Alle MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, approvato ieri, sono interessati anche alcuni articoli del C.d.S.:
Si attende ora solo l'approvazione definitiva della Camera e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
In rosso le modifiche introdotte.
Regolamentazione
della circolazione fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza
pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute
nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti
di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni
fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti
al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali
deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per
anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di
greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e
di spazio.
3. (Per le strade militari i poteri di cui ai
commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale; è stato abrogato dal DLG.15-03-2010 n° 66)
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di
cui all'articolo 5, c. 3:
a) disporre, per il tempo strettamente
necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere
tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e
limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto
di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze
della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a
determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli
destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al
pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici
invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
f) vietare temporaneamente la sosta su
strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia,
rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore
prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
((« f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in
previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante
intensita', l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non
sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale e per l'incolumita' delle persone mediante il
ricorso a soluzioni alternative ».))
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono
emanate:
a) per le strade e le autostrade
statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per
territorio;
b) per le strade regionali, dal
presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal
presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade
vicinali, dal sindaco;
e) (per le strade militari, dal comandante della
regione militare territoriale; è stato abrogato dal DLG.15-03-2010 n° 66)
6. Per le strade e le autostrade in
concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal
concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In capo di urgenza, i
relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al
traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione
delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al
direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al
comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di
ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli
aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il
potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione
aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società
interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la
sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4 lettere a) e b) possono
accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessità,
deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a
precedenza, salvo che l'autorità competente non disponga diversamente in
particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'articolo 2
comma 2.
Sulle
altre strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della
classificazione di cui all' articolo 2, comma 2. In caso di controversia
decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a
cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la
intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza,
prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla
strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade
entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire
l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione;
quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli
obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi.
Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione
della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
€ 159,00 a
€ 639,00. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito
al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 398,00 a €
1.596,00. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da uno a quattro mesi nonché della sospensione della carta di
circolazione del veicolo, per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui
al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 24,00 a € 94,00.
14. Chiunque viola gli altri obblighi,
divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
€ 80,00 a
€ 318,00. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da € 39,00 a € 159,00; qualora la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è
applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la
violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma
12 l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri
il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in
cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione,
provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare
la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione.
Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al
conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a
sei mesi.
Revisione delle macchine agricole in
circolazione
« l. AI fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la
revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo
110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per
la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dali 1° gennaio 2014,
la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in
ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al
1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della
formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»
2. Gli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri, qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singole macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le
procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo,
nonché, ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi
d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del
loro stato di efficienza.
4. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, può modificare la normativa prevista dal presente
articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della
Comunità economica Europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni dell'art.80, comma 7
6. Chiunque circola su strada con una
macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00. Da tale violazione
discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione o del certificato di idoneità tecnica secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Articolo 176
Comportamenti
durante la circolazione sulle autostrade
e
sulle strade extraurbane principali
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e
sugli svincoli, delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo
spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata
o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la
sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di
servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non
per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non
per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. É fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi
sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione
su quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla
carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di
decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art.
154 il cambiamento di corsia.
3.
In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per
formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia
occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla
circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la
prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla
striscia di sinistra.
4.
In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di
emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di
preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e
sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni
d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza
del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più
breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando
questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi
ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve
eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non
deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può
essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art.
175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto
dell'articolo 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di
visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione,
nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda
impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla
piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su
tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al
veicolo e alla distanza di almeno 100
m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso
obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di
notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti
le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a
tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di
veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t,
ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore
ai 7 m di
impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della
carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto
dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro
veicolo nella stessa corsia.
11. «11 Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio
con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere iI pedaggio secondo le modalità e le tariffe
vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite
barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale
addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma l, lettera aj, relativi alla
prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere
effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche
dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade."»
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al
comma 11, quando esso e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso,
sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo,
come stabilito dall'articolo 196.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai
servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente
proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di
effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di
emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
Sono
esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in
prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o
trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario
della strada .
13. I conducenti di cui al comma 12,
nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza
e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare
di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del
divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli
autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle
autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle
autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di
servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di
circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio
sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in
maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da
corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe
del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione
di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in
corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione nonché per
la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al
fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto,
salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.596,00.
18. Parimenti il conducente che circola
sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art
80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00. É sempre disposto il
fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente,
proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario,
solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme
dell'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del
comma 1 lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe
o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.886,00
a € 7.546,00.
(punti da decurtare 10).
20. Chiunque viola le disposizioni del
comma 1, lettere b), c), d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
€ 398,00 a € 1.596,00.
(punti da decurtare 10 con
riferimento al comma 1) lettera b)
-c) e d).
21. Chiunque viola le altre disposizioni
del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 80,00 a € 318,00. (punti da decurtare 2).
22. Alle violazioni di cui al comma 19
consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione
delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI . Quando si tratti di violazione delle
disposizioni del comma 1, lettera c) e d), alla sanzione amministrativa
pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel
presente articolo, in base alle nuove disposizioni dell’Art. 195 comma 2-bis,
come modificato dalla Legge 15/07/2009 n.94, sono aumentate di un terzo quando
la violazione è commessa dopo le ore 22
e prima delle ore 7. Tale incremento della sanzione, quando la violazione è
accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo,
è destinato ad alimentare il Fondo di cui
all’articolo 6-bis decreto-legge
3 agosto 2007 n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 02 ottobre 2007,
nr. 160 (Fondo contro l’incidentalità notturna).
Sanzioni relative
all’articolo 176 cc.19 e 20 aumentate di
un terzo
ARTICOLO
E COMMA
|
P.M.R.
|
MAX
|
176 comma 1 lett.a) e 19
|
2514,67
|
10.061,33
|
176 comma 1 lett. b) e 20
|
530,67
|
2.128,00
|
176 comma 1 lett. c) e 20
|
530,67
|
2.128,00
|
176
comma 6 e 20
|
530,67
|
2.128,00
|
176
comma 7 e 20
|
530,67
|
2.128,00
|
Mario Serio