venerdì 14 dicembre 2012

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.


DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012 , n. 218 (GU n. 290 del 13-12-2012 )
Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2,  della  legge
13 agosto 2010, n. 136. (12G0240) 

Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2012          
Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  h),  della
Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonche'  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge  n.
136 del 2010, i quali prevedono che entro  tre  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
nel rispetto delle procedure  e  dei  principi  e  criteri  direttivi
stabiliti  dai  medesimi  articoli,   il   Governo   puo'   apportare
disposizioni integrative e correttive del citato decreto  legislativo
n. 159 del 2011; 
  Ritenuto di avvalersi delle facolta'  previste  dagli  articoli  1,
comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 25 maggio 2012; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e  con  il  Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura 
        di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati 
 
  1. All'articolo 39 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, e  successive  modificazioni,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e  la  difesa
dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche  in  corso,
concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora  l'Avvocato
generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.». 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n.  226,  supplemento
          ordinario. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della  legge
          13 agosto 2010,  n.  136  (Piano  straordinario  contro  le
          mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
          antimafia): 
              «Art. 1 (Delega  al  Governo  per  l'emanazione  di  un
          codice  delle   leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
          un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          realizzando: 
                a) una completa ricognizione della normativa  penale,
          processuale  e  amministrativa  vigente   in   materia   di
          contrasto  della  criminalita'  organizzata,  ivi  compresa
          quella gia' contenuta nei  codici  penale  e  di  procedura
          penale; 
                b)  l'armonizzazione  della  normativa  di  cui  alla
          lettera a); 
                c) il  coordinamento  della  normativa  di  cui  alla
          lettera a)  con  le  ulteriori  disposizioni  di  cui  alla
          presente legge e con la normativa di cui al comma 3; 
                d)  l'adeguamento  della  normativa   italiana   alle
          disposizioni adottate dall'Unione europea. 
              3. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          previa ricognizione della normativa vigente in  materia  di
          misure di  prevenzione,  il  Governo  provvede  altresi'  a
          coordinare e  armonizzare  in  modo  organico  la  medesima
          normativa, anche con  riferimento  alle  norme  concernenti
          l'istituzione dell'Agenzia nazionale per  l'amministrazione
          e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita'  organizzata,  aggiornandola  e  modificandola
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  prevedere,  in  relazione  al   procedimento   di
          applicazione delle misure di prevenzione: 
                  1)  che  l'azione  di  prevenzione   possa   essere
          esercitata    anche    indipendentemente     dall'esercizio
          dell'azione penale; 
                  2) che sia adeguata la disciplina di  cui  all'art.
          23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e  successive
          modificazioni; 
                  3)  che  le  misure  di  prevenzione  personali   e
          patrimoniali   possano   essere   richieste   e   approvate
          disgiuntamente   e,   per   le   misure   di    prevenzione
          patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale
          del soggetto proposto per la loro applicazione  al  momento
          della richiesta della misura di prevenzione; 
                  4)  che  le  misure  patrimoniali  possano   essere
          disposte anche in caso di morte del soggetto  proposto  per
          la loro applicazione. Nel caso la  morte  sopraggiunga  nel
          corso del procedimento, che  esso  prosegua  nei  confronti
          degli eredi o, comunque, degli aventi causa; 
                  5)  che  venga  definita  in  maniera  organica  la
          categoria  dei  destinatari  delle  misure  di  prevenzione
          personali  e  patrimoniali,  ancorandone  la  previsione  a
          presupposti chiaramente definiti e riferiti in  particolare
          all'esistenza di  circostanze  di  fatto  che  giustificano
          l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e,  per
          le  sole  misure  personali,  anche  alla  sussistenza  del
          requisito  della  pericolosita'  del  soggetto;  che  venga
          comunque prevista  la  possibilita'  di  svolgere  indagini
          patrimoniali dirette  a  svelare  fittizie  intestazioni  o
          trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni; 
                  6) che il proposto abbia diritto  di  chiedere  che
          l'udienza si svolga pubblicamente  anziche'  in  camera  di
          consiglio; 
                  7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni
          possa avvenire  mediante  videoconferenza  ai  sensi  degli
          articoli 146-bis e 147-bis delle norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  e
          successive modificazioni; 
                  8) quando viene richiesta la misura della confisca: 
                    8.1) i  casi  e  i  modi  in  cui  sia  possibile
          procedere allo sgombero degli immobili sequestrati; 
                    8.2) che il  sequestro  perda  efficacia  se  non
          viene disposta la confisca entro un anno e sei  mesi  dalla
          data  di  immissione  in  possesso  dei   beni   da   parte
          dell'amministratore giudiziario e, in caso di  impugnazione
          del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si
          pronuncia entro  un  anno  e  sei  mesi  dal  deposito  del
          ricorso; 
                    8.3) che i termini di cui al numero 8.2)  possano
          essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per
          periodi di sei mesi, e per non piu' di due volte,  in  caso
          di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti; 
                  9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione,
          previa autorizzazione del  pubblico  ministero,  gli  esiti
          delle indagini patrimoniali siano trasmessi  al  competente
          nucleo di polizia tributaria del  Corpo  della  guardia  di
          finanza a fini fiscali; 
                b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione
          della confisca dei beni, che: 
                  1) la confisca possa essere disposta in ogni  tempo
          anche  se  i  beni  sono  stati  trasferiti   o   intestati
          fittiziamente ad altri; 
                  2) la confisca  possa  essere  eseguita  anche  nei
          confronti di beni localizzati in territorio estero; 
                c)  prevedere  la  revocazione  della   confisca   di
          prevenzione definitiva, stabilendo che: 
                  1) la revocazione possa essere richiesta: 
                    1.1) quando siano scoperte nuove prove  decisive,
          sopravvenute  in  epoca  successiva  alla  conclusione  del
          procedimento di prevenzione; 
                    1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali
          definitive,   sopravvenute   in   epoca   successiva   alla
          conclusione del procedimento di prevenzione,  escludano  in
          modo assoluto l'esistenza dei presupposti  di  applicazione
          della confisca; 
                    1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata
          motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base  di
          atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di
          un fatto previsto dalla legge come reato; 
                  2) la revocazione possa essere  richiesta  solo  al
          fine di dimostrare il difetto  originario  dei  presupposti
          per l'applicazione della misura di prevenzione; 
                  3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena
          di inammissibilita', entro sei mesi dalla data  in  cui  si
          verifica uno dei casi  di  cui  al  numero  1),  salvo  che
          l'interessato dimostri di non averne avuto  conoscenza  per
          causa a lui non imputabile; 
                  4)  in  caso  di  accoglimento  della  domanda   di
          revocazione,  la  restituzione  dei  beni  confiscati,   ad
          eccezione dei beni culturali di cui all'art. 10,  comma  3,
          del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati  di
          notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli  136  e
          seguenti del medesimo codice, e  successive  modificazioni,
          possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti
          a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati
          assegnati per finalita'  istituzionali  e  la  restituzione
          possa pregiudicare l'interesse pubblico; 
                d) prevedere che, nelle controversie  concernenti  il
          procedimento di prevenzione,  l'amministratore  giudiziario
          possa  avvalersi  dell'Avvocatura  dello   Stato   per   la
          rappresentanza e l'assistenza legali; 
                e) disciplinare i rapporti  tra  il  sequestro  e  la
          confisca di prevenzione e il sequestro  penale,  prevedendo
          che: 
                  1)  il  sequestro  e  la  confisca  di  prevenzione
          possano essere disposti anche  in  relazione  a  beni  gia'
          sottoposti  a  sequestro  nell'ambito  di  un  procedimento
          penale; 
                  2)  nel  caso  di  contemporanea  esistenza  di  un
          sequestro penale  e  di  un  sequestro  di  prevenzione  in
          relazione al medesimo bene, la  custodia  giudiziale  e  la
          gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano
          affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di
          prevenzione, il quale  applica,  anche  con  riferimento  a
          detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e
          gestione previste dal decreto legislativo di cui  al  comma
          1, prevedendo altresi', a  carico  del  medesimo  soggetto,
          l'obbligo  di  trasmissione  di   copia   delle   relazioni
          periodiche anche al giudice del procedimento penale; 
                  3) in relazione alla  vendita,  all'assegnazione  e
          alla destinazione dei beni si applichino le norme  relative
          alla confisca divenuta definitiva per prima; 
                  4)  se  la  confisca  di   prevenzione   definitiva
          interviene prima della sentenza  irrevocabile  di  condanna
          che dispone la confisca dei medesimi beni in  sede  penale,
          si proceda  in  ogni  caso  alla  gestione,  alla  vendita,
          all'assegnazione o alla destinazione dei  beni  secondo  le
          disposizioni previste dal decreto  legislativo  di  cui  al
          comma 1; 
                f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con
          il procedimento di prevenzione, prevedendo: 
                  1) la disciplina delle azioni esecutive  intraprese
          dai terzi su beni sottoposti a  sequestro  di  prevenzione,
          stabilendo tra l'altro il principio secondo  cui  esse  non
          possono  comunque  essere  iniziate   o   proseguite   dopo
          l'esecuzione del  sequestro,  fatta  salva  la  tutela  dei
          creditori in buona fede; 
                  2) la disciplina dei  rapporti  pendenti  all'epoca
          dell'esecuzione del sequestro, stabilendo  tra  l'altro  il
          principio che l'esecuzione dei  relativi  contratti  rimane
          sospesa fino a quando, entro  il  termine  stabilito  dalla
          legge   e,   comunque,   non    oltre    novanta    giorni,
          l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del
          giudice delegato, dichiara di subentrare nel  contratto  in
          luogo del proposto, assumendo tutti  i  relativi  obblighi,
          ovvero di risolvere il contratto; 
                  3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti
          dei terzi sui beni  oggetto  di  sequestro  e  confisca  di
          prevenzione; e in particolare: 
                    3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di
          diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto  di
          sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di
          prevenzione entro trenta giorni dalla  data  di  esecuzione
          del sequestro per svolgere le proprie deduzioni;  che  dopo
          la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un
          pregiudizio irreparabile, i diritti reali  o  personali  di
          godimento  sui  beni  confiscati  si   estinguano   e   che
          all'estinzione consegua il diritto alla  corresponsione  di
          un equo indennizzo; 
                    3.2) che i titolari di diritti di credito  aventi
          data certa  anteriore  al  sequestro  debbano,  a  pena  di
          decadenza, insinuare il proprio  credito  nel  procedimento
          entro un termine da stabilire,  comunque  non  inferiore  a
          sessanta giorni dalla data in cui la confisca  e'  divenuta
          definitiva, salva la possibilita' di  insinuazioni  tardive
          in caso di ritardo incolpevole; 
                    3.3) il principio  della  previa  escussione  del
          patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i  crediti
          assistiti  da  cause  legittime  di  prelazione   su   beni
          confiscati, nonche' il principio del limite della  garanzia
          patrimoniale, costituito dal 70 per cento  del  valore  dei
          beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento; 
                    3.4) che il credito non sia simulato o  in  altro
          modo strumentale all'attivita' illecita o a quella  che  ne
          costituisce il frutto o il reimpiego; 
                    3.5) un procedimento di verifica dei  crediti  in
          contraddittorio,  che  preveda  l'ammissione  dei   crediti
          regolarmente insinuati e la formazione di  un  progetto  di
          pagamento  degli  stessi   da   parte   dell'amministratore
          giudiziario; 
                    3.6) la revocazione dell'ammissione  del  credito
          quando emerga che essa e' stata  determinata  da  falsita',
          dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza
          di documenti decisivi; 
                g) disciplinare i rapporti  tra  il  procedimento  di
          applicazione delle misure di  prevenzione  e  le  procedure
          concorsuali,  al  fine  di  garantire  i  creditori   dalle
          possibili  interferenze  illecite   nel   procedimento   di
          liquidazione  dell'attivo   fallimentare,   prevedendo   in
          particolare: 
                  1)  che  i  beni  sequestrati  o   confiscati   nel
          procedimento di prevenzione  siano  sottratti  dalla  massa
          attiva  del  fallimento  e   conseguentemente   gestiti   e
          destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di
          prevenzione; 
                  2) che, dopo la confisca  definitiva,  i  creditori
          insoddisfatti sulla massa  attiva  del  fallimento  possano
          rivalersi sul valore dei beni confiscati,  al  netto  delle
          spese sostenute per il procedimento di prevenzione; 
                  3) che la verifica  dei  crediti  relativi  a  beni
          oggetto di sequestro o di  confisca  di  prevenzione  possa
          essere effettuata in sede fallimentare secondo  i  principi
          stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se
          il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto
          l'intero  compendio   aziendale   dell'impresa   dichiarata
          fallita, nonche', nel caso di societa' di persone, l'intero
          patrimonio  personale  dei  soci  falliti   illimitatamente
          responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche
          le   disposizioni   previste   per   il   procedimento   di
          prevenzione; 
                  4) che l'amministratore giudiziario possa  proporre
          le azioni di revocatoria fallimentare  con  riferimento  ai
          rapporti  relativi  ai  beni  oggetto   di   sequestro   di
          prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata proposta,  al
          curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario; 
                  5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione
          dell'amministratore  giudiziario,   possa   richiedere   al
          tribunale  competente  la   dichiarazione   di   fallimento
          dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti e' disposto
          il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa  in
          stato di insolvenza; 
                  6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati
          prima  della  chiusura  del  fallimento,   i   beni   siano
          nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro
          o  la  confisca  sono  revocati  dopo   la   chiusura   del
          fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;  che,
          se il sequestro o la confisca intervengono dopo la  vendita
          dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente  residua
          dalla liquidazione; 
                h) disciplinare la tassazione dei  redditi  derivanti
          dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa: 
                  1) sia effettuata con  riferimento  alle  categorie
          reddituali previste  dal  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; 
                  2) sia effettuata in  via  provvisoria,  in  attesa
          dell'individuazione  del  soggetto  passivo   d'imposta   a
          seguito della confisca o della revoca del sequestro; 
                  3) sui  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla  fonte
          derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del
          sostituto    d'imposta,    l'aliquota    stabilita    dalle
          disposizioni vigenti per le persone fisiche; 
                  4) siano in ogni  caso  fatte  salve  le  norme  di
          tutela e le procedure previste dal capo III  del  titolo  I
          della parte seconda del codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, e successive modificazioni; 
                i)  prevedere  una  disciplina  transitoria   per   i
          procedimenti di prevenzione in ordine ai  quali  sia  stata
          avanzata proposta o  applicata  una  misura  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo di cui  al  comma
          1; 
                l) prevedere l'abrogazione espressa  della  normativa
          incompatibile con le disposizioni del  decreto  legislativo
          di cui al comma 1. 
              4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
          corredato di relazione  tecnica,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso
          alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, che sono resi entro  sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
          il termine di  cui  al  periodo  precedente  senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, il decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              5. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al comma 1, nel  rispetto  delle
          procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti  dal
          presente articolo, il Governo  puo'  adottare  disposizioni
          integrative e correttive del decreto medesimo.». 
              «Art. 2 (Delega al Governo per  l'emanazione  di  nuove
          disposizioni in materia di documentazione antimafia). -  1.
          Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  un  anno  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, un  decreto
          legislativo  per  la  modifica   e   l'integrazione   della
          disciplina in materia di documentazione  antimafia  di  cui
          alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' art. 4 del
          decreto legislativo 8 agosto 1994,  n.  490,  e  successive
          modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
          direttivi: 
                a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla  base
          di quanto stabilito dalla lettera f)  del  presente  comma,
          delle procedure di rilascio della documentazione antimafia,
          anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e  dei
          limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni
          e gli enti pubblici, gli enti e le aziende  vigilati  dallo
          Stato o da altro ente pubblico  e  le  societa'  o  imprese
          comunque controllate dallo Stato o da altro  ente  pubblico
          non possono stipulare, approvare o autorizzare i  contratti
          e i subcontratti di cui all'art. 10 della legge  31  maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' rilasciare  o
          consentire le concessioni e le erogazioni di cui al  citato
          art. 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito
          complete  informazioni,  rilasciate  dal  prefetto,   circa
          l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro
          familiari conviventi  nel  territorio  dello  Stato,  delle
          cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge
          n. 575 del  1965,  ovvero  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto
          1994, n. 490, e  successive  modificazioni,  nelle  imprese
          interessate; 
                b) aggiornamento della normativa che  disciplina  gli
          effetti interdittivi conseguenti alle cause  di  decadenza,
          di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa  di  cui
          alla   lettera   a),   accertati    successivamente    alla
          stipulazione, all'approvazione o  all'adozione  degli  atti
          autorizzatori di cui alla medesima lettera a); 
                c) istituzione di una banca di dati  nazionale  unica
          della documentazione  antimafia,  con  immediata  efficacia
          delle informative antimafia negative su tutto il territorio
          nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche  gia'
          in essere, con  la  pubblica  amministrazione,  finalizzata
          all'accelerazione  delle  procedure   di   rilascio   della
          medesima documentazione e al  potenziamento  dell'attivita'
          di  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
          nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita'
          di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti
          dall'estero  e  secondo  modalita'   di   acquisizione   da
          stabilirsi, nonche' della possibilita' per  il  procuratore
          nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di
          dati medesima; 
                d) individuazione dei dati da inserire nella banca di
          dati di cui alla  lettera  c),  dei  soggetti  abilitati  a
          implementare  la  raccolta  dei  medesimi   e   di   quelli
          autorizzati, secondo precise modalita',  ad  accedervi  con
          indicazione altresi' dei  codici  di  progetto  relativi  a
          ciascun lavoro, servizio o  fornitura  pubblico  ovvero  ad
          altri elementi idonei a identificare la prestazione; 
                e) previsione della  possibilita'  di  accedere  alla
          banca di dati  di  cui  alla  lettera  c)  da  parte  della
          Direzione  nazionale  antimafia  per  lo  svolgimento   dei
          compiti previsti dall'art. 371-bis del codice di  procedura
          penale; 
                f) individuazione, attraverso un regolamento adottato
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro   della   giustizia,   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, delle diverse  tipologie  di  attivita'
          suscettibili  di   infiltrazione   mafiosa   nell'attivita'
          d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
          d'impiego e alle situazioni ambientali che  determinano  un
          maggiore  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  e'   sempre
          obbligatoria    l'acquisizione     della     documentazione
          indipendentemente dal valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione o erogazione, di cui all'art. 10 della legge 31
          maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 
                g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto
          ai  sensi  dell'art.  143  del  testo  unico  delle   leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di acquisire,  nei  cinque  anni  successivi
          allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente
          alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di
          qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero  precedentemente
          al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione,  di  cui
          all' art.  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive  modificazioni,  indipendentemente  dal   valore
          economico degli stessi; 
                h) facolta', per gli enti locali i  cui  organi  sono
          stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di deliberare, per un  periodo  determinato,
          comunque  non  superiore  alla   durata   in   carica   del
          commissario nominato, di  avvalersi  della  stazione  unica
          appaltante per lo svolgimento delle procedure  di  evidenza
          pubblica di competenza del medesimo ente locale; 
                i) facolta' per gli organi  eletti  in  seguito  allo
          scioglimento di cui all'art.  143  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di deliberare di avvalersi  per  un  periodo
          determinato, comunque non superiore alla durata  in  carica
          degli  stessi  organi  elettivi,   della   stazione   unica
          appaltante,  ove  costituita,  per  lo  svolgimento   delle
          procedure di evidenza pubblica di competenza  del  medesimo
          ente locale; 
                l) previsione  dell'innalzamento  ad  un  anno  della
          validita' dell'informazione  antimafia  qualora  non  siano
          intervenuti mutamenti nell'assetto societario e  gestionale
          dell'impresa oggetto di informativa; 
                m) introduzione dell'obbligo,  a  carico  dei  legali
          rappresentanti degli  organismi  societari,  di  comunicare
          tempestivamente alla  prefettura-ufficio  territoriale  del
          Governo  che  ha  rilasciato  l'informazione  l'intervenuta
          modificazione   dell'assetto   societario   e    gestionale
          dell'impresa; 
                n)  introduzione  di  sanzioni   per   l'inosservanza
          dell'obbligo di cui alla lettera m). 
              2. All'attuazione dei principi e criteri  direttivi  di
          cui alla lettera c) del comma  1  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse gia'  destinate  allo  scopo  a  legislazione
          vigente   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno. 
              3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma  1
          e' trasmesso  alle  Camere  ai  fini  dell'espressione  dei
          pareri da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per materia, che  sono  resi  entro  quarantacinque  giorni
          dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
          il termine di  cui  al  precedente  periodo  senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, il decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              4. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al comma 1, nel  rispetto  delle
          procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti  dal
          presente articolo, il Governo  puo'  adottare  disposizioni
          integrative e correttive del decreto medesimo.». 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 6  settembre
          2011, n. 159, si veda la nota al titolo. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del  citato  decreto
          legislativo n. 159 del 2011, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 39  (Assistenza  legale  alla  procedura).  -  1.
          L'Avvocatura dello Stato  assume  la  rappresentanza  e  la
          difesa dell'amministratore giudiziario nelle  controversie,
          anche  in  corso,  concernenti  rapporti  relativi  a  beni
          sequestrati qualora  l'Avvocato  Generale  dello  Stato  ne
          riconosca l'opportunita'.». 

        
      
          
Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia
                               Art. 2 
 
Modifiche  in  materia  di  situazioni  relative  ai   tentativi   di
  infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio  a  giudizio  formulata
nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle
generalita' del soggetto che ha  omesso  la  predetta  denuncia,  dal
procuratore  della  Repubblica  procedente  alla   prefettura   della
provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza  o  sede  le  persone
fisiche, le imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o  i  consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma
1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di  concessione
o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»; 
    b) all'articolo 85: 
      1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui  all'articolo
2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per  i  gruppi
europei di interesse economico»; 
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Oltre a quanto previsto dal  precedente  comma  2,  per  le
associazioni  e  societa'  di  qualunque   tipo,   anche   prive   di
personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche
ai soggetti membri del collegio sindacale  o,  nei  casi  contemplati
dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6,  comma  1,
lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
  2-ter. Per le societa' costituite all'estero,  prive  di  una  sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato,  la
documentazione antimafia  deve  riferirsi  a  coloro  che  esercitano
poteri  di  amministrazione,  di  rappresentanza   o   di   direzione
dell'impresa. 
  2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b)  e  c)
del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre  a
quanto previsto nelle medesime lettere, la  documentazione  antimafia
deve riferirsi anche ai soci persone  fisiche  che  detengono,  anche
indirettamente,  una  partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio
superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni  in
Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci  persone
fisiche detengano la partecipazione superiore  alla  predetta  soglia
mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi
anche  al  legale  rappresentante   e   agli   eventuali   componenti
dell'organo di amministrazione della  societa'  socia,  alle  persone
fisiche  che,  direttamente  o   indirettamente,   controllano   tale
societa', nonche' ai direttori generali e  ai  soggetti  responsabili
delle sedi secondarie o delle stabili  organizzazioni  in  Italia  di
soggetti  non  residenti.  La  documentazione  di  cui   al   periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»; 
      3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater». 

        
                    Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 84 e 85 del citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              «Art.  84  (Definizioni).  -   1.   La   documentazione
          antimafia e' costituita  dalla  comunicazione  antimafia  e
          dall'informazione antimafia. 
              2.     La     comunicazione     antimafia      consiste
          nell'attestazione della sussistenza o  meno  di  una  delle
          cause di decadenza, di sospensione  o  di  divieto  di  cui
          all'art. 67. 
              3. L'informazione antimafia consiste  nell'attestazione
          della sussistenza o meno di una delle cause  di  decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui  all'art.  67,  nonche',
          fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  91,   comma   6,
          nell'attestazione della sussistenza  o  meno  di  eventuali
          tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a  condizionare
          le  scelte  e  gli  indirizzi  delle  societa'  o   imprese
          interessate indicati nel comma 4. 
              4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione
          mafiosa  che  danno  luogo  all'adozione  dell'informazione
          antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: 
              a)  dai  provvedimenti  che   dispongono   una   misura
          cautelare o il giudizio, ovvero  che  recano  una  condanna
          anche non definitiva per taluni dei  delitti  di  cui  agli
          articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,  648-ter
          del codice penale, dei delitti di cui  all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale  e  di  cui  all'art.
          12-quinquies del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356; 
              b) dalla proposta o dal provvedimento  di  applicazione
          di taluna delle misure di prevenzione; 
              c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'art. 4 della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689,  dall'omessa  denuncia
          all'autorita' giudiziaria dei reati di  cui  agli  articoli
          317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7
          del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte
          dei soggetti indicati nella lettera  b)  dell'art.  38  del
          decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  anche  in
          assenza  nei  loro  confronti  di   un   procedimento   per
          l'applicazione di una misura di prevenzione o di una  causa
          ostativa ivi previste; 
              d)  dagli  accertamenti  disposti  dal  prefetto  anche
          avvalendosi  dei  poteri  di  accesso  e  di   accertamento
          delegati   dal   Ministro   dell'interno   ai   sensi   del
          decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,  ovvero
          di quelli di cui all'art. 93 del presente decreto; 
              e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia
          a cura dei prefetti competenti su  richiesta  del  prefetto
          procedente ai sensi della lettera d); 
              f)  dalle  sostituzioni  negli  organi  sociali,  nella
          rappresentanza  legale   della   societa'   nonche'   nella
          titolarita' delle imprese individuali  ovvero  delle  quote
          societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente  con
          i  soggetti  destinatari  dei  provvedimenti  di  cui  alle
          lettere a) e b), con modalita' che,  per  i  tempi  in  cui
          vengono realizzati, il valore economico delle  transazioni,
          il reddito  dei  soggetti  coinvolti  nonche'  le  qualita'
          professionali  dei  subentranti,  denotino   l'intento   di
          eludere la normativa sulla documentazione antimafia. 
              4-bis. La circostanza di cui al comma  4,  lettera  c),
          deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
          a giudizio formulata nei  confronti  dell'imputato  e  deve
          essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto
          che ha omesso la predetta denuncia, dal  procuratore  della
          Repubblica procedente alla prefettura  della  provincia  in
          cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2,
          hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le  persone
          fisiche, le imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o  i
          consorzi interessati ai contratti  e  subcontratti  di  cui
          all'art.  91,  comma  1,  lettere  a)  e  c)  o  che  siano
          destinatari degli atti di concessione o erogazione  di  cui
          alla lettera b) dello stesso comma 1.». 
              «Art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia).
          - 1. La documentazione antimafia, se si tratta  di  imprese
          individuali, deve riferirsi al  titolare  ed  al  direttore
          tecnico, ove previsto. 
              2.  La  documentazione  antimafia,  se  si  tratta   di
          associazioni, imprese, societa', consorzi e  raggruppamenti
          temporanei  di  imprese,  deve  riferirsi,  oltre  che   al
          direttore tecnico, ove previsto: 
              a)  per  le  associazioni,  a  chi  ne  ha  la   legale
          rappresentanza; 
              b) per le societa'  di  capitali  anche  consortili  ai
          sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le societa'
          cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui
          al libro V, titolo X,  capo  II,  sezione  II,  del  codice
          civile, al legale rappresentante  e  agli  eventuali  altri
          componenti l'organo di amministrazione, nonche' a  ciascuno
          dei  consorziati  che  nei  consorzi   e   nelle   societa'
          consortili detenga una partecipazione superiore al  10  per
          cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
          cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile
          a una partecipazione pari o superiore al 10 per  cento,  ed
          ai soci o consorziati  per  conto  dei  quali  le  societa'
          consortili o i  consorzi  operino  in  modo  esclusivo  nei
          confronti della pubblica amministrazione; 
              c) per le societa'  di  capitali,  anche  al  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con un numero di soci  pari
          o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di  societa'
          con socio unico; 
              d) per i consorzi  di  cui  all'art.  2602  del  codice
          civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
          ne ha la rappresentanza  e  agli  imprenditori  o  societa'
          consorziate; 
              e) per le societa' semplice e  in  nome  collettivo,  a
          tutti i soci; 
              f) per le societa' in  accomandita  semplice,  ai  soci
          accomandatari; 
              g) per le societa' di  cui  all'art.  2508  del  codice
          civile, a  coloro  che  le  rappresentano  stabilmente  nel
          territorio dello Stato; 
              h) per i raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle
          imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi  sede
          all'estero, secondo le  modalita'  indicate  nelle  lettere
          precedenti; 
              i) per le societa' personali ai  soci  persone  fisiche
          delle societa' personali o di capitali che ne siano socie. 
              2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma  2,
          per le associazioni e societa'  di  qualunque  tipo,  anche
          prive  di   personalita'   giuridica,   la   documentazione
          antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio
          sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice
          civile, al sindaco, nonche'  ai  soggetti  che  svolgono  i
          compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b)
          del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
              2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive  di
          una  sede  secondaria  con   rappresentanza   stabile   nel
          territorio dello Stato, la  documentazione  antimafia  deve
          riferirsi   a   coloro    che    esercitano    poteri    di
          amministrazione,   di   rappresentanza   o   di   direzione
          dell'impresa. 
              2-quater. Per le  societa'  di  capitali  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
          giochi pubblici, oltre a  quanto  previsto  nelle  medesime
          lettere, la documentazione antimafia deve  riferirsi  anche
          ai   soci   persone   fisiche    che    detengono,    anche
          indirettamente,  una  partecipazione  al  capitale   o   al
          patrimonio superiore al 2 per cento, nonche'  ai  direttori
          generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
          delle stabili organizzazioni  in  Italia  di  soggetti  non
          residenti. Nell'ipotesi  in  cui  i  soci  persone  fisiche
          detengano la partecipazione superiore alla predetta  soglia
          mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
          riferirsi anche al legale rappresentante e  agli  eventuali
          componenti dell'organo di  amministrazione  della  societa'
          socia,   alle   persone   fisiche   che,   direttamente   o
          indirettamente,  controllano  tale  societa',  nonche'   ai
          direttori generali e ai soggetti  responsabili  delle  sedi
          secondarie o delle  stabili  organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
          precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 
              3. L'informazione antimafia, oltre che ai  soggetti  di
          cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve  riferirsi
          anche ai familiari conviventi.». 

        
      
          
Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia
                               Art. 3 
 
 
              Validita' della documentazione antimafia 
 
  1. All'articolo 86 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «1. La comunicazione  antimafia,  acquisita  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita'  di  cui  all'articolo
88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione. 
  2.  L'informazione  antimafia,  acquisita  dai  soggetti   di   cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita'  di  cui  all'articolo
92, ha una validita' di dodici  mesi  dalla  data  dell'acquisizione,
salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.». 

        
                    Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 86 del  citato  decreto
          legislativo n. 159 del 2011, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 86 (Validita' della documentazione antimafia).  -
          1. La comunicazione antimafia, acquisita  dai  soggetti  di
          cui all'art. 83, commi 1 e  2,  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 88, ha  una  validita'  di  sei  mesi  dalla  data
          dell'acquisizione. 
              2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti  di
          cui all'art. 83, commi 1 e  2,  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 92, ha una validita' di  dodici  mesi  dalla  data
          dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni
          di cui al comma 3. 
              3. I legali rappresentanti degli  organismi  societari,
          nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione
          dell'assetto societario o  gestionale  dell'impresa,  hanno
          l'obbligo di trasmettere al  prefetto,  che  ha  rilasciato
          l'informazione  antimafia,  copia  degli  atti  dai   quali
          risulta  l'intervenuta   modificazione   relativamente   ai
          soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.
          85. 
              4. La violazione dell'obbligo di  cui  al  comma  3  e'
          punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da  20.000
          euro a 60.000 euro. Per il procedimento di  accertamento  e
          di contestazione dell'infrazione,  nonche'  per  quello  di
          applicazione della  relativa  sanzione,  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre
          1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal prefetto. 
              5. I soggetti di cui all'art. 83,  commi  1  e  2,  che
          acquisiscono  la  comunicazione  antimafia,  di  data   non
          anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia,  di  data
          non anteriore a  dodici  mesi,  adottano  il  provvedimento
          richiesto e gli atti conseguenti o  esecutivi,  compresi  i
          pagamenti, anche  se  il  provvedimento  o  gli  atti  sono
          perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
          validita' della predetta documentazione antimafia.». 

        
      
          
Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia
                               Art. 4 
 
 
                Modifiche in materia di comunicazioni 
                      e informazione antimafia 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 87, comma 1,  sono  soppresse  le  parole  da  «,
ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono  o  hanno  sede,»,
nonche' l'ultimo periodo; 
    b) all'articolo 88: 
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge»  sono
inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Il  prefetto  procede  alle  stesse  verifiche  quando  la
consultazione della Banca  dati  e'  eseguita  per  un  soggetto  che
risulti non censito.»; 
    c) all'articolo 91: 
      1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa; 
      2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria  nel
territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei  riguardi
delle persone fisiche che esercitano poteri  di  amministrazione,  di
rappresentanza o di direzione.  A  tal  fine,  il  prefetto  verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di  divieto,  di
cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi  dai  quali  sia
possibile desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa,  anche  attraverso  i  collegamenti   informatici   di   cui
all'articolo 98, comma 3.»; 
      3) al comma 6, al primo periodo, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni  degli
obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  all'articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n.  136,  commesse  con  la  condizione
della  reiterazione  prevista  dall'articolo  8-bis  della  legge  24
novembre 1981, n. 689»; 
      4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «7-bis. Ai fini  dell'adozione  degli  ulteriori  provvedimenti  di
competenza  di  altre   amministrazioni,   l'informazione   antimafia
interdittiva, anche emessa  in  esito  all'esercizio  dei  poteri  di
accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica: 
    a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di  cui  agli
articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; 
    b) al soggetto di cui all'articolo  83,  commi  1  e  2,  che  ha
richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; 
    c) alla camera  di  commercio  del  luogo  dove  ha  sede  legale
l'impresa oggetto di accertamento; 
    d) al prefetto che ha disposto  l'accesso,  ove  sia  diverso  da
quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; 
    e)  all'osservatorio  centrale  appalti   pubblici,   presso   la
direzione investigativa antimafia; 
    f) all'osservatorio dei contratti pubblici  relativi  ai  lavori,
servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti  pubblici,  ai   fini   dell'inserimento   nel   casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82; 
    g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  per  le
finalita' previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27; 
    h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
    i) al Ministero dello sviluppo economico; 
    l) agli uffici delle Agenzie delle  entrate,  competenti  per  il
luogo dove ha sede  legale  l'impresa  nei  cui  confronti  e'  stato
richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.». 

        
                    Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 87, 88  e  91  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificati
          dal presente decreto: 
              «Art. 87 (Competenza al  rilascio  della  comunicazione
          antimafia). - 1. La comunicazione antimafia  e'  rilasciata
          dal prefetto della provincia in cui i soggetti  richiedenti
          di cui  all'art.  83,  commi  1  e  2,  hanno  sede  ed  e'
          conseguita  mediante   consultazione   della   banca   dati
          nazionale da parte dei soggetti di cui all'art.  97,  comma
          1, debitamente autorizzati. 
              2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza  o  sede
          all'estero, la comunicazione antimafia  e'  rilasciata  dal
          prefetto della provincia dove ha  inizio  l'esecuzione  dei
          contratti  e  dei  subcontratti  pubblici   nonche'   delle
          attivita' oggetto dei provvedimenti indicati nell'art. 67. 
              3. Ai fini del rilascio della  comunicazione  antimafia
          le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati
          di cui al successivo capo V.». 
              «Art. 88 (Termini per il rilascio  della  comunicazione
          antimafia). - 1. Il rilascio della comunicazione  antimafia
          e'  immediatamente  conseguente  alla  consultazione  della
          banca dati quando non emerge, a  carico  dei  soggetti  ivi
          censiti,  la  sussistenza  di  cause   di   decadenza,   di
          sospensione o di divieto di cui all'art. 67. In tali  casi,
          la  comunicazione  antimafia  liberatoria  attesta  che  la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati. 
              2. Quando dalla consultazione della banca  dati  emerge
          la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione  o  di
          divieto  di  cui  all'art.  67,  il  prefetto  effettua  le
          necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi
          ostativi emersi dalla consultazione della banca  dati  alla
          situazione  aggiornata   del   soggetto   sottoposto   agli
          accertamenti. 
              3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2
          diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione
          antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche
          medesime diano esito  negativo,  il  prefetto  rilascia  la
          comunicazione  antimafia  liberatoria  attestando  che   la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati. 
              3-bis. Il Prefetto procede alle stesse verifiche quando
          la consultazione  della  Banca  dati  e'  eseguita  per  un
          soggetto che risulti non censito. 
              4. Nei casi previsti dai  commi  2  e  3,  il  prefetto
          rilascia la comunicazione  antimafia  entro  quarantacinque
          giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche
          disposte siano di particolare complessita', il prefetto  ne
          da' comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti  di
          cui all'art. 83, commi 1 e 2, e fornisce  la  comunicazione
          antimafia entro ulteriori trenta giorni.». 
              «Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I  soggetti  di
          cui  all'art.  83,  commi   1   e   2,   devono   acquisire
          l'informazione di  cui  all'art.  84,  comma  3,  prima  di
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   e
          subcontratti, ovvero prima di  rilasciare  o  consentire  i
          provvedimenti indicati nell'art. 67, il cui valore sia: 
              a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
          attuazione delle direttive comunitarie in materia di  opere
          e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche  forniture,
          indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; 
              b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque
          pubbliche  o  di  beni  demaniali  per  lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali, ovvero  per  la  concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
              c) superiore a 150.000  euro  per  l'autorizzazione  di
          subcontratti,    cessioni,    cottimi,    concernenti    la
          realizzazione di opere o lavori pubblici o  la  prestazione
          di servizi o forniture pubbliche. 
              2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
          contratti, delle concessioni o  delle  erogazioni  compiuto
          allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 
              3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere
          effettuata   attraverso   la   banca   dati   al    momento
          dell'aggiudicazione  del  contratto  ovvero  trenta  giorni
          prima della stipula del subcontratto 
              4. L'informazione antimafia e' richiesta  dai  soggetti
          interessati di cui all'art. 83, commi 1  e  2,  che  devono
          indicare: 
              a)   la   denominazione   dell'amministrazione,   ente,
          azienda,  societa'  o  impresa  che  procede   all'appalto,
          concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare  il
          subcontratto, la cessione o il cottimo; 
              b) l'oggetto e il valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione o erogazione; 
              c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della
          concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione; 
              d) le  complete  generalita'  dell'interessato  e,  ove
          previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
          impresa, associazione o consorzio, la  denominazione  e  la
          sede, nonche' le complete generalita' degli altri  soggetti
          di cui all'art. 85; 
              e) (soppressa). 
              5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure
          ai soggetti che risultano poter  determinare  in  qualsiasi
          modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese
          costituite  all'estero  e  prive  di  sede  secondaria  nel
          territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei
          riguardi delle persone fisiche  che  esercitano  poteri  di
          amministrazione, di rappresentanza o di  direzione.  A  tal
          fine,  il  prefetto  verifica  l'assenza  delle  cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67,
          e accerta se risultano elementi  dai  quali  sia  possibile
          desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
          all'art. 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla  documentata
          richiesta      dell'interessato,      aggiorna      l'esito
          dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
          ai fini dell'accertamento dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa. 
              6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di
          infiltrazione mafiosa da provvedimenti  di  condanna  anche
          non definitiva per reati  strumentali  all'attivita'  delle
          organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi  da
          cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in  modo
          indiretto, agevolare le attivita' criminose  o  esserne  in
          qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento  delle
          violazioni degli  obblighi  di  tracciabilita'  dei  flussi
          finanziari di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 2010, n.
          136, commesse con la condizione della reiterazione prevista
          dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  In
          tali casi, entro il termine di cui  all'art.  92,  rilascia
          l'informazione antimafia interdittiva. 
              7. Con regolamento, adottato con decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con
          il Ministro dello sviluppo economico,  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono  individuate
          le  diverse  tipologie   di   attivita'   suscettibili   di
          infiltrazione mafiosa  nell'attivita'  di  impresa  per  le
          quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle
          situazioni ambientali che determinano un  maggiore  rischio
          di   infiltrazione   mafiosa,   e'   sempre    obbligatoria
          l'acquisizione della documentazione  indipendentemente  dal
          valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione
          o provvedimento di cui all'art. 67. 
              7-bis.   Ai   fini   dell'adozione   degli    ulteriori
          provvedimenti  di  competenza  di  altre   amministrazioni,
          l'informazione  antimafia  interdittiva,  anche  emessa  in
          esito   all'esercizio   dei   poteri   di    accesso,    e'
          tempestivamente comunicata anche in via telematica: 
              a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti  di
          cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; 
              b) al soggetto di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che  ha
          richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; 
              c) alla camera di commercio  del  luogo  dove  ha  sede
          legale l'impresa oggetto di accertamento; 
              d) al prefetto  che  ha  disposto  l'accesso,  ove  sia
          diverso da quello che ha adottato  l'informativa  antimafia
          interdittiva; 
              e) all'osservatorio centrale appalti  pubblici,  presso
          la direzione investigativa antimafia; 
              f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi  ai
          lavori, servizi e forniture  istituito  presso  l'Autorita'
          per  la  vigilanza  sui   contratti   pubblici,   ai   fini
          dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art.
          7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di  cui
          all'art. 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82; 
              g)  all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del
          mercato per  le  finalita'  previste  dall'art.  5-ter  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
              h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
              i) al Ministero dello sviluppo economico; 
              l) agli uffici delle Agenzie delle entrate,  competenti
          per  il  luogo  dove  ha  sede  legale  l'impresa  nei  cui
          confronti e' stato richiesto il rilascio  dell'informazione
          antimafia.». 

        
      
          
Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia
                               Art. 5 
 
 
        Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 92: 
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge»  sono
inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 
      2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
prefetto procede con le  stesse  modalita'  quando  la  consultazione
della Banca  dati  e'  eseguita  per  un  soggetto  che  risulti  non
censito.»; 
    b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato. 

        
                    Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 92 e 93 del citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              «Art. 92 (Termini per il rilascio delle  informazioni).
          -   1.   Il   rilascio   dell'informazione   antimafia   e'
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi  censiti,
          la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione  o  di
          divieto  di  cui  all'art.  67  o  di   un   tentativo   di
          infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4. In  tali
          casi l'informazione antimafia liberatoria  attesta  che  la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'art.  91,  comma
          6, quando dalla consultazione della banca  dati  emerge  la
          sussistenza di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di
          divieto  di  cui  all'art.  67  o  di   un   tentativo   di
          infiltrazione mafiosa di  cui  all'art.  84,  comma  4,  il
          prefetto  rilascia  l'informazione  antimafia  interdittiva
          entro   quarantacinque   giorni   dal   ricevimento   della
          richiesta.  Quando   le   verifiche   disposte   siano   di
          particolare complessita', il prefetto ne da'  comunicazione
          senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le
          informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Il
          Prefetto  procede  con  le  stesse  modalita'   quando   la
          consultazione della Banca dati e' eseguita per un  soggetto
          che risulti non censito. 
              3. Decorso il termine di cui al comma  2,  ovvero,  nei
          casi di urgenza, decorso  il  termine  di  quindici  giorni
          dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all'art.
          83,   commi   1   e   2,   procedono   anche   in   assenza
          dell'informazione antimafia. In tale caso, i contributi,  i
          finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
          al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i
          soggetti di cui all'art. 83,  commi  1  e  2,  revocano  le
          autorizzazioni e le concessioni o recedono  dai  contratti,
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  gia'
          eseguite  e  il  rimborso   delle   spese   sostenute   per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
              4. La revoca  e  il  recesso  di  cui  al  comma  3  si
          applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
          infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente  alla
          stipula  del  contratto,  alla  concessione  dei  lavori  o
          all'autorizzazione del subcontratto. 
              5. Il versamento delle erogazioni di cui  alla  lettera
          f) dell'art. 67 puo' essere in ogni  caso  sospeso  fino  a
          quando pervengono le informazioni  che  non  sussistono  le
          cause di divieto  o  di  sospensione  di  cui  al  medesimo
          articolo  ovvero   elementi   relativi   a   tentativi   di
          infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4.». 
              «Art.  93  (Poteri  di  accesso  e   accertamento   del
          prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni  volte  a
          prevenire infiltrazioni mafiose nei  pubblici  appalti,  il
          prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle
          imprese  interessate  all'esecuzione  di  lavori  pubblici,
          avvalendosi, a tal  fine,  dei  gruppi  interforze  di  cui
          all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro  dell'interno
          14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  54
          del 5 marzo 2004. 
              2. Ai fini di cui al comma 1 sono  imprese  interessate
          all'esecuzione di lavori  pubblici  tutti  i  soggetti  che
          intervengono a qualunque titolo nel ciclo di  realizzazione
          dell'opera,  anche  con  noli  e  forniture   di   beni   e
          prestazioni di  servizi,  ivi  compresi  quelli  di  natura
          intellettuale,  qualunque  sia   l'importo   dei   relativi
          contratti o dei subcontratti. 
              3. Al termine degli accessi  ed  accertamenti  disposti
          dal prefetto, il gruppo  interforze  redige,  entro  trenta
          giorni, la relazione contenente i dati  e  le  informazioni
          acquisite  nello  svolgimento   dell'attivita'   ispettiva,
          trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso. 
              4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al  comma
          3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta  se  dai
          dati raccolti possano desumersi, in  relazione  all'impresa
          oggetto di accertamento e nei confronti  dei  soggetti  che
          risultano poter determinare in qualsiasi modo le  scelte  o
          gli indirizzi  dell'impresa  stessa,  elementi  relativi  a
          tentativi di infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'art.  84,
          comma 4 ed all'art. 91, comma 6. In tal caso,  il  prefetto
          emette,  entro  quindici  giorni  dall'acquisizione   della
          relazione    del    gruppo    interforze,    l'informazione
          interdittiva, previa eventuale  audizione  dell'interessato
          secondo le modalita' individuate dal successivo comma 7. 
              5. Qualora si tratti di impresa avente  sede  in  altra
          provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso  trasmette
          senza   ritardo   gli   atti   corredati   dalla   relativa
          documentazione al prefetto competente, che provvede secondo
          le modalita' stabilite nel comma 4. 
              6. (Abrogato). 
              7.    Il    prefetto     competente     al     rilascio
          dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla  base  della
          documentazione e delle informazioni  acquisite  invita,  in
          sede di  audizione  personale,  i  soggetti  interessati  a
          produrre,  anche  allegando  elementi   documentali,   ogni
          informazione ritenuta utile. 
              8.  All'audizione  di  cui  al  comma  7,  si  provvede
          mediante comunicazione formale da inviarsi al  responsabile
          legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data  e
          dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra'  essere
          sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata. 
              9. Dell'audizione viene  redatto  apposito  verbale  in
          duplice  originale,  di  cui  uno  consegnato  nelle   mani
          dell'interessato. 
              10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui  al
          presente articolo  devono  essere  inseriti  a  cura  della
          Prefettura della  provincia  in  cui  e'  stato  effettuato
          l'accesso, nel sistema informatico,  costituito  presso  la
          Direzione investigativa antimafia,  previsto  dall'art.  5,
          comma 4, del citato decreto del  Ministro  dell'interno  in
          data 14 marzo 2003. 
              11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di
          cui al precedente comma su tutto il  territorio  nazionale,
          il personale  incaricato  di  effettuare  le  attivita'  di
          accesso e accertamento nei cantieri si avvale  di  apposite
          schede    informative    predisposte    dalla     Direzione
          investigativa  antimafia  e  da  questa  rese   disponibili
          attraverso il collegamento telematico  di  interconnessione
          esistente con  le  Prefetture  -  Uffici  territoriali  del
          Governo.». 

        
      
          
Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia
                               Art. 6 
 
Disposizioni concernenti  i  collegamenti  informatici  o  telematici
  utilizzabili  in  attesa  della  realizzazione  della  Banca   dati
  nazionale unica della documentazione antimafia 
  1. All'articolo 99 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
primo  dei  regolamenti  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 83, commi 1  e  2,  acquisiscono  d'ufficio  tramite  le
prefetture la documentazione antimafia. A tali  fini,  le  prefetture
utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di
cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  al  fine  di
verificare la  sussistenza  di  una  delle  cause  di  decadenza,  di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo  di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo
91,  comma  6,  nonche'  i  collegamenti  informatici  o  telematici,
attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica  3
giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della
documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.». 

        
                    Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 99 del  citato  decreto
          legislativo n. 159 del 2011, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 99 (Modalita' di funzionamento della banca dati).
          - 1. Con uno o piu'  regolamenti  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da  adottarsi,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
          con   i   Ministri   della   pubblica   amministrazione   e
          dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico
          e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il  Garante
          per la protezione dei dati personali, sono disciplinate  le
          modalita': 
              a) di funzionamento della banca dati; 
              b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione
          degli accessi e delle  operazioni  effettuate  sulla  banca
          dati; 
              c) di accesso da parte del  personale  delle  Forze  di
          polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno; 
              d)  di  accesso  da  parte  della  Direzione  nazionale
          antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art.
          371-bis del codice di procedura penale; 
              e) di  consultazione  da  parte  dei  soggetti  di  cui
          all'art. 97, comma 1; 
              f) di collegamento con il Centro elaborazione  dati  di
          cui all'art. 96. 
              2.  Il  sistema   informatico,   comunque,   garantisce
          l'individuazione  del  soggetto   che   effettua   ciascuna
          interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso. 
              2-bis.  Fino  all'attivazione  della  banca   dati,   e
          comunque non oltre dodici mesi dalla data di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti  di  cui
          al comma 1, i soggetti di cui all'art. 83,  commi  1  e  2,
          acquisiscono   d'ufficio   tramite   le    prefetture    la
          documentazione  antimafia.  A  tali  fini,  le   prefetture
          utilizzano   il   collegamento   informatico   al    Centro
          elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge  1°  aprile
          1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza  di  una
          delle cause di decadenza, di sospensione o  di  divieto  di
          cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa
          di cui all'art. 84,  comma  4,  e  all'art.  91,  comma  6,
          nonche' i collegamenti informatici o  telematici,  attivati
          in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3
          giugno 1998, n. 252. In ogni  caso,  si  osservano  per  il
          rilascio della documentazione antimafia i  termini  di  cui
          agli articoli 88 e 92.». 

        
      
          
Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia
                               Art. 7 
 
Modifiche concernenti  la  rappresentanza  in  giudizio  dell'Agenzia
  nazionale  per  l'amministrazione  e  la  destinazione   dei   beni
  sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 
  1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, e  successive  modificazioni,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e  difesa  in  giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui  al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.». 

        
                    Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 114 del citato  decreto
          legislativo n. 159 del 2011, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  114  (Foro  esclusivo).  -  1.  Per   tutte   le
          controversie  attribuite  alla   cognizione   del   giudice
          amministrativo  derivanti  dall'applicazione  del  presente
          titolo, la competenza e'  determinata  ai  sensi  dell'art.
          135,  comma  1,  lettera  p),  del  codice   del   processo
          amministrativo. 
              2. All'Agenzia si applica  l'art.  1  del  testo  unico
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato di  cui  al  regio  decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611.». 

        
      
          
Capo II Disposizioni transitorie e di coordinamento
                               Art. 8 
 
 
               Ulteriori disposizioni di coordinamento 
                        e correzioni formali 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma  2,  93,  comma  4,  94,
commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»; 
    b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i  cui
organi sono stati sciolti ai  sensi  dell'articolo  143  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  puo'
deliberare di avvalersi, per un  periodo  determinato,  comunque  non
superiore alla durata in carica della commissione  straordinaria  per
la  gestione  dell'ente,  della  stazione  unica  appaltante  per  lo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica  di  competenza  del
medesimo ente locale.»; 
    c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. La D.I.A. si avvale di personale dei  ruoli  della  Polizia  di
Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di
finanza, nonche' del Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  del  Corpo
forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del  Corpo  di  polizia
penitenziaria e del Corpo forestale  dello  Stato  opera  nell'ambito
delle  articolazioni  centrali  della  D.I.A.  per  le  esigenze   di
collegamento con le strutture di appartenenza, anche in  relazione  a
quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo
scambio delle informazioni di interesse all'interno  delle  strutture
carcerarie  e  di  quelle  connesse  al  contrasto  delle   attivita'
organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri  compiti
di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della  giustizia,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti
di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le  modalita'
attuative  di  individuazione,  di  assegnazione  e  di  impiego  del
medesimo personale.»; 
    d)  all'articolo  116,  comma  4,  le  parole:   «1-septies   del
decreto-legge   6   settembre   1982,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  12  ottobre  1982,  n.  726,  e»   sono
soppresse. 

        
                    Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo degli articoli 94, 95, 101, 108 e
          116 del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          citato nella nota al titolo, come modificato  dal  presente
          decreto : 
              «Art. 94 (Effetti delle informazioni del  prefetto).  -
          1. Quando emerge la sussistenza di cause di  decadenza,  di
          sospensione o di  divieto  di  cui  all'art.  67  o  di  un
          tentativo di infiltrazione mafiosa,  di  cui  all'art.  84,
          comma 4 ed all'art. 91, comma 6, nelle societa'  o  imprese
          interessate, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 cui
          sono  fornite  le  informazioni  antimafia,   non   possono
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   o
          subcontratti,  ne'  autorizzare,  rilasciare   o   comunque
          consentire le concessioni e le erogazioni. 
              2.  Qualora  il  prefetto  non  rilasci  l'informazione
          interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel  caso  di
          lavori o forniture di somma urgenza  di  cui  all'art.  92,
          comma 3 qualora la sussistenza  di  una  causa  di  divieto
          indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi  a  tentativi
          di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,  comma  4,  ed
          all'art. 91 comma 6, siano accertati  successivamente  alla
          stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi
          1 e 2, salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  revocano  le
          autorizzazioni e le concessioni o  recedono  dai  contratti
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  gia'
          eseguite  e  il  rimborso   delle   spese   sostenute   per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
              3. I soggetti di cui all'art. 83,  commi  1  e  2,  non
          procedono alle  revoche  o  ai  recessi  di  cui  al  comma
          precedente  nel  caso  in  cui  l'opera  sia  in  corso  di
          ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e  servizi
          ritenuta essenziale  per  il  perseguimento  dell'interesse
          pubblico, qualora il  soggetto  che  la  fornisce  non  sia
          sostituibile in tempi rapidi. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano
          anche  nel  caso  in  cui  emergano  elementi  relativi   a
          tentativi di infiltrazione.». 
              «Art. 95 (Disposizioni relative ai contratti pubblici).
          - 1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un  tentativo
          di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma  4,  ed
          all'art. 91,  comma  6,  interessa  un'impresa  diversa  da
          quella  mandataria  che  partecipa  ad  un'associazione   o
          raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o
          di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti
          delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa
          sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione
          del contratto. La sostituzione puo' essere effettuata entro
          trenta giorni dalla comunicazione  delle  informazioni  del
          prefetto  qualora  esse  pervengano  successivamente   alla
          stipulazione del contratto. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  nel
          caso di consorzi non obbligatori. 
              3.   Il   prefetto    della    provincia    interessata
          all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 91,  comma  1,
          lettera a)  e'  tempestivamente  informato  dalla  stazione
          appaltante della pubblicazione del bando di gara  e  svolge
          gli accertamenti preliminari sulle imprese  locali  per  le
          quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel
          caso   di    partecipazione,    e'    ritenuto    maggiore.
          L'accertamento di una delle situazioni  da  cui  emerge  un
          tentativo di infiltrazione mafiosa,  di  cui  all'art.  84,
          comma 4, ed all'art. 91, comma 6, comporta il divieto della
          stipula del contratto, nonche' del subappalto, degli  altri
          subcontratti,  delle  cessioni  o  dei  cottimi,   comunque
          denominati, indipendentemente dal valore.». 
              «Art. 101 (Facolta' di avvalersi della  stazione  unica
          appaltante). - 1. Salvo che la legge disponga diversamente,
          l'ente locale, i cui organi sono  stati  sciolti  ai  sensi
          dell'art. 143 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267,  e  successive  modificazioni,  puo'   deliberare   di
          avvalersi,  per  un  periodo  determinato,   comunque   non
          superiore  alla  durata   in   carica   della   commissione
          straordinaria per la  gestione  dell'ente,  della  stazione
          unica appaltante per  lo  svolgimento  delle  procedure  di
          evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale. 
              2. Gli organi eletti in seguito  allo  scioglimento  di
          cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267, e  successive  modificazioni,  possono  deliberare  di
          avvalersi,  per  un  periodo  determinato,   comunque   non
          superiore  alla  durata  in  carica  degli  stessi   organi
          elettivi,  della   stazione   unica   appaltante   per   lo
          svolgimento  delle  procedure  di  evidenza   pubblica   di
          competenza del medesimo ente locale.». 
              «Art. 108 (Direzione investigativa antimafia). - 1.  E'
          istituita,  nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza, una Direzione investigativa  antimafia  (D.I.A.)
          con il compito  di  assicurare  lo  svolgimento,  in  forma
          coordinata, delle attivita'  di  investigazione  preventiva
          attinenti  alla  criminalita'   organizzata,   nonche'   di
          effettuare  indagini  di   polizia   giudiziaria   relative
          esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso  o
          comunque ricollegabili all'associazione medesima. 
              2. Formano oggetto delle  attivita'  di  investigazione
          preventiva  della  Direzione  investigativa  antimafia   le
          connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
          interni ed internazionali delle  organizzazioni  criminali,
          gli  obiettivi  e   le   modalita'   operative   di   dette
          organizzazioni, nonche' ogni altra forma di  manifestazione
          delittuosa  alle  stesse  riconducibile  ivi  compreso   il
          fenomeno delle estorsioni. 
              3.     La     Direzione     investigativa     antimafia
          nell'assolvimento  dei  suoi  compiti  opera   in   stretto
          collegamento con gli uffici e le strutture delle  forze  di
          polizia esistenti a livello centrale e periferico. 
              4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
          debbono fornire ogni possibile  cooperazione  al  personale
          investigativo della  D.I.A.  Gli  ufficiali  ed  agenti  di
          polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali
          di cui all'art. 12 del decreto-legge  13  maggio  1991,  n.
          152, convertito in legge 12 luglio  1991,  n.  203,  devono
          costantemente informare il  personale  investigativo  della
          D.I.A., incaricato di  effettuare  indagini  collegate,  di
          tutti gli elementi  informativi  ed  investigativi  di  cui
          siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere,
          congiuntamente con il predetto personale, gli  accertamenti
          e le attivita' investigative  eventualmente  richiesti.  Il
          predetto personale dei servizi centrali e  interprovinciali
          della Polizia di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del
          Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1°  gennaio
          1993, e' assegnato alla D.I.A., nei  contingenti  e  con  i
          criteri e le modalita' determinati con decreto del Ministro
          dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  difesa  e
          delle finanze. 
              5. Al Direttore della Direzione investigativa antimafia
          e' attribuita la responsabilita' generale  delle  attivita'
          svolte dalla D.I.A., delle quali  riferisce  periodicamente
          al Consiglio generale di cui all'art. 107,  e  competono  i
          provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da  parte  della
          D.I.A., delle direttive emanate a norma del  medesimo  art.
          107. 
              6.   Alla   D.I.A.    e'    preposto    un    direttore
          tecnico-operativo scelto  fra  funzionari  appartenenti  ai
          ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
          dirigente superiore, e ufficiali di grado non  inferiore  a
          generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo
          della guardia di finanza, che  abbiano  maturato  specifica
          esperienza  nel  settore  della  lotta  alla   criminalita'
          organizzata.  Il  direttore  della  D.I.A.   riferisce   al
          Consiglio generale di cui all'art.  107  sul  funzionamento
          dei servizi posti  alle  sue  dipendenze  e  sui  risultati
          conseguiti. 
              7. Con gli  stessi  criteri  indicati  al  comma  6  e'
          assegnato  alla  D.I.A.  un  vice  direttore  con  funzioni
          vicarie. 
              8. La D.I.A. si avvale di  personale  dei  ruoli  della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
          della guardia di finanza,  nonche'  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato.   Il
          personale dei ruoli del Corpo di  polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello  Stato  opera  nell'ambito  delle
          articolazioni centrali della  D.I.A.  per  le  esigenze  di
          collegamento con le strutture  di  appartenenza,  anche  in
          relazione a  quanto  previsto  dal  comma  3,  nonche'  per
          l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni  di
          interesse  all'interno  delle  strutture  carcerarie  e  di
          quelle connesse al contrasto  delle  attivita'  organizzate
          per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di
          istituto.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con i Ministri della  giustizia,  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali  e  dell'economia  e  delle
          finanze sono definiti i contingenti di personale del  Corpo
          di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello  Stato
          che opera nell'ambito della D.I.A.,  nonche'  le  modalita'
          attuative di individuazione, di assegnazione e  di  impiego
          del medesimo personale. 
              9.  Il  Ministro  dell'interno,  sentito  il  Consiglio
          generale di cui all'art.  107,  determina  l'organizzazione
          della    D.I.A.    secondo    moduli    rispondenti    alla
          diversificazione  dei  settori  d'investigazione   e   alla
          specificita'  degli  ordinamenti  delle  Forze  di  polizia
          interessate, fermo restando che in ogni caso,  nella  prima
          fase, l'organizzazione e' articolata come segue: 
              a) reparto investigazioni preventive; 
              b) reparto investigazioni giudiziarie; 
              c)   reparto   relazioni   internazionali    ai    fini
          investigativi. 
              10. Alla determinazione del numero e  delle  competenze
          delle divisioni in cui si articolano i reparti  di  cui  al
          comma 9 si provvede con le modalita' e  procedure  indicate
          nell'art. 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981,  n.
          121, e successive  modificazioni  e  integrazioni.  Con  le
          stesse modalita' e procedure si provvede alla  preposizione
          ed assegnazione del personale ai reparti e alle  divisioni,
          secondo principi di competenza tecnico-professionale e  con
          l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari  degli
          uffici predetti di pari livello una sostanziale parita'  ed
          equiordinazione di funzioni, anche mediante il  ricorso  al
          criterio della rotazione degli incarichi.». 
              «Art. 116 (Disposizioni di coordinamento). -  1.  Dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, i  richiami
          alle disposizioni contenute nella legge 27  dicembre  1956,
          n. 1423,  ovunque  presenti,  si  intendono  riferiti  alle
          corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto. 
              2. Dalla data di  cui  al  comma  1,  i  richiami  alle
          disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n.  575,
          ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              3. Dalla data di  cui  al  comma  1,  i  richiami  alle
          disposizioni  contenute  negli  articoli  1,  3  e  5   del
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  1991,  n.  410,
          ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              4. Dalla data di entrata in vigore  delle  disposizioni
          del libro II, capi  I,  II,  III  e  IV,  i  richiami  agli
          articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8  agosto  1994,
          n. 490, nonche'  quelli  alle  disposizioni  contenute  nel
          decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.
          252, e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
          2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti  alle
          corrispondenti   disposizioni   contenute   nel    presente
          decreto.». 
              - Per il testo l'art. 84 del citato decreto legislativo
          n. 159 del 2011, si vedano le note riportate all'art. 2. 
              - Per il testo  degli  articoli  92  e  93  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del  2011,  si  vedano  le  note
          riportate all'art. 5. 

        
      
          
Capo II Disposizioni transitorie e di coordinamento
                               Art. 9 
 
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto  legislativo
  6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano  in
vigore decorsi due mesi dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del primo decreto legislativo  contenente  le  disposizioni
integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5,
e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»; 
    b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma  1,  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; 
    c) decreto del Presidente della  Repubblica  2  agosto  2010,  n.
150.». 

        
                    Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  119  e  120  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 119 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni del
          libro II, capi I, II, III e IV, entrano in  vigore  decorsi
          due  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  sulla   Gazzetta
          Ufficiale  del  primo  decreto  legislativo  contenente  le
          disposizioni integrative e  correttive  adottate  ai  sensi
          degli articoli 1, comma 5, e 2, comma  4,  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136.». 
              «Art. 120 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti
          disposizioni: 
              a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
              b) legge 31 maggio 1965, n. 575; 
              c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4,  convertito  in
          legge 31 marzo 2010, n. 50; 
              d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio  1975,  n.
          152; 
              e) art. 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646; 
              f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della  legge  3  agosto
          1988, n. 327; 
              g) art. 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401; 
              h) art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
              i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991,
          n. 345,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          dicembre 1991, n. 410; 
              l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis  e  110-ter
          del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
              2. A decorrere dalla data di cui all'art. 119, comma 1,
          sono abrogate le seguenti disposizioni: 
              a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; 
              b) decreto del Presidente  della  Repubblica  3  giugno
          1998, n. 252; 
              c) decreto del Presidente  della  Repubblica  2  agosto
          2010, n. 150.». 

        
      
          
Capo II Disposizioni transitorie e di coordinamento
                               Art. 10 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

        
      

14.12.2012
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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