DECRETO 28 novembre 2012 (GU n. 289 del 12-12-2012 )
Disposizioni in materia di caratteristiche di sicurezza aggiuntive delle patenti di guida. (12A12940)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida» ed, in particolare, gli articoli 22, comma 1, e 28,
comma 1, il quale fissa alla data del 19 gennaio 2013 il termine a
decorrere dal quale le disposizioni di cui allo stesso decreto
legislativo sono applicabili;
Visto altresi' l'allegato I, paragrafo 2, lettera b), del predetto
decreto legislativo che prevede che, con il decreto di cui al citato
art. 22, comma 1, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'interno ed il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, ora Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, siano definite almeno
tre caratteristiche di sicurezza aggiuntive, scelte tra le nove
tecniche indicate nella predetta lettera b), al fine di proteggere
contro le falsificazioni il materiale utilizzato per le patenti di
guida;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione delle
caratteristiche di sicurezza aggiuntive di cui al citato allegato I,
paragrafo 2, lettera b), al fine di poter avviare il processo di
produzione delle relative patenti di guida entro la data di
applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59;
Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;
Decreta:
Art. 1
Caratteristiche di sicurezza aggiuntive
1. Per finalita' di protezione contro le falsificazioni, le patenti
di guida, conformi al modello armonizzato in ambito UE e SEE da
rilasciarsi a decorrere dal 19 gennaio 2013, recano le seguenti
caratteristiche di sicurezza aggiuntive:
a) ologramma su misura;
b) inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente;
c) caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto;
d) inchiostri a variazione cromatica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Roma, 28 novembre 2012
Il vice Ministro: Ciaccia