La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 19 giugno – 20 settembre 2012, n. 15966, ribadisce un concetto oramai consolidato e cioè che:
"In
tema, di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa
piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal
pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun
margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla
provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni
delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai
giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti
avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi
apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l’occasionale percezione
sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi
verificare e controllare secondo un metro obiettivo (v., sul punto, Cass.,
sentt, n. 23622 e n. 20441 del 2006, n. 17106 del 2002).
"La prosecuzione della marcia del veicolo nonostante la lanterna semaforica emetta luce rossa non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell'agente accertatore; pertanto, se dagli atti di causa non emergono sufficienti elementi per ipotizzare un errore materiale da parte del verbalizzante, e nell'assenza di una querela di falso, deve attribuirsi pieno valore probatorio al verbale dallo stesso redatto".