DECRETO 18 luglio 2012 (GU n. 232 del 4-10-2012 )
Recepimento della direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilita'. (12A10508)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con il IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ed IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «nuovo codice della strada», che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 del nuovo codice della strada, che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di norme costruttive e funzionali, nonche' in materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art., 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2001, n.141, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori agricoli immessi sul mercato in regime di flessibilita', pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 settembre 2011, n. L 246; Vista la rettifica della direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 settembre 2011, n. L 254; Vista la rettifica della direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2011, n. L 322; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE, e successive modificazioni, e' modificato come segue: a) all'art. 1, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti trattini: " - «schema di flessibilita'»: la procedura di esenzione tramite la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti permette l'immissione sul mercato e l'entrata in servizio di un numero limitato di trattori secondo i requisiti fissati dall'art. 3-bis; - «categoria di motori»: la classificazione di motori, che combina la gamma di potenza con la fase dei valori limite di emissione allo scarico; - «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un trattore o di un motore, affinche' sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attivita' commerciale; - « immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato di un trattore o di un motore; - «entrata in servizio»: il primo uso nell'Unione europea, conforme allo scopo per cui e' stato progettato, di un trattore o di un motore. Si considera come data di entrata in servizio la data di immatricolazione, se del caso, o di immissione sul mercato.»; b) l'art. 3-bis e' sostituito da seguente: « Art. 3-bis. 1. In deroga all'art. 3, commi 1 e 2, si dispone che, su richiesta di un costruttore di trattore ed a condizione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia concesso il relativo permesso per l'immissione sul mercato, in conformita' alle procedure definite nell'allegato IV, un numero limitato di trattori dotati di motori omologati in conformita' ai requisiti della fase relativa ai limiti di emissione immediatamente precedente a quella applicabile, possa entrare in servizio. 2. Il regime di flessibilita' inizia quando una data fase diventa applicabile ed esso ha la medesima durata della fase stessa. Il regime di flessibilita', conformemente a quanto disposto al punto 1.2 dell'allegato IV, e' tuttavia limitato alla durata della fase III B ovvero a tre anni, ove non esista una fase successiva.»; c) l'allegato IV e' sostituito dal testo di cui all'allegato del presente decreto, che ne fa parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2012 p.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ciaccia Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Catania Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2012 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 12, foglio n. 41
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico