giovedì 4 ottobre 2012

Applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 luglio 2012 (GU n. 232 del 4-10-2012 )
Recepimento della direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE
per quanto riguarda l'applicazione a trattori a  carreggiata  stretta
di fasi entro cui fissare i limiti di emissione. (12A10497) 

 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                                 ed 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
   Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
recante: «Nuovo codice della strada», che  delega  i  Ministri  della
Repubblica a recepire, secondo  le  competenze  loro  attribuite,  le
direttive  comunitarie  concernenti  le  materie  disciplinate  dallo
stesso codice; 
  Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 del nuovo codice della strada che
stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti,  ora  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e con il Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio,  in  materia  di  norme  costruttive  e
funzionali,  nonche'  in  materia  di  emissioni  inquinanti,   delle
macchine agricole; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007», che ha istituito  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, di recepimento della  direttiva  2000/25/CE  relativa  a
misure  contro  l'emissione  di  inquinanti  gassosi  e   particolato
inquinante  prodotti  dai  motori  destinati  alla  propulsione   dei
trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva
74/150/CEE,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla   Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE  relativa
all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi
e delle  macchine  intercambiabili  trainate,  nonche'  dei  sistemi,
componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e di abrogazione della
direttiva  74/150/CEE,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile   2005,   e   successive
modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2011/87/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva  2000/25/CE
per quanto riguarda l'applicazione a trattori a  carreggiata  stretta
di fasi entro cui fissare i limiti  di  emissione,  pubblicata  nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 301 del 18 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011,  a  mezzo  del
quale sono state delegate al  Sottosegretario  di  Stato  le  materie
relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  serie
generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, che  attribuisce  al  predetto
Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro; 
 
                               Adotta 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo 
 
  1. Il decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione  2
maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE, e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' modificato come segue: 
    a) all'art. 4, dopo il comma 7, inserire il  seguente:  «  7-bis.
Per i trattori appartenenti alle  categorie  T2,  T4.1  e  C2,  quali
definite, rispettivamente, al capitolo A, lettera A, punto 1, secondo
trattino, al capitolo B,  appendicel,  parte  I,  punto  1.1.,  e  al
capitolo A, lettera A, punto 2,  dell'allegato  II  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  19  novembre  2004,  e
successive modificazioni, ed  equipaggiati  con  motori  appartenenti
alle categorie da L a R, le date stabilite al comma 2, lettere d)  ed
e) ed al comma 3 sono posticipate di tre anni. Fino a tali  date,  si
continuano ad applicare i requisiti  della  fase  III  A  di  cui  al
presente decreto.» 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 luglio 2012 
 
         p.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                               Ciaccia 
 
 
     Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
                               Catania 
 
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
                                Clini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2012 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio registro n. 12, foglio n. 39