sabato 8 dicembre 2012

Esperienza operativa. Art. 349 Codice Penale. Violazione dei sigilli ad un cantiere edile sottoposto a sequestro prima della condanna di primo grado. NON SUSSISTE.

Esperienza operativa.
Art. 349 Codice Penale. Violazione dei sigilli ad un cantiere edile sottoposto a sequestro prima della condanna di primo grado. NON SUSSISTE.
Questi i fatti :
nell’ottobre del 2007 personale della Polizia Muncipale di San Martino Valle Caudina e della locale Stazione Carabinieri procedono al sequestro di un manufatto (garage) realizzato abusivamente, all’interno di un’area di alloggi popolari.
Nel gennaio del 2010 il Giudice monocratico  condanna il reo  alla pena di mesi 3 di arresto ed € 13.000,00 di ammenda, con concessione del beneficio della pena sospesa condizionata alla demolizione delle opere abusivamente eseguite.
Il condannato nelle more del processo chiede ed ottiene la sanatoria dell’immobile, ma non provvede mai al suo ritiro presso il competente ufficio tecnico comunale, tanto meno provvede alla demolizione del manufatto.
Nel dicembre 2012 quando la sentenza di primo grado diviene irrevocabile, il Tribunale dispone per il tramite di proprio consulente di valutare i costi per la demolizione d’ufficio.
La polizia municipale di reca sui luoghi unitamente al consulente ed accerta che il condannato non solo non ha demolito ma ha ultimato l’opera rendendola utilizzabile come garage.
L’ufficiale di polizia giudiziaria procede di nuovo al sequestro preventivo dell’immobile ed a deferire in stato di liberta il reo per il reato di cui all’art. 349 del Codice Penale (violazione dei sigilli).
Il Pubblico Ministero valuta gli atti e chiede al Giudice per le Indagini preliminari la convalida, ma ciò nonostante l’autorevole Giudice non convalida e dispone la restituzione del manufatto.
Nel merito, si allega ordinanza di non convalida e di rigetto, dalla quale si evince che :
1.      non essendo l'opera abusiva confiscabile (ex multis Casso pen., sez. III, n. 9170/09: "Non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, del manufatto abusivo " a seguito della condanna per il reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in quanto la stessa è incompatibile con l’ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito ;
2.      è evidente che il Giudice monocratico doveva disporre la restituzione all'avente diritto dell’ opus abusiva  con il conseguente venir meno del sequestro penale che, pertanto, a far data dal 12.1.10 deve ritenersi “tamquam non esset”, con l'ulteriore conseguenza che il reato di cui all'art. 349 c.p. deve ritenersi insussistente.

A voi i commenti.
                                                                                                          Serafino Mauriello
                                                                                              Comandante Polizia Municipale
                                                                                              San Martino Valle Caudina (AV)

Scarica qui Ordinanza di non convalida e di rigetto della richiesto di sequestro preventivo