domenica 16 settembre 2012

Pubblica amministrazione: interessi di mora per ritardato pagamento somme iscritte a ruolo

INPS – circolare 14 settembre 2012 n. 112
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione ex INPDAP
Roma, 14/09/2012
Circolare n. 112
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Misura  degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

SOMMARIO: Disposizioni per applicazione del tasso degli interessi di mora per  ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
L’art.30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 dispone l’applicazione degli interessi di  mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 giugno 2011, con effetto dal 01/11/2011 detta misura era  stata fissata al 5,0243% in ragione annuale.

Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli  interessi di mora venga fissato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento prot. 2012/104609 del 17/07/2012 ha disposto la riduzione dell’attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,5504% in ragione annuale.

La variazione decorre dal 1° ottobre 2012.

Si rammenta che il comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n.388, stabilisce che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46.
Pertanto, anche per tale fattispecie, la nuova misura trova applicazione a partire dal 1° ottobre 2012.

Il Direttore Generale
Nori

Allegato N.1
 
Prot. 2012/104609
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo.
1.1 A decorrere dal 1° ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle
somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale.
1.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Motivazioni
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme
iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire
dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al
tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia,
con provvedimento del 22 giugno 2011, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2011, al
5,0243 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle
ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso
di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 12 Aprile
2012, ha stimato al 4,5504% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo
1.1.2011-31.12.2011.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1°ottobre 2012, al 4,5504 per
cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602.
Riferimenti normativi
a)Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)
b)Disciplina degli interessi di mora
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Provvedimento Direttoriale 22 giugno 2011
c)Disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti della
pubblica amministrazione
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 4, 14 e 16)
Roma, 17 luglio 2012
Attilio Befera