Esperienza operativa.
Art.
349 Codice Penale. Violazione dei sigilli ad un cantiere edile
sottoposto a sequestro prima della condanna di primo grado. NON
SUSSISTE.
Questi i fatti :
nell’ottobre
del 2007 personale della Polizia Muncipale di San Martino Valle Caudina
e della locale Stazione Carabinieri procedono al sequestro di un
manufatto (garage) realizzato abusivamente, all’interno di un’area di
alloggi popolari.
Nel
gennaio del 2010 il Giudice monocratico condanna il reo alla pena di
mesi 3 di arresto ed € 13.000,00 di ammenda, con concessione del
beneficio della pena sospesa condizionata alla demolizione delle opere
abusivamente eseguite.
Il
condannato nelle more del processo chiede ed ottiene la sanatoria
dell’immobile, ma non provvede mai al suo ritiro presso il competente
ufficio tecnico comunale, tanto meno provvede alla demolizione del
manufatto.
Nel
dicembre 2012 quando la sentenza di primo grado diviene irrevocabile,
il Tribunale dispone per il tramite di proprio consulente di valutare i
costi per la demolizione d’ufficio.
La
polizia municipale di reca sui luoghi unitamente al consulente ed
accerta che il condannato non solo non ha demolito ma ha ultimato
l’opera rendendola utilizzabile come garage.
L’ufficiale
di polizia giudiziaria procede di nuovo al sequestro preventivo
dell’immobile ed a deferire in stato di liberta il reo per il reato di
cui all’art. 349 del Codice Penale (violazione dei sigilli).
Il
Pubblico Ministero valuta gli atti e chiede al Giudice per le Indagini
preliminari la convalida, ma ciò nonostante l’autorevole Giudice non
convalida e dispone la restituzione del manufatto.
Nel merito, si allega ordinanza di non convalida e di rigetto, dalla quale si evince che :
1. non
essendo l'opera abusiva confiscabile (ex multis Casso pen., sez. III,
n. 9170/09: "Non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né
facoltativa, del manufatto abusivo " a seguito della condanna per il
reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b) del d.P.R. 6 giugno
2001 n. 380, in quanto la stessa è incompatibile con l’ordine di
demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente
all'accertamento del predetto illecito ;
2. è evidente che il Giudice monocratico doveva disporre la restituzione
all'avente diritto dell’ opus abusiva con il conseguente venir meno
del sequestro penale che, pertanto, a far data dal 12.1.10 deve
ritenersi “tamquam non esset”, con l'ulteriore conseguenza che il reato di cui all'art. 349 c.p. deve ritenersi insussistente.
A voi i commenti.
Serafino Mauriello
Comandante Polizia Municipale
San Martino Valle Caudina (AV)
Scarica qui Ordinanza di non convalida e di rigetto della richiesto di sequestro preventivo