E’ stata pubblicata sul B.U.R.L. 3 agosto 2012 n. 31 ed è in vigore dal 4 agosto, la legge con la quale la Regione Lombardia ha inteso apportare numerose, significative, modifiche e integrazioni alla L.R.29 settembre 2012 n. 17, recante norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto.
La legge regionale prevede, tra l’altro,:
- la promozione di politiche educative, formative, azioni informative finalizzate alla sensibilizzazione sui temi correlati alla gestione dell’amianto;
- la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto;
- la promozione, in collaborazione con le province, della sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici;
- la facoltà dei comuni, nel
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese
che si occupano di smaltimento e rimozione dell’amianto, di stipulare
convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine
della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti
contenenti amianto;
- politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti,
colpiti da malattie asbesto correlate, attraverso anche l’istituzione
di un fondo per le politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti
ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate e l’attuazione di un
programma di sorveglianza sanitaria di tali soggetti attraverso le Unità
operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) o il dipartimento
oncologico provinciale competente;
- il censimento degli impianti,
degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto
o di materiali contenenti amianto, effettuato dall’ASL in
collaborazione con le province e i comuni;
- l’individuazione nel PRAL (Piano Regionale Ambanto Lombardia) delle linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell’amianto;
- la promozione, in collaborazione con
le province, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per
lo smaltimento dell’amianto;
- un’apposita sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00 per mancata comunicazione alla ASL ex art. 6, co. 1,
L.R. n. 17/2003 da parte dei soggetti proprietari pubblici e privati
della presenza di amianto o di materiali contenenti amianto negli
edifici, impianti o altri luoghi o mezzi di pertinenza (il co.
1 art. 6 prevede, in particolare, l’obbligo dei prorpietari a) per
edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di
materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all’ASL
competente per territorio, qualora non già effettuato; b) per mezzi di
trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti
amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla
amministrazione provinciale tale presenza).
Le sanzioni saranno operative a partire da febbraio 2013.
Riportiamo il testo integrale della L.R. Lombardia 31 luglio 2012 n. 14 in epigrafe nonché il testo della L.R. n. 17/2003, con le modifiche e integrazioni segnalate in carattere rosso.
* * *
Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 17/2003)
1. All’articolo 1 della legge
regionale 29 settembre 2003 n. 17 (Norme per il risanamento
dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 2 è così sostituita:
‘c) la promozione di iniziative di
educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza
dell’amianto, anche attraverso il coinvolgimento delle Aziende sanitarie
locali (ASL) e dei medici di medicina generale;’;
b) dopo la lettera c) del comma 2 sono inserite le seguenti:
‘c bis) la promozione di politiche di
sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti all’amianto, colpiti
da malattie asbesto correlate;
c ter) la conoscenza epidemiologica e
prevenzionale nella popolazione e la sorveglianza sanitaria dei soggetti
ex esposti a fibre d’amianto;
c quater) la formazione e
l’aggiornamento degli operatori delle ASL, dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente della Lombardia (ARPA) e delle imprese che si
occupano di attività di bonifica e smaltimento dell’amianto;
c quinquies) la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto.’;
c quinquies) la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto.’;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
’2 bis. La Regione favorisce la
rimozione dell’amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto
con materiali e sistemi ecologici. In particolare promuove, in
collaborazione con le province, la sostituzione delle coperture in
eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari
fotovoltaici.
2 ter. In attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti e al fine di limitare il trasporto di rifiuti pericolosi, la Regione Lombardia, attraverso i propri strumenti di pianificazione e programmazione, stabilisce criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) provenienti dalla rimozione sul territorio regionale presso impianti lombardi.’.
2 ter. In attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti e al fine di limitare il trasporto di rifiuti pericolosi, la Regione Lombardia, attraverso i propri strumenti di pianificazione e programmazione, stabilisce criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) provenienti dalla rimozione sul territorio regionale presso impianti lombardi.’.
Art. 2
(Integrazioni alla l.r. 17/2003 in materia di politiche di sostegno)
1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 17/2003 è inserito il seguente:
‘Art. 1 bis
(Politiche di sostegno)
1. La Regione promuove politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.
2. E’ istituito un fondo per le politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.
3. La Regione attua il programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti attraverso le Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) o il dipartimento oncologico provinciale competente, in una sede adeguata e prossima alle aree di cui al comma 5.
4. Per accedere alla sorveglianza sanitaria di cui al comma 3, il soggetto ex esposto si rivolge alla ASL di appartenenza oppure esprime, nella richiesta di riconoscimento di benefici previdenziali o assicurativi presentata all’INAIL, il consenso per la segnalazione all’ASL del proprio nominativo.
5. La Giunta regionale individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall’esposizione all’amianto.’.
(Politiche di sostegno)
1. La Regione promuove politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.
2. E’ istituito un fondo per le politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.
3. La Regione attua il programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti attraverso le Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) o il dipartimento oncologico provinciale competente, in una sede adeguata e prossima alle aree di cui al comma 5.
4. Per accedere alla sorveglianza sanitaria di cui al comma 3, il soggetto ex esposto si rivolge alla ASL di appartenenza oppure esprime, nella richiesta di riconoscimento di benefici previdenziali o assicurativi presentata all’INAIL, il consenso per la segnalazione all’ASL del proprio nominativo.
5. La Giunta regionale individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall’esposizione all’amianto.’.
Art. 3
(Modifica all’articolo 2 della l.r. 17/2003)
1. All’articolo 2 della l.r. 17/2003è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
’4 bis. I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e
rimozione dell’amianto, possono stipulare convenzioni con le imprese di
ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di
piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.’.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 17/2003)
1. All’articolo 4 della l.r. 17/2003sono apportate le seguenti modifiche:
a) il numero 1) della lettera a) del comma 1 è così sostituito:
’1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi
di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto,
effettuato dall’ASL in collaborazione con le province e i comuni.
L’aggiornamento delle stime dei quantitativi di amianto presente sul
territorio regionale avviene con cadenza annuale;’;
Art. 5
(Integrazioni alla l.r. 17/2003 in materia di sanzioni e controlli)
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 17/2003 è inserito il seguente:
‘Art. 8 bis
(Sanzioni e controlli)
1. La mancata comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale.
3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell’amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all’ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l’ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.’.
(Sanzioni e controlli)
1. La mancata comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale.
3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell’amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all’ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l’ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.’.
Art. 6
(Modifica all’articolo 9 della l.r. 17/2003)
1. All’articolo 9 della l.r. 17/2003 è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
’2 bis. All’introito delle somme provenienti alla Regione dalle
sanzioni previste all’articolo 8 bis, si provvede con l’UPB 3.4.10
‘Introiti diversi’, iscritta allo stato di previsione delle entrate del
bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.
2 ter. Alle spese per le azioni informative di cui all’articolo 8, comma 3 si provvede con le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 8 bis.
2 quater. Per i restanti oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2012 la spesa di € 1.000.000,00.
2 quinquies. Agli oneri di cui al comma 2 quater, si fa fronte mediante riduzione di competenza e di cassa dell’UPB 4.2.3.211 ‘Fondo per altre spese di investimento’ iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.
2 sexies. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.1.3.393 ‘Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente’ è incrementata di € 1.000.000,00.’.
2 ter. Alle spese per le azioni informative di cui all’articolo 8, comma 3 si provvede con le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 8 bis.
2 quater. Per i restanti oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2012 la spesa di € 1.000.000,00.
2 quinquies. Agli oneri di cui al comma 2 quater, si fa fronte mediante riduzione di competenza e di cassa dell’UPB 4.2.3.211 ‘Fondo per altre spese di investimento’ iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.
2 sexies. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.1.3.393 ‘Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente’ è incrementata di € 1.000.000,00.’.
Art. 7
(Norma transitoria)
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
*
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 29-09-2003 – REGIONE LOMBARDIA - 29/09/2003 , n. 17 - B.U.R. 03/10/2003 , n.40Intero provvedimento
Epigrafe
NORME PER IL RISANAMENTO DELL’AMBIENTE, BONIFICA E SMALTIMENTO DELL’AMIANTO.
Art.1
(Finalità)
1. La presente legge attua le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257
(Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) in
osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994
(Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione,
di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini
della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto), estendendo il campo
di intervento anche all’amianto in matrice compatta.
2. Sono obiettivi della presente legge:
a) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto al !’inquinamento da fibre di amianto;
b) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall’amianto;
c) la promozione di
iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la
presenza dell’amianto, anche attraverso il coinvolgimento delle Aziende
sanitarie locali (ASL) e dei medici di medicina generale;
c bis) la promozione di
politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti
all’amianto, colpiti da malattie asbesto correlate;
c ter) la conoscenza
epidemiologica e prevenzionale nella popolazione e la sorveglianza
sanitaria dei soggetti ex esposti a fibre d’amianto;
c quater). la formazione e
l’aggiornamento degli operatori delle ASL, dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente della Lombardia (ARPA) e delle imprese che si
occupano di attività di bonifica e smaltimento dell’amianto;
c quinquies) .la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto.
2 bis. La Regione favorisce
la rimozione dell’amianto e la sostituzione di manufatti contenenti
amianto con materiali e sistemi ecologici. In particolare promuove, in
collaborazione con le province, la sostituzione delle coperture in
eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari
fotovoltaici.
2 ter. In attuazione dei
principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti e al
fine di limitare il trasporto di rifiuti pericolosi, la Regione
Lombardia, attraverso i propri strumenti di pianificazione e
programmazione, stabilisce criteri atti ad assicurare lo smaltimento o
il trattamento di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA)
provenienti dalla rimozione sul territorio regionale presso impianti
lombardi.
Art.1 bis
(Politiche di sostegno)
1. La Regione promuove politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.
2. E’ istituito un fondo per
le politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti,
colpiti da malattie asbesto correlate.
3. La Regione attua il
programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti attraverso
le Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) o il
dipartimento oncologico provinciale competente, in una sede adeguata e
prossima alle aree di cui al comma 5.
4. Per accedere alla
sorveglianza sanitaria di cui al comma 3, il soggetto ex esposto si
rivolge alla ASL di appartenenza oppure esprime, nella richiesta di
riconoscimento di benefici previdenziali o assicurativi presentata
all’INAIL, il consenso per la segnalazione all’ASL del proprio
nominativo.
5. La Giunta regionale
individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di
mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro
regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati
dall’esposizione all’amianto
Art.2
(Bonifica di piccoli quantitativi di amianto)
1. In osservanza del d.P.R. 8 agosto 1994 sono erogati contributi a
fondo perduto ai comuni per il risanamento dell’ambiente mediante
bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, ovvero inferiori a
metri quadrati trenta e a chilogrammi quattrocentocinquanta.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d’intesa con la
competente commissione consiliare in sede di prima approvazione, approva
il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di
bonifica di cui al comma l.
3. I comuni istituiscono un catasto dei siti da bonificare,
individuando e censendo all’interno del proprio territorio l’esistenza
di micro discariche di amianto; il censimento è effettuato anche con
l’ausilio dell’ASL e dell’ARPA.
4. I comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto.
4 bis. I comuni, nel rispetto
dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si
occupano di smaltimento e rimozione dell’amianto, possono stipulare
convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine
della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti
contenenti amianto.
5. In attuazione dell’articolo l, la Regione prevede contributi da erogare alle seguenti categorie:
a) soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di
materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad
abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di
attività artigianali di tipo familiare;
b) comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) i criteri e le priorità per l’ammissione ai contributi;
b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;
d) i criteri per la determinazione dell’ammissibilità dei contributi;
e) i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che
espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi
di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni
beneficiari dei contributi;
f) i criteri per l’eventuale revoca dei contributi.
7. I fondi sono ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che
abbiano adottato il proprio piano di lavoro, in conformità con le
previsioni del documento di cui al comma 2, per bonificare piccole
quantità di amianto, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta
ammissibile e per un numero minimo di interventi previsto nel bando di
gara di cui al comma 6, lettera e).
8. I comuni espletano le attività di propria competenza relative
alla bonifica di aree pubbliche, nonché quelle relative alle richieste
di contributo presentate negli uffici comunali dai soggetti privati.
9. Per le verifiche di competenza sugli interventi oggetto del
contributo, le ASL fanno riferimento al documento tecnico concernente il
piano di lavoro di cui al comma 2.
Art.3
(Piano Regionale Amianto Lombardia – PRAL)
1. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale,
d’intesa con la competente commissione consiliare, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, il “Piano Regionale Amianto
Lombardia» di seguito denominato PRAL.
2. Il PRAL contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare gli obiettivi di cui all’art. 1.
3. Per la redazione del PRAL, le Direzioni generali Qualità
dell’ambiente, Risorse idriche e servizi di pubblica utilità e Sanità
istituiscono apposita commissione interdisciplinare tecnico-scientifica.
4. Il PRAL ha durata quinquennale ed è aggiornato con deliberazione
della Giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero
intervenire nella legislazione, o come conseguenza delle conoscenze
acquisite durante l’attuazione dello stesso, e comunque ogni due anni.
Art.4
(Contenuto del PRAL)
1. Il PRAL è articolato nei seguenti punti:
a) conoscenza del rischio attraverso l’effettuazione di:
1) censimento degli impianti,
degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di
amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall’ASL in
collaborazione con le province e i comuni. L’aggiornamento delle stime
dei quantitativi di amianto presente sul territorio regionale avviene
con cadenza annuale;
2) mappatura georeferenziata dell’amianto presente sul territorio regionale, effettuata dall’ARPA;
3) monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell’ aria;
b) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di
rischio per la bonifica e l’individuazione delle priorità per effettuare
la medesima;
c) definizione delle priorità degli interventi di bonifica, da parte del Nucleo amianto di cui all’articolo 8;
d) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico attraverso:
1) raccolta di dati epidemiologici;
2) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto;
3) utilizzo del Registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall’esposizione all’amianto;
e) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell’ARPA;
f) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso:
1) censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento;
2) individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento;
2 bis) individuazione delle linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell’amianto;
g) individuazione degli strumenti per la formazione e
l’aggiornamento degli operatori delle ASL, dell’ARPA e delle imprese che
effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell’amianto;
h) promozione a livello comunale di iniziative di informazione e
coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto.
h bis) promozione, in
collaborazione con le province, di iniziative finalizzate alla
innovazione tecnologica per lo smaltimento dell’amianto.
Art.5
(Registri)
1. Entro trenta giorni dall’approvazione del PRAL, presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri:
a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo,
dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei
luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono
annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando:
1) tipo di amianto;
2) luogo dove è presente;
3) grado di conservazione;
4) quantitativo presunto;
5) pericolosità di dispersione delle fibre;
6) livello di priorità dei tempi di bonifica;
b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.
2. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sono definite dal PRAL.
3. Sono delegati alle ASL la raccolta dei dati riguardanti le
imprese ed i relativi addetti che utilizzano indirettamente l’amianto
nei processi produttivi, eseguono bonifiche a manufatti ed a strutture
contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso
materiale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 257/1992.
Le suddette imprese trasmettono all’ASL nel cui territorio hanno sede
legale o, per gli impianti fissi, all’ASL nel cui territorio è situata
l’unità produttiva, la relazione di cui all’articolo 9 della legge 257/1992.
La relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano
cessate le attività soggette all’obbligo di relazione.
4. È abrogato l’articolo 4, comma 58 sexies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).
5. Su proposta dell’Assessore regionale alla Sanità viene potenziato il Registro regionale dei mesoteliomi.
Art.6
(Obblighi dei proprietari)
1. Al fine di conseguire il censimento completo dell’amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell’articolo 12 della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a:
a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di
amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza
all’ASL competente per territorio, qualora non già effettuato;
b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di
materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per
territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza;
c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti
amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla
amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando
!’informazione annualmente.
2. La tipologia e il grado di dettaglio dell’informazione da
comunicare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale
contestualmente all’approvazione del PRAL.
3. L’iscrizione nei registri di cui all’articolo 5, comma 1, è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi.
Art.7
(Laboratori)
1. I laboratori pubblici e privati che effettuano attività
analitiche sull’amianto devono soddisfare i requisiti previsti dal
decreto ministeriale 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche
per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257
recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto),
rispondendo a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi
di amianto nell’aria e in campioni massivi.
2. Nel PRAL sono definiti i criteri e le modalità per
l’accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di
qualità dei medesimi.
Art.8
(Organismi di controllo)
1. Con l’obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione
delle azioni previste dal PRAL, è istituito un Nucleo amianto presso la
Direzione generale Sanità.
2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione
consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione del PRAL.
3. La Giunta regionale, sulla base delle modalità operative
definite dal PRAL, imposta un piano informativo, rivolto alla
popolazione, che contiene, in fasi successive e cadenzate, le modalità
ed i tempi dei censimenti avviati, nonché l’aggiornamento dei dati
rilevati e degli interventi effettuati. Tale campagna di informazione e
sensibilizzazione si avvale di una pluralità di strumenti, articolati su
base provinciale.
Art.8 bis
(Sanzioni e controlli)
1. La mancata comunicazione
di cui all’articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti
proprietari pubblici e privati inadempienti, l’applicazione di una
sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.
2. La Giunta regionale, con
apposita deliberazione, detta criteri per l’applicazione delle sanzioni
di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro
pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del
materiale.
3. Il comune, verificata
attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito,
ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di
conservazione dell’amianto o del materiale contenente amianto secondo un
apposito protocollo della direzione regionale competente. Il
proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione,
trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all’ASL
competente per territorio. In caso di inadempimento, l’ASL competente
provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le
spese sostenute.
Art.9
(Norma finanziaria)
1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2 e per le azioni informative di cui all’articolo 8, comma 3, è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di euro 1.000.000,00.
2. All’onere complessivo di euro 1.000.000,00 previsto dal comma 1
si provvede con le risorse statali vincolate stanziate all’UPB
3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza» del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.
2 bis. All’introito delle
somme provenienti alla Regione dalle sanzioni previste all’articolo 8
bis, si provvede con l’UPB 3.4.10 «Introiti diversi», iscritta allo
stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio
finanziario 2012 e successivi.
2 ter. Alle spese per le
azioni informative di cui all’articolo 8, comma 3 si provvede con le
risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 8 bis.
2 quater. Per i restanti oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2012 la spesa di € 1.000.000,00.
2 quinquies. Agli oneri di cui al comma 2 quater, si fa fronte mediante riduzione di competenza e di cassa dell’UPB 4.2.3.211 ‘Fondo per altre spese di investimento’ iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.
2 sexies. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.1.3.393 ‘Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente’ è incrementata di € 1.000.000,00.’.
2 quinquies. Agli oneri di cui al comma 2 quater, si fa fronte mediante riduzione di competenza e di cassa dell’UPB 4.2.3.211 ‘Fondo per altre spese di investimento’ iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.
2 sexies. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.1.3.393 ‘Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente’ è incrementata di € 1.000.000,00.’.
Art.10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.