mercoledì 12 dicembre 2012

Disposizioni in materia di caratteristiche di sicurezza aggiuntive delle patenti di guida.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 2012 (GU n. 289 del 12-12-2012 )
Disposizioni in materia di caratteristiche  di  sicurezza  aggiuntive
delle patenti di guida. (12A12940) 

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida» ed, in particolare, gli articoli 22, comma 1, e 28,
comma 1, il quale fissa alla data del 19 gennaio 2013  il  termine  a
decorrere dal quale  le  disposizioni  di  cui  allo  stesso  decreto
legislativo sono applicabili; 
  Visto altresi' l'allegato I, paragrafo 2, lettera b), del  predetto
decreto legislativo che prevede che, con il decreto di cui al  citato
art. 22, comma 1, emanato dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentito il Ministro dell'interno ed  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  ora  Ministro  per   la
pubblica amministrazione e la semplificazione, siano definite  almeno
tre caratteristiche di  sicurezza  aggiuntive,  scelte  tra  le  nove
tecniche indicate nella predetta lettera b), al  fine  di  proteggere
contro le falsificazioni il materiale utilizzato per  le  patenti  di
guida; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  alla  definizione  delle
caratteristiche di sicurezza aggiuntive di cui al citato allegato  I,
paragrafo 2, lettera b), al fine di  poter  avviare  il  processo  di
produzione  delle  relative  patenti  di  guida  entro  la  data   di
applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto  legislativo
18 aprile 2011, n. 59; 
  Sentiti il Ministro dell'interno e  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Caratteristiche di sicurezza aggiuntive 
 
  1. Per finalita' di protezione contro le falsificazioni, le patenti
di guida, conformi al modello armonizzato  in  ambito  UE  e  SEE  da
rilasciarsi a decorrere dal  19  gennaio  2013,  recano  le  seguenti
caratteristiche di sicurezza aggiuntive: 
    a) ologramma su misura; 
    b) inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente; 
    c) caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto; 
    d) inchiostri a variazione cromatica. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 novembre 2012 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia