DECRETO 30 novembre 2012 (GU n. 290 del 13-12-2012 )
Modifiche all'allegato al decreto 8 maggio 2012, concernente i criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada. (12A12944)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012, recante: "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 2012; Considerato che, in fase di prima attuazione del citato decreto, sono emersi alcuni problemi applicativi, per l'inserimento e la verifica, nelle gare d'applato per l'acquisto di autobus e di mezzi pesanti relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, di alcuni criteri tecnici contenuti nelle schede 7 e 8 dell'allegato al decreto su richiamato; Considerata, altresi', la presenza di alcuni errori materiali di redazione nella scheda 6 relativa alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri; Considerata l'urgenza di approntare i necessari correttivi anche al fine di permettere un piu' agevole espletamento delle gare d'appalto per l'acquisto di automezzi pesanti (autobus e mezzi per il trasporto merci); Ritenuto, quindi, necessario procedere ad alcune correzioni all'allegato al citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012; Decreta: Art. 1 All'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012, recante: "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada" sono apportate le seguenti modifiche: nella tabella riportata al punto 6.2.2 (Limiti di emissioni di anidride carbonica), il periodo: "Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate" e' sostituito dal seguente: "Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore o uguale a 3,5 tonnellate"; al punto 6.2.2 (Limiti di emissione di anidride carbonica), il periodo: "Per i veicoli a doppia alimentazione, si devono indicare entrambi i dati di emissioni di CO2 correlati alle due tipologie di alimentazione, poiche' il livello di emissioni di CO2 considerato sara' pari alla relativa media aritmetica.", e' sostituito dal seguente: "Per i veicoli a doppia alimentazione, il livello di emissioni di CO2 considerato sara' pari a quello correlato all'alimentazione da carburante alternativo (metano o GPL)"; al punto 6.3.1 (Costi energetici ed ambientali di esercizio), il periodo: "In relazione ai veicoli a doppia alimentazione, deve essere riportata la media aritmetica dei dati relativi a entrambe le tipologie di alimentazione.", e' sostituito dal seguente: "In relazione ai veicoli a doppia alimentazione, devono essere riportati i dati relativi al carburante alternativo (metano o GPL)"; al punto 7.3.1 (Costi energetici ed ambientali di esercizio) il periodo: "All'offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si assegna un punteggio significativo, almeno pari a 15 punti su 100.", e' sostituito dal seguente: "All'offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si deve assegnare un punteggio significativo."; al punto 8.3.1 (Costi energetici ed ambientali di esercizio) il periodo: "All'offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si assegna un punteggio significativo, almeno pari a 15 punti su 100.", e' sostituito dal seguente: "All'offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si deve assegnare un punteggio significativo."; al punto 8.1 (Oggetto dell'appalto) il testo della nota n. 12 che recita: "Sono ricompresi, fra le merci, i rifiuti" va sostituita con la seguente nota: "Fra le merci, non sono compresi i rifiuti". Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2012 Il Ministro: Clini
14.12.2012 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 11:26:12 | ||||