Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione ex INPDAP
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione ex INPDAP
Roma, 14/09/2012
Circolare n. 112
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Allegati n.1
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OGGETTO: | Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. |
SOMMARIO: | Disposizioni per applicazione del tasso degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. |
L’art.30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
602 dispone l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dalla notifica della
cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi
annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 giugno 2011, con effetto dal 01/11/2011 detta misura era stata fissata al 5,0243% in ragione annuale.
Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora venga fissato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento prot. 2012/104609 del 17/07/2012 ha disposto la riduzione dell’attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,5504% in ragione annuale.
La variazione decorre dal 1° ottobre 2012.
Si rammenta che il comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n.388, stabilisce che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46.
Pertanto, anche per tale fattispecie, la nuova misura trova applicazione a partire dal 1° ottobre 2012.
Allegato N.1Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 giugno 2011, con effetto dal 01/11/2011 detta misura era stata fissata al 5,0243% in ragione annuale.
Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora venga fissato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento prot. 2012/104609 del 17/07/2012 ha disposto la riduzione dell’attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,5504% in ragione annuale.
La variazione decorre dal 1° ottobre 2012.
Si rammenta che il comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n.388, stabilisce che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46.
Pertanto, anche per tale fattispecie, la nuova misura trova applicazione a partire dal 1° ottobre 2012.
Il Direttore Generale | ||
Nori |
Prot. 2012/104609
Fissazione della
misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo
ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,
n. 602
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni
conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1.
Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo.
1.1 A decorrere dal 1° ottobre
2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle
somme iscritte a ruolo sono
determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale.
1.2 Il presente provvedimento è
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi e per gli effetti dell’art.
1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Motivazioni
L’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
prevede che, decorsi sessanta
giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme
iscritte a ruolo, escluse le
sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire
dalla data della notifica della
cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al
tasso determinato annualmente con
decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata
disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia,
con provvedimento del 22 giugno
2011, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2011, al
5,0243 per cento in ragione
annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle
ipotesi di ritardato pagamento
delle somme iscritte a ruolo.
Considerato che, come detto,
l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso
di interesse in questione, è
stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 12 Aprile
2012, ha stimato al 4,5504% la
media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo
1.1.2011-31.12.2011.
Il presente provvedimento fissa,
dunque, con effetto dal 1°ottobre 2012, al 4,5504 per
cento in ragione annuale, la
misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di
ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602.
Riferimenti
normativi
a)Attribuzioni
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle
Entrate (art. 5, comma 1)
b)Disciplina
degli interessi di mora
Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Provvedimento Direttoriale 22
giugno 2011
c)Disposizioni
relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti della
pubblica
amministrazione
Decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (artt. 4, 14 e 16)
Roma, 17 luglio 2012
Attilio Befera