[doc. web n. 1923293]
Trattamento di dati personali mediante sistemi di localizzazione - 1° agosto 2012
Registro dei provvedimenti
n. 134 del 1° agosto 2012
n. 134 del 1° agosto 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA
riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente,
della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, e della dott.ssa
Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e
del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
VISTA
la segnalazione con la quale XY e KW, guardie giurate dipendenti di
Vigilanza Giurata s.r.l., lamentano l'illiceità del trattamento di dati
personali a sé riferiti effettuato mediante il sistema di localizzazione
dei veicoli aziendali in essere presso la menzionata società;
ESAMINATA la documentazione acquisita agli atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO
1. Trattamento di dati personali mediante sistemi di localizzazioneXY
e KW, guardie giurate dipendenti di Vigilanza Giurata s.r.l., hanno
segnalato presunti profili di violazione della disciplina di protezione
dei dati personali in relazione all'avvenuta installazione, a bordo di
alcuni autoveicoli in dotazione alla società, di un sistema di
localizzazione.
In
particolare i segnalanti, lamentando la mancata richiesta da parte della
società di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice e
l'inidoneità dell'informativa dalla medesima fornita, hanno
rappresentato che, in relazione al sistema installato, la società
avrebbe messo a parte i dipendenti mediante l'affissione nella bacheca
aziendale di una comunicazione di servizio (avvenuta il 20 febbraio
2010) nella quale si specificava di aver installato "su tutte le
autovetture di servizio il localizzatore satellitare al fine di offrire a
tutti maggiore sicurezza e di poter essere sempre in grado di rilevare,
in caso di incidente stradale e in caso di furto, l'esatta ubicazione
degli automezzi di servizio". Di tale comunicazione non sarebbe stato
messo a parte KW.
Quale
ulteriore profilo di illiceità nel trattamento veniva segnalata
l'inosservanza dell'art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300, sull'assunto che i
dispositivi installati consentirebbero un controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.
2. Le osservazioni della società e gli accertamenti effettuati
2.1.
Con nota del 18 maggio 2011 (inviata anche ai segnalanti, per eventuali
controdeduzioni, che non risultano essere pervenute all'Autorità), il
rappresentante della società, in relazione alla vicenda oggetto di
segnalazione, ha dichiarato che:
a. il sistema di rilevazione della posizione geografica si basa su "una semplice scheda M2M (machine to machine)" che "non permette nessun tipo di trasferimento dati video o audio ma solo un semplice input, rilevato dalla centrale operativa, che accende una spia luminosa su di una carta geografica indicando l'esatto posizionamento del veicolo";b. esclusivamente il presidente della società, mediante apposite credenziali, è in grado di attivare il sistema di localizzazione "solo nell'eventualità in cui [dovesse essere perso] il contatto con una pattuglia per oltre trenta minuti";c. "gli operatori della centrale operativa sono costantemente in contatto radio/telefonico con le guardie" ed allertano in caso di necessità il presidente della società affinché proceda alla localizzazione della pattuglia;d. il dispositivo, al tempo non utilizzato, "non ha carattere continuativo [e] non ha alcun tipo di memoria";e. "i dipendenti residenti a Corato hanno avuto la comunicazione dell'installazione affissa in bacheca per due mesi; i dipendenti residenti ad Andria hanno avuto la comunicazione brevi manu e hanno firmato per presa visione";f. il trattamento è stato notificato al Garante, come peraltro risulta dal registro dei trattamenti, in data 16 agosto 2010.
2.2.
Le circostanze appena riferite sono state confermate dagli accertamenti
in loco effettuati il 28 marzo 2012 tramite la Guardia di Finanza, dai
quali è risultato che:
g. "il sistema non consente la visualizzazione in tempo reale degli spostamenti dei veicoli dotati di rilevatore. L'unica informazione che si evince dall'interrogazione al sistema sono le coordinate geografiche del punto esatto in cui è ubicata l'autovettura nel preciso momento in cui viene effettuata la comunicazione ovvero il collegamento";h. l'informativa ai dipendenti (il cui contenuto corrisponde a quello riferito nella segnalazione) ha formato oggetto di affissione in bacheca; di essa risulta aver preso visione XY (avendo sottoscritto il testo affisso dalla società), mentre KW non ne avrebbe preso conoscenza perché "non frequenta la sede legale della società non prendendo pertanto visione delle comunicazioni affisse nella bacheca societaria".
3. Profili di illiceità del trattamento
3.1.
La segnalazione ha ad oggetto il trattamento di dati personali
effettuato per il tramite di sistemi di localizzazione basati su "una
semplice scheda M2M (machine to machine)", installata a bordo di
autoveicoli aziendali.
La
società, attraverso il sistema di cui si è dotata – che consente la
localizzazione di veicoli di servizio in caso di necessità – tratta dati
personali dei dipendenti (segnatamente la loro possibile posizione),
essendo le informazioni relative alla posizione del veicolo associabili
ad altri dati (nel caso di specie, quelli relativi al conducente cui il
mezzo risulta assegnato o ai componenti della pattuglia con la quale il
personale della sala operativa è in contatto), sì da rendere
riconducibile la fattispecie concreta all'art. 4, comma 1, lett. b), del
Codice.
3.2. Con
riferimento ai profili lamentati nella segnalazione, dalle risultanze
istruttorie emerge che la società non ha preventivamente fornito
un'idonea informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 in ordine
al trattamento, essendosi limitata a rendere note, in modo
approssimativo, le finalità del trattamento e, indirettamente, il
titolare dello stesso mediante le menzionate comunicazioni di servizio.
Nessun riferimento è in queste ultime contenuto in relazione ad altri
elementi che, in base al menzionato art. 13 del Codice, devono esse
comunicati, con particolare riferimento a quelli indicati alle lett. d)
ed e).
Peraltro, in base al
principio di correttezza del trattamento (art. 11, comma 1, lett. a),
del Codice), l'informazione fornita ai dipendenti dovrebbe essere in
grado di mettere in condizione gli interessati di comprendere
compiutamente le "modalità" e le circostanze rilevanti del trattamento
che li riguarda, con una più chiara descrizione del funzionamento del
sistema installato, dei casi nei quali lo stesso può essere attivato e
dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati. A tal fine, il
titolare del trattamento, dovrebbe pertanto provvedere alla
formalizzazione ed alla comunicazione agli interessati di un apposito
protocollo nel quale siano specificati i casi e le procedure di
attivazione di tale meccanismo.
Inoltre,
in ragione delle modalità comunicative utilizzate, non è stata offerta
la prova che tutti i dipendenti siano stati adeguatamente informati,
risultando al contrario confermato che non sono state adottate opportune
misure affinché uno dei segnalanti (che si è dichiarato non frequentare
abitualmente la sede della società) venisse compiutamente informato
circa il trattamento che la società ha inteso intraprendere.
Al
riguardo, va pertanto prescritto alla società di fornire ai propri
dipendenti una completa informativa circa il trattamento in esame, prima
dell'inizio del trattamento, riservandosi, questa Autorità, ogni
valutazione in ordine all'eventuale applicazione della sanzione di cui
all'art. 161 del Codice. Tenuto inoltre conto delle prescrizioni
formulate dal Garante al punto 4 del Provv. 4 ottobre 2011, n. 370 (doc.
web n. 1850581),
deve prescriversi alla società di collocare all'interno dei veicoli
vetrofanie recanti la dizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE" o
comunque un avviso ben visibile che segnali la possibilità di
geolocalizzare il veicolo, anche avvalendosi del modello riportato in
fac-simile nell'allegato 1 del menzionato provvedimento.
3.3.
Deve altresì rilevarsi che il trattamento in esame persegue finalità
di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, essendo lo stesso utilizzato –
in base alle dichiarazioni rese, della cui veridicità si può essere
chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 168 del Codice – in caso di
perdita del contatto con la pattuglia per un predeterminato intervallo
temporale, nonché al fine individuare la posizione del veicolo nel caso
in cui lo stesso risulti rubato. Come, peraltro, confermato
dall'accertamento svolto dal nucleo speciale della Guardia di Finanza,
per le caratteristiche e le modalità di funzionamento, il sistema
descritto non consente la visualizzazione in tempo reale degli
spostamenti dei veicoli sui quali è installato, non è operativo in
maniera continuativa, né attiva alcun tipo di memoria. Occorre,
pertanto, tenere presente che le finalità dell'istallazione del sistema
di geolocalizzazione sono legate alla tutela della sicurezza e
incolumità dei dipendenti della Vigilanza privata s.r.l. e che il
titolare del trattamento ha regolarmente notificato al Garante
l'istallazione di tale dispositivo (registro delle notificazioni n.
2010081200168469).
Il
sistema di localizzazione in uso può quindi contribuire al conseguimento
delle legittime finalità che la società dichiara di perseguire e ad
incrementare la sicurezza delle persone (anche in ragione di quanto
previsto, in particolare, dagli artt. 15, comma 1, lett. c), e 18, comma
1, lett. f), del d.lg. n. 81/2008), considerata altresì la peculiare
attività svolta dalle guardie giurate e la loro eventuale
partecipazione, nei limiti previsti dalla legge, allo svolgimento di
servizi di "sicurezza complementare".
Nondimeno,
l'impiego di tali strumenti deve comunque avvenire nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali. Occorre, infatti,
rilevare che il sistema installato consente di monitorare – ancorché
non in modo continuo – la posizione del veicolo e, quindi,
indirettamente, del lavoratore cui lo stesso è assegnato (o dei
lavoratori facenti parte di una pattuglia presenti sullo stesso) sì che,
in caso di sua attivazione, è possibile al datore di lavoro controllare
a distanza la posizione del lavoratore interessato. A tal proposito,
tra l'altro, non emerge che la società abbia proceduto agli adempimenti
necessari ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, così
come richiamato dall'art. 114 del codice.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1 lett. c), del Codice, prescrive a Vigilanza Giurata s.r.l., all'esito dell'eventuale definizione degli adempimenti di cui all'art. 4 della l. n. 300/1970, di fornire ai lavoratori una compiuta informativa ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a) e 13 del Codice con riguardo al trattamento dei dati personali effettuati mediante il sistema di localizzazione, nonché di collocare all'interno dei veicoli aziendali vetrofanie recanti la dizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE" o comunque un avviso ben visibile che segnali la possibilità di geolocalizzare il mezzo, anche avvalendosi del modello riportato in fac-simile nell'allegato 1 del provvedimento del 4 ottobre 2011, n. 370;b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a Vigilanza Giurata s.r.l.,di dare riscontro a questa Autorità degli adempimenti effettuati in conformità alle prescrizioni contenute nella precedente lett. a) entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione del presente provvedimento.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 1° agosto 2012
IL PRESIDENTE
Soro
Soro
IL RELATORE
Iannini
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Busia