Cassazione Civile, sentenza del 3 ottobre 2012
Nel
caso di notifica a soggetto irreperibile, la cartella di pagamento è
nulla se l’Ufficiale giudiziario deposita la copia dell’atto presso un
ufficio decentrato della Casa Comunale.
La sentenza. Lo ha sancito la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza numero 16817, depositata ieri, 3 ottobre 2012.
Il caso. L’ente riscossore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del Tribunale di Palermo che, nell’ambito del giudizio promosso ex art. 22 L. n. 689/81 da una S.p.a. relativamente a un’ordinanza di ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative per plurime violazioni del CdS, rigettava il gravame e, per l’effetto, confermava la decisione del giudice di prime cure, di accoglimento dell’opposizione proposta per aver dichiarato la nullità della notifica delle cartelle di pagamento. Con l’unico motivo di ricorso, il concessionario ha lamentato la violazione dell’art. 140 c.p.c.
Notifica a soggetto irreperibile. Giova rammentare che, ai sensi della citata disposizione di legge, la notifica si considera perfezionata quando l’Ufficiale giudiziario attesti di aver depositato copia dell’atto nella Casa Comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affisso avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del notificando e avergliene dato notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Il principio di diritto. Ebbene, la Sesta Sezione Civile della Cassazione ha ritenuto la censura mossa dal ricorrente infondata. Gli Ermellini hanno osservato che nel caso di specie l’Ufficiale giudiziario ha provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali nelle forme della notifica agli irreperibili, depositando i plichi presso un ufficio periferico del Comune di Palermo, con ciò contravvenendo al dettato normativo. Infatti “l’art. 140 c.p.c. parla esclusivamente di ‘casa comunale’, usando quindi una terminologia precisa, insuscettibile di estensione a diversi ‘luoghi’ e pertanto, anche in applicazione del principio che le formalità dei procedimenti notificatori nei quali la notifica non avviene direttamente al notificando devono essere rispettate rigorosamente, non può che concludersi per la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento (non altrimenti sanate)”. [in tal senso anche Cass. 3 febbraio 1993, n. 1321]. Insomma, un ufficio comunale periferico non può sostituire la Casa Comunale che rappresenta la sede dell’ente locale nei confronti dei terzi e costituisce il luogo degli atti comunali e degli organi che li deliberano.
Condanna alle spese. Alla stregua di quanto sopra, gli Ermellini hanno respinto il ricorso, condannando l’ente riscossore al pagamento delle spese di lite.
La sentenza. Lo ha sancito la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza numero 16817, depositata ieri, 3 ottobre 2012.
Il caso. L’ente riscossore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del Tribunale di Palermo che, nell’ambito del giudizio promosso ex art. 22 L. n. 689/81 da una S.p.a. relativamente a un’ordinanza di ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative per plurime violazioni del CdS, rigettava il gravame e, per l’effetto, confermava la decisione del giudice di prime cure, di accoglimento dell’opposizione proposta per aver dichiarato la nullità della notifica delle cartelle di pagamento. Con l’unico motivo di ricorso, il concessionario ha lamentato la violazione dell’art. 140 c.p.c.
Notifica a soggetto irreperibile. Giova rammentare che, ai sensi della citata disposizione di legge, la notifica si considera perfezionata quando l’Ufficiale giudiziario attesti di aver depositato copia dell’atto nella Casa Comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affisso avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del notificando e avergliene dato notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Il principio di diritto. Ebbene, la Sesta Sezione Civile della Cassazione ha ritenuto la censura mossa dal ricorrente infondata. Gli Ermellini hanno osservato che nel caso di specie l’Ufficiale giudiziario ha provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali nelle forme della notifica agli irreperibili, depositando i plichi presso un ufficio periferico del Comune di Palermo, con ciò contravvenendo al dettato normativo. Infatti “l’art. 140 c.p.c. parla esclusivamente di ‘casa comunale’, usando quindi una terminologia precisa, insuscettibile di estensione a diversi ‘luoghi’ e pertanto, anche in applicazione del principio che le formalità dei procedimenti notificatori nei quali la notifica non avviene direttamente al notificando devono essere rispettate rigorosamente, non può che concludersi per la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento (non altrimenti sanate)”. [in tal senso anche Cass. 3 febbraio 1993, n. 1321]. Insomma, un ufficio comunale periferico non può sostituire la Casa Comunale che rappresenta la sede dell’ente locale nei confronti dei terzi e costituisce il luogo degli atti comunali e degli organi che li deliberano.
Condanna alle spese. Alla stregua di quanto sopra, gli Ermellini hanno respinto il ricorso, condannando l’ente riscossore al pagamento delle spese di lite.