venerdì 21 settembre 2012

Verbale C.d.S. valido fino a querela di falso


La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 19 giugno – 20 settembre 2012, n. 15966, ribadisce un concetto oramai consolidato e cioè che:

"In tema, di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (v., sul punto, Cass., sentt, n. 23622 e n. 20441 del 2006, n. 17106 del 2002).

"La prosecuzione della marcia del veicolo nonostante la lanterna semaforica emetta luce rossa non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell'agente accertatore; pertanto, se dagli atti di causa non emergono sufficienti elementi per ipotizzare un errore materiale da parte del verbalizzante, e nell'assenza di una querela di falso, deve attribuirsi pieno valore probatorio al verbale dallo stesso redatto".
Mario Serio
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