L’atto n. 3517 recante “Modifica all'articolo 117 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni alla guida” presentato al Senato di iniziativa del Sen. Ausserhofer, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione VIII ( Lavori pubblici, comunicazioni). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata e sono stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio).
Il presente disegno di legge intende derogare alla norma di cui all’art 117 CdS comma 2-bis, che ha introdotto nel nostro sistema giuridico il divieto per i neopatentati (patente B entro il primo anno dal rilascio della patente) di guidare veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 KW/t. La deroga consentirebbe ai neopatentati di guidare un veicolo con potenza superiore a 55 KW/t se accompagnati da un adulto abilitato patentato da almeno 10 anni.Si riporta di seguito il testo dell’atto con la relazione di accompagnamento.
Modifica all'articolo 117 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni alla guida
Onorevoli Senatori -- Il comma 2-bis dell'articolo 117 del codice della strada non consente ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 KW/t.
Questo limite sta mettendo in difficoltà molte famiglie che possiedono una sola macchina con potenza superiore a quella richiamata. In particolare a quelle famiglie che abitano nelle periferie o in montagna che sono quasi costrette ad acquistare macchine con potenza superiore a 55 KW/t per effettuare gli spostamenti in sicurezza.
Nel caso, per esempio, di un neopatentato che ha preso la patente per recarsi principalmente al lavoro (non sempre ci sono i collegamenti con i mezzi pubblici), la cui famiglia non ha le possibilità economiche per acquistare una nuova ulteriore vettura (oltre al costo della macchina bisogna aggiungere i costi di assicurazione e bollo), in applicazione della norma sopra citata, gli viene vietata la guida della macchina di famiglia e, per un anno, resta senza la possibilità di utilizzarla, perdendo la dimestichezza acquisita durante il corso di guida.
Il presente disegno di legge intende quindi introdurre una deroga alla norma citata per consentire ai neopatentati di guidare un veicolo con potenza superiore a 55 KW/t se accompagnati da un adulto abilitato patentato da almeno 10 anni. Questa soluzione analoga a quella già prevista per la guida con il foglio rosa risolverebbe i problemi accennati oltre a consentire ai neopatentati di fare un ulteriore anno di pratica alla guida di veicoli più potenti.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 117, comma 2-bis del nuovo codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai neopatentati che guidano con a fianco una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore».
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