsti,  previa  integrazione  della  convenzione  di  cui  al
medesimo comma 7: 
    a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente  ai  danni
subiti in  relazione  alle  attivita'  dagli  stessi  rispettivamente
svolte, ai contributi di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dai titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo,
nonche' dagli esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi  e
premi di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal  1º
dicembre 2012 al 30 giugno 2013; 
    b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente,  proprietari  di
una unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  classificata
nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione  AeDES,  per  il
pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 
  7-ter. I soggetti di cui al comma  7-bis,  lettere  a)  e  b),  per
accedere al finanziamento di cui al comma 7  presentano  ai  soggetti
finanziatori di cui al medesimo comma 7  la  documentazione  prevista
dal comma 9. A questi fini, per i soggetti di  cui  al  comma  7-bis,
lettera a), l'autodichiarazione, nella parte riguardante la  "ripresa
piena dell'attivita'", si intende riferita  alla  loro  attivita'  di
lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione
e' omessa dai soggetti di cui al comma 7-bis, lettera b). 
  7-quater.  Salvo  quanto  previsto  dai   commi   7-bis   e   7-ter
relativamente a tali commi, trovano  in  ogni  caso  applicazione  le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' da 10 a 13  del  presente
articolo. )) 
  8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a ruolo di riscossione. 
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i  contribuenti
presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma: 
    a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive modificazioni, che attesta: 
      1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di  cui
all'articolo 3 del predetto decreto-legge  n.  74  del  2012,  ovvero
dell'articolo 3-bis  del  predetto  decreto-legge  n.  95  del  2012;
nonche' 
      2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli  eventi
sismici, come comprovati dalle perizie  occorrenti  per  accedere  ai
contributi di cui al numero 1), sono stati di entita'  effettivamente
tale da condizionare ancora una  ripresa  piena  della  attivita'  di
impresa; 
    b)  copia  del  modello  di   cui   al   comma   11,   presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati  i
versamenti di cui al comma  6  sospesi  fino  al  30  novembre  2012,
l'importo da pagare dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno  2013,  nonche'
della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione; 
    c) alle rispettive scadenze, per gli  altri  importi  di  cui  al
comma 7, copia  dei  modelli  di  pagamento  relativi  ai  versamenti
riferiti al periodo dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 
  9-bis.  Per  accedere  al  finanziamento  di  cui  al  comma  7,  i
contribuenti di  cui  al  comma  7-bis,  lettera  b),  dimostrano  il
possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori  di  cui
al medesimo comma 7. 
  10. Gli interessi relativi ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui  al  comma  7  mediante  un  credito  di
imposta  di  importo  pari,  per  ciascuna  scadenza   di   rimborso,
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.  Il  credito
di imposta e' utilizzabile ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del  limite  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo'
essere  ceduto  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  43-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
quota capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire
dal 1º luglio 2013 secondo il  piano  di  ammortamento  definito  nel
contratto di finanziamento. 
  11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate  da
adottare entro il 31 ottobre 2012, e' approvato il  modello  indicato
al comma 9, lettera b), idoneo altresi' ad  esporre  distintamente  i
diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono  stabiliti
i tempi e le modalita'  della  relativa  presentazione.  Con  analogo
provvedimento  possono  essere  disciplinati  modalita'  e  tempi  di
trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  dei   soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati  e  al  loro
utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 8. 
  12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b),  i  dati  delle
compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione
del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. 
  13. Agli oneri derivanti dal  comma  10,  ((  valutati  ))  in  145
milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di  euro  per  l'anno
2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma
21,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  derivanti  dalle
riduzioni di  spesa  previste  dallo  stesso  decreto.  ((  Ai  sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del  tesoro
provvede al monitoraggio degli oneri di cui  al  primo  periodo.  Nel
caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo,
dovuti  a  variazioni  dei  tassi  di   interesse,   alla   copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse  di  cui  al
citato periodo. 
  13-bis.  Nell'ambito  degli  interventi   per   la   ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica,  avviati  entro
il 31 dicembre 2012, nei  territori  dei  comuni  delle  province  di
Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,   Reggio   Emilia   e   Rovigo,
interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio  2012,  la
presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto
di lavori di cui all'articolo 118 del codice dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  unitamente  alla
documentazione  ivi  prevista,  costituisce  in  ogni   caso   titolo
sufficiente per l'ingresso  del  subappaltatore  in  cantiere  e  per
l'avvio  da  parte   di   questo   delle   prestazioni   oggetto   di
subaffidamento.  E'  fatto  salvo  ogni  successivo  controllo  della
stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il
rilascio dell'autorizzazione  al  subappalto.  Le  autorizzazioni  al
subappalto dei lavori realizzati o in corso  di  realizzazione  hanno
efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste. 
  13-ter.  Al  fine  di  garantire  la  corretta  applicazione  delle
agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono
applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6  luglio
2012, relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta
dai medesimi. 
  13-quater. Per i soggetti di cui all'articolo  6,  comma  4  ,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  1  agosto  2012,  n.  122,  il  decorso   dei   termini
processuali,  comportanti  prescrizioni  e  decadenze  da   qualsiasi
diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso  sino  al  30
giugno 2013  e  riprende  a  decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
sospensione. )) 

        
      
          
Titolo III Sisma del Maggio 2012
                           (( Art. 11 bis 
 
 
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente  decreto  nelle
forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle  relative
norme di attuazione. )) 

        
      
          
Titolo III Sisma del Maggio 2012
                               Art. 12 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.