La IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e
telecomunicazioni) della
camera con distinte votazioni, ha approvato, nonostante il parere contrario
espresso dal Governo sulla loro formulazione, tre risoluzioni
(7-00936 Toto, 7-00947 Crosio e 7-00950 Compagnon), che impegnano il governo di rivalutare le indicazioni contenute
nella circolare
del 12 agosto 2010 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero
dell’interno, in particolare per chiarire che la disposizione di
cui all’articolo 25 della legge
29 luglio 2010, n. 120 – in tema di distanza, non inferiore ad un
chilometro, dei dispositivi rilevatori rispetto al segnale che impone il limite
di velocità – possa essere applicata anche ai casi in cui l’accertamento
dell’illecito venga effettuato con la presenza di un organo di polizia
stradale.
Ispettore
Capo di Polizia Municipale Mario Serio
IX
COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
RISOLUZIONI:
- 7-00936 Toto: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada.
- 7-00947 Crosio: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada.
- 7-00950 Compagnon: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-00936, 7-00947 e 7-00950)
RISOLUZIONI
Giovedì 13 settembre 2012. —
Presidenza del vicepresidente Silvia VELO – Interviene il sottosegretario di
Stato per l’interno Carlo De Stefano.
La seduta comincia alle 9.05.
Sui lavori della Commissione.
Silvia
VELO, presidente,
avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Compagnon
7-00950 che verte sulla medesima materia delle risoluzioni Toto 7-00936 e
Crosio 7-00947. Propone pertanto di discutere le tre risoluzioni
congiuntamente.
La Commissione concorda.
7-00936 Toto: Modalità applicative delle disposizioni
concernenti il rilevamento a distanza
delle violazioni al codice della strada.
7-00947 Crosio: Modalità applicative delle disposizioni
concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada.
7-00950 Compagnon: Modalità applicative delle
disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice
della strada.
(Seguito della discussione congiunta e
conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-00936, 7-00947 e 7-00950).
La Commissione prosegue la discussione
congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 17 luglio
2012.
Angelo
COMPAGNON
(UdCpTP), nell’illustrare la risoluzione a propria firma, sottolinea che essa
ha la finalità di riportare alla giusta interpretazione le modifiche apportate
dalla legge n. 120 del 2010 al codice della strada, che costituisce oggetto di
una costante riflessione da parte della Commissione, anche per il forte impatto
delle disposizioni in esso contenute sulla vita dei cittadini. Nel rilevare che
la circolare emanata dal Dipartimento di pubblica sicurezza non ha interpretato
in modo corretto la volontà del legislatore, travisando di fatto lo spirito
della legge, sottolinea l’importanza di adempiere a tale volontà riguardo alla
distanza di un chilometro che deve essere osservata tra il dispositivo di
controllo della velocità e il segnale che ne impone il limite. Pur comprendendo
l’imbarazzo del rappresentante del Governo a revocare i decreti che autorizzano
l’uso e l’installazione degli apparecchi rilevatori di velocità, auspica che il
Governo possa intervenire in tale senso al fine di riportare la normativa ad
uno stato conforme alla volontà del legislatore.
Il sottosegretario Carlo DE STEFANO sottolinea che
con le tre risoluzioni all’ordine del giorno della seduta odierna, i
presentatori chiedono al Governo di rivalutare le indicazioni contenute nella
circolare del 12 agosto 2010 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del
Ministero dell’interno, in particolare per chiarire che la disposizione di cui
all’articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120 – in tema di distanza, non
inferiore ad un chilometro, dei dispositivi rilevatori rispetto al segnale che
impone il limite di velocità – possa essere applicata anche ai casi in cui
l’accertamento dell’illecito venga effettuato con la presenza di un organo di
polizia stradale.
Fa presente che con le risoluzione
viene, inoltre, richiesta l’adozione di tutte le iniziative di competenza al
fine di garantire l’effettiva legittimità del posizionamento degli autovelox,
nonché di revocare i decreti che autorizzano l’uso e l’installazione dei
medesimi, in contrasto con la normativa vigente in materia.
In relazione a questo secondo aspetto,
precisa che il Ministero dell’interno, cui compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale
da chiunque espletati, svolge costantemente un’attività di monitoraggio e di
verifica dell’applicazione della normativa di settore e che eventuali profili
di responsabilità restano in capo agli enti di appartenenza degli organi accertatori
nel caso in cui si discostino dalle previsioni normative in materia di rilevazione
delle violazioni concernenti i limiti di velocità. Fa presente che il quadro normativo
di riferimento è costituito dall’articolo 142 del codice della strada, che
disciplina i limiti di velocità e che specifiche disposizioni in merito
all’utilizzo dei dispositivi di controllo sono dettate, inoltre, dalle leggi
168 del 2002 e 120 del 2010.
Sottolinea che sempre sulla medesima materia
il Ministero dell’interno è intervenuto con alcune circolari tra le quali quella
del 12 agosto 2010, specificamente richiamata nelle risoluzioni presentate.
Riguardo al merito della questione
sollevata, chiarisce innanzitutto che l’articolo 25, comma 2, della predetta
legge 120 del 2010 rimanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, la definizione delle
modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati
al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento relative
ai limiti di velocità.
Osserva che è immediatamente
precettiva, invece, la disposizione – sempre contenuta nei citato articolo 25 –
in merito all’utilizzazione o installazione dei medesimi dispositivi che, fuori
dei centri abitati, devono essere collocati ad una distanza non inferiore ad un
chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Rileva che la norma si
riferisce espressamente alle modalità di collocazione dei dispositivi o mezzi
tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, intendendosi,
con la locuzione rilevamento a distanza, i dispositivi non presidiati da personale
dei servizi di polizia stradale, ma sottoposti a controllo da postazioni
remote, tramite apparecchiature tecnologiche.
Evidenzia che il legislatore ha
distinto le due modalità di accertamento, in considerazione del fatto che la ratio
dell’impiego di rilevatori della velocità di veicoli e motocicli va
rinvenuta nell’esigenza di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità degli
utenti della strada e che, a tal fine, l’utilizzo di dispositivi mobili,
presidiati da operatori di polizia stradale, presenta modalità di maggiore e
più immediata duttilità e valenza
rispetto a specifiche esigenze di controllo stradale.
Rileva, pertanto, che queste modalità
di controllo delle violazioni alle norme del codice della strada non possono
essere sottoposte alle stringenti condizioni d’uso contemplate per quelle
relative ai controlli a distanza.
Sottolinea che, in ogni caso, trovano
sempre applicazione le norme secondo cui le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente
segnalate e ben visibili, mediante l’uso di cartelli o di dispositivi di
segnalazione luminosi. Fa presente che, coerentemente con la previsione
legislativa, la circolare del 12 agosto 2010 ha chiarito che il predetto
articolo 25 si riferisce unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati
al controllo remoto delle violazioni e dunque non riguarda i casi in cui l’accertamento
dell’illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale.
Osserva che, alla luce delle considerazioni
suesposte, se l’eventuale « rivalutazione » delle disposizioni contenute nella circolare
del 12 agosto 2010 – richiesta con il primo impegno, dello stesso tenore nelle
tre risoluzioni – deve essere letta nel senso di poter applicare la
disposizione contenuta nell’articolo 25 della legge 2010 sia al caso in cui
l’accertamento dell’illecito venga effettuato con la presenza di un organo di
polizia stradale sia a quello senza la presenza di operatori, il Governo non
può che esprimere parere contrario, in quanto la circolare non può derogare o disattendere
la norma primaria che ha disciplinato in modo inequivocabile la distanza da
applicare ai dispositivi e mezzi tecnici di controllo finalizzati al
rilevamento a distanza delle violazioni concernenti i limiti di velocità.
Pur rilevando che le primarie esigenze
di tutela della sicurezza degli utenti della strada e della circolazione
veicolare devono sempre orientare ogni intervento normativo che interessi la
legislazione di settore, osserva che devono essere salvaguardate e potenziate,
altresì, anche le garanzie relative all’impiego di tali apparecchiature connesse
con l’esigenza di rendere nel modo più ampio possibile quelle informazioni
necessarie all’utenza affinché questa possa conformare la propria condotta di
guida a criteri di sicurezza e di
rispetto per l’incolumità dei privati
cittadini.
Sottolinea che in questa direzione il Governo
è disposto a valutare positivamente una riformulazione degli impegni contenuti
nelle risoluzioni, offrendo la propria disponibilità a sostenere iniziative di
natura normativa volte ad una rivisitazione della disciplina contenuta
nell’articolo 25 anche nel senso auspicato dai presentatori.
Infine, pur ritenendo chiare e
condivisibili le ragioni esposte dai presentatori, osserva che la problematica
sollevata attiene ad un’interpretazione dell’articolo 25 della legge n. 120 che
è collegato all’articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito dalla
legge n. 168 del 2002, che presenta profili di equivocità e scarsa chiarezza,
dal momento che l’articolo 4 citato esplicita che « se vengono utilizzati dispositivi
che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza
o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere
approvati od omologati ». Rileva quindi che l’interpretazione fornita dal
Dipartimento di pubblica sicurezza non tiene in debito conto l’evoluzione
tecnologica dei sistemi di rilevamento e fornisce, quindi, un’interpretazione rigida
del dettato normativo.
Ribadisce quindi il sostegno del
Governo ad una eventuale iniziativa legislativa che volesse precisare che la
distanza di un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità deve
essere rispettata sia nel caso di dispositivi fissi che di quelli mobili, per i
quali è prevista la presenza degli organi di polizia stradale.
Francesco
PROIETTI COSIMI
(FLpTP) osserva che con le risoluzioni
in discussione non si chiede l’interpretazione bensì la mera applicazione delle
disposizioni contenute nella legge n. 120 del 2010, che prevedono che i
dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza
delle violazioni ai limiti di velocità, fuori dei centri abitati non possono comunque
essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal
segnale che impone il limite di velocità medesimo. Osserva che la disposizione parla
espressamente di utilizzo o installazione, riferendosi rispettivamente ai
dispositivi mobili, che devono essere presidiati dagli organi di polizia
stradale e ai dispositivi fissi. Sottolinea che, attraverso la circolare
dell’agosto del 2010, l’ufficio legislativo ha interpretato la disposizione della
legge n. 120 in modo difforme alla volontà del legislatore, che, nel caso della
legge n. 120, è la stessa Commissione, dal momento che l’approvazione è
avvenuta in sede legislativa. Non ritenendo giusto
accogliere l’invito del rappresentante del Governo a intervenire con una
modifica legislativa e ritenendo più corretto revocare la circolare, che,
interpretando, peraltro in modo scorretto, le disposizioni della legge n. 120,
ha usurpato impropriamente il ruolo del Parlamento, chiede che siano poste in
votazione le risoluzioni in discussione, nonostante il parere contrario testé
espresso dal Governo sulla loro attuale formulazione.
Angelo
COMPAGNON
(UdCpTP), nel ribadire quanto affermato dal collega Proietti Cosimi, pur
comprendendo l’imbarazzo del rappresentante del Governo nel dover revocare la
circolare del 12 agosto del 2010, ritiene inaccettabile che la burocrazia si
imponga sul legislatore. Sottolineando che la disposizione di cui all’articolo 25
della legge n. 120 del 2010 esprime la volontà del legislatore, e dichiarandosi
in ogni caso disponibile a valutare la possibilità di riaprire il dibattito al
riguardo, giudica indispensabile che vada rispettata la disposizione come
attualmente formulata. Nell’osservare che il richiamo all’equivocità del
disposto di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002 non può essere
invocata dal rappresentante del Governo a giustificazione della circolare del
Dipartimento di pubblica sicurezza, essendo successivamente intervenuta in
ambito legislativo la legge n. 120 del 2010, che ha disciplinato la medesima
materia, chiede
al rappresentante del Governo una revoca immediata della circolare che, non
potendolo fare, interpreta – e per di più erroneamente – la volontà del
legislatore. In caso contrario insiste per la votazione delle risoluzioni in discussione,
nonostante il parere contrario testé espresso dal Governo sulla loro attuale formulazione.
Jonny
CROSIO (LNP),
associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi che l’hanno preceduto,
ribadisce che la circolare del Ministero dell’interno ha travisato la volontà
del legislatore. Chiede pertanto la revoca immediata della circolare, e, in caso contrario,
insiste sulla votazione delle risoluzioni in discussione, nonostante il parere
contrario testé espresso dal Governo sulla loro attuale formulazione.
Daniele
TOTO (FLpTP)
manifesta la propria sorpresa riguardo al fatto che il Dipartimento di pubblica
sicurezza abbia, con circolare, fornito un’interpretazione della disposizione
di cui all’articolo 25 della legge 2010, in particolare dicendo testualmente
che « la previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i
dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano
collocati, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 168 del 2002 e, perciò, non
riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con la
presenza di un organo di polizia stradale ». Ribadendo che non è compito degli
uffici integrare le disposizioni normative e non comprendendo il motivo che spinge il rappresentante del
Governo a difendere la posizione errata del Dipartimento di pubblica sicurezza,
chiede che siano
poste in votazione le risoluzioni in discussione, nonostante il parere
contrario testé espresso dal Governo sulla loro attuale formulazione.
Silvia VELO, presidente, fa presente che, non avendo il Governo
dichiarato di voler investire l’Assemblea della discussione delle risoluzioni
in oggetto ai sensi dell’articolo 117, comma 3, del Regolamento, si procederà alla votazione delle risoluzioni
stesse.
Carlo
MONAI (IdV) dichiara il proprio voto di
astensione sulle risoluzioni in discussione.
La Commissione, con distinte
votazioni, approva le risoluzioni 7-00936 Toto, 7-00947 Crosio e 7-00950
Compagnon.
La seduta termina alle 9.35 di giorno
13 settembre 2012
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Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00936 presentata da DANIELE TOTO
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659
Risoluzione in Commissione 7-00936 presentata da DANIELE TOTO
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659
La IX
Commissione,
premesso che:
con la
riforma del codice della strada, introdotta con la legge 29 luglio 2010, n. 120
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale), è stata modificata la
normativa in materia di dispositivi per il rilevamento a distanza delle
violazioni (autovelox);
il comma 2
dell'articolo 25, infatti, nel rinviare all'emanazione di un apposito decreto
interministeriale la definizione delle modalità di collocazione e uso dei
dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha stabilito, in maniera chiara ed
inequivocabile, che «fuori dei centri abitati non possono comunque essere
utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale
che impone il limite di velocità»;
successivamente il Ministero dell'interno - dipartimento pubblica sicurezza, con la circolare del 29 dicembre 2010, ha fornito specifiche precisazioni sulle nuove norme, stabilendo espressamente che «nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione»;
al fine di chiarire l'esatto ambito applicativo della norma ed evitare ambiguità dal punto di vista pratico, il dipartimento della pubblica sicurezza, con la circolare del 12 agosto 2010, ha fornito indicazioni applicative ed operative, al riguardo, specificando che «la previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell'articolo 4 della legge 168 del 2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale;
tale circolare, ad avviso dei firmatari del presente atto, risulta non perfettamente rispondente all'assetto normativo vigente - teleologicamente orientato alla sicurezza della circolazione ed alla tutela della vita umana, ma al contempo volto a garantire la legalità e trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto, dal tenore letterale delle disposizioni, non si evince affatto che le citate previsioni siano da ritenersi applicabili unicamente ai casi in cui il rilevamento delle violazioni venga effettuata con postazione mobile non presidiata;
successivamente il Ministero dell'interno - dipartimento pubblica sicurezza, con la circolare del 29 dicembre 2010, ha fornito specifiche precisazioni sulle nuove norme, stabilendo espressamente che «nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione»;
al fine di chiarire l'esatto ambito applicativo della norma ed evitare ambiguità dal punto di vista pratico, il dipartimento della pubblica sicurezza, con la circolare del 12 agosto 2010, ha fornito indicazioni applicative ed operative, al riguardo, specificando che «la previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell'articolo 4 della legge 168 del 2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale;
tale circolare, ad avviso dei firmatari del presente atto, risulta non perfettamente rispondente all'assetto normativo vigente - teleologicamente orientato alla sicurezza della circolazione ed alla tutela della vita umana, ma al contempo volto a garantire la legalità e trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto, dal tenore letterale delle disposizioni, non si evince affatto che le citate previsioni siano da ritenersi applicabili unicamente ai casi in cui il rilevamento delle violazioni venga effettuata con postazione mobile non presidiata;
occorre
precisare, infatti, che il citato articolo 25, nel fissare l'obbligo di
rispettare la distanza minima di un chilometro, esplicitamente non fa alcuna
distinzione in merito alle modalità mediante le quali le violazioni stesse sono
rilevate, nè si può sostenere che la disposizione di cui all'articolo 4 del
decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2002, n. 168, sostituisca le norme generali del codice della
strada in materia di accertamenti degli illeciti, in quanto esso piuttosto le
integra, prevedendo una procedura speciale per le attività di controllo e di
accertamento delle violazioni realizzato anche senza il diretto intervento di
un operatore di polizia stradale ed introducendo un'espressa eccezione al
principio della contestazione immediata in casi particolari;
d'altra
parte, nell'ambito della più generale attività di prevenzione e contrasto
dell'eccesso di velocità sulle strade, un principio cardine, pacificamente
accettato dalla giurisprudenza dominante, è quello della necessaria e adeguata
conoscibilità come presupposto e precondizione della legittimità delle
eventuali sanzioni comminate: non si può, infatti, muovere al conducente di un
autoveicolo il rimprovero per aver violato una regola di prudenza alla guida,
se quest'ultimo non è stato messo nelle condizioni di conoscere preventivamente
ed adeguatamente il precetto, attraverso controlli automatici della velocità
che siano segnalati e ben visibili,
impegna il Governo:
a rivalutare
le indicazioni contenute nella circolare del 12 agosto 2010, chiarendo che la
disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120,
relativa alla distanza non inferiore ad un chilometro dei dispositivi di
controllo rispetto al segnale che impone il limite di velocità, è applicabile
anche ai casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la
presenza di un organo di polizia stradale;
ad adottare tutte
le opportune iniziative di competenza volte a garantire l'effettiva legittimità
del posizionamento dei citati dispositivi nonchè a revocare i decreti che
autorizzano l'uso e l'installazione degli apparecchi rilevatori di velocità
(autovelox) in contrasto con la normativa vigente in materia.
(7-00936)
«Toto, Proietti Cosimi».
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Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00947 presentata da JONNY CROSIO
lunedì 16 luglio 2012, seduta n.666
Risoluzione in Commissione 7-00947 presentata da JONNY CROSIO
lunedì 16 luglio 2012, seduta n.666
La IX Commissione,
premesso che:
la legge 29
luglio 2010, Disposizioni in materia di sicurezza stradale, all'articolo 25,
comma 2, dispone che un decreto interministeriale provveda alla definizione
delle modalità di collocazione e uso del dispositivi o mezzi tecnici di
controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme
di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, specificando che «fuori dei centri abitati, non possono comunque
essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal
segnale che impone il limite di velocità»;
nell'articolo succitato non viene fatto alcun distinguo fra le diverse modalità di effettuazione del rilevamento dell'illecito: con postazione mobile presidiata o con postazione fissa, e pertanto l'indicazione della distanza chilometrica fra il segnale e il dispositivo non sembra in alcun modo correlata ai diversi tipi di postazione di rilevamento;
nell'articolo succitato non viene fatto alcun distinguo fra le diverse modalità di effettuazione del rilevamento dell'illecito: con postazione mobile presidiata o con postazione fissa, e pertanto l'indicazione della distanza chilometrica fra il segnale e il dispositivo non sembra in alcun modo correlata ai diversi tipi di postazione di rilevamento;
in
riferimento al controllo e rilevamento della velocità, la circolare del
Ministero dell'interno del 29 dicembre 2010, ha precisato che «nel caso in cui,
lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali
che, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada, impongono la ripetizione del segnale stradale
stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale
viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione»;
una successiva circolare del Ministero dell'interno, datata 12 agosto 2010, ha ritenuto di dover fornire indicazioni operative ed applicative in riferimento alla norma sugli apparecchi di controllo della velocità specificando che «la previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell'articolo 4 della legge 168 del 2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale»;
la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, non sostituisce le norme generali del codice della strada in materia di accertamenti degli illeciti, ma piuttosto le integra, prevedendo una procedura speciale per le attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato anche senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale ed introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata in casi particolari;
una successiva circolare del Ministero dell'interno, datata 12 agosto 2010, ha ritenuto di dover fornire indicazioni operative ed applicative in riferimento alla norma sugli apparecchi di controllo della velocità specificando che «la previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell'articolo 4 della legge 168 del 2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale»;
la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, non sostituisce le norme generali del codice della strada in materia di accertamenti degli illeciti, ma piuttosto le integra, prevedendo una procedura speciale per le attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato anche senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale ed introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata in casi particolari;
l'interpretazione
fornita dalla circolare ministeriale non sembra in linea con l'interpretazione
letterale della normativa vigente, e pertanto genera una sorta di confusione
sulla legittimità delle eventuali sanzioni comminate, perchè non accompagnate
da una necessaria ed adeguata conoscibilità del precetto;
l'intento
del legislatore e dell'interrogante è chiaramente quello di agire ai fini della
prevenzione e del contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade,
impegna il Governo:
ad
intervenire con gli opportuni strumenti, anche di carattere interpretativo e
correttivo rispetto a circolari già emanate, per chiarire che la disposizione
contenuta nell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, relativa alla distanza
non inferiore ad un chilometro dei dispositivi di controllo rispetto al segnale
che impone il limite di velocità, è applicabile anche ai casi in cui
l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di
polizia stradale;
ad adottare tutte le opportune iniziative di competenza volte a garantire l'effettiva legittimità del posizionamento dei citati dispositivi nonchè a revocare i decreti che autorizzano l'uso e l'installazione degli apparecchi rilevatori di velocità (autovelox) in contrasto con la normativa vigente in materia.
ad adottare tutte le opportune iniziative di competenza volte a garantire l'effettiva legittimità del posizionamento dei citati dispositivi nonchè a revocare i decreti che autorizzano l'uso e l'installazione degli apparecchi rilevatori di velocità (autovelox) in contrasto con la normativa vigente in materia.
(7-00947)
«Crosio, Caparini, Fava, Desiderati, Buonanno, Di Vizia».
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Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00950 presentata da ANGELO COMPAGNON
martedì 17 luglio 2012, seduta n.667
Risoluzione in Commissione 7-00950 presentata da ANGELO COMPAGNON
martedì 17 luglio 2012, seduta n.667
La IX
Commissione,
premesso che:
con la
riforma del codice della strada, introdotta con la legge 29 luglio 2010, n. 120
(disposizioni in materia di sicurezza stradale), è stata modificata la
normativa in materia di dispositivi per il rilevamento a distanza delle
violazioni (autovelox);
il comma 2 dell'articolo 25, infatti, nel rinviare all'emanazione di un apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha stabilito, in maniera chiara ed inequivocabile, che «fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità»;
successivamente il Ministero dell'interno - dipartimento pubblica sicurezza, con la circolare del 29 dicembre 2010, ha fornito specifiche precisazioni sulle nuove norme, stabilendo espressamente che «nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione»;
al fine di chiarire l'esatto ambito applicativo della norma ed evitare ambiguità dal punto di vista pratico, il dipartimento della pubblica sicurezza, con la circolare del 12 agosto 2010, ha fornito indicazioni applicative ed operative, al riguardo, specificando che «la previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168 del 2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale;
tale circolare, ad avviso dei firmatari del presente atto, risulta non perfettamente rispondente all'assetto normativo vigente - tecnologicamente orientato alla sicurezza della circolazione ed alla tutela della vita umana, ma al contempo volto a garantire la legalità e trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto, dal tenore letterale delle disposizioni, non si evince affatto che le citate previsioni siano da ritenersi applicabili unicamente ai casi in cui il rilevamento delle violazioni venga effettuata con postazione mobile non presidiata;
occorre
precisare, infatti, che il citato articolo 25, nel fissare l'obbligo di
rispettare la distanza minima di un chilometro, esplicitamente non fa alcuna
distinzione in merito alle modalità mediante le quali le violazioni stesse sono
rilevate, nè si può sostenere che la disposizione di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2002, n. 168, sostituisca le norme generali del codice della
strada in materia di accertamenti degli illeciti, in quanto esso piuttosto le
integra, prevedendo una procedura speciale per le attività di controllo e di
accertamento delle violazioni realizzato anche senza il diretto intervento di
un operatore di polizia stradale ed introducendo un'espressa eccezione al
principio della contestazione immediata in casi particolari;
d'altra
parte, nell'ambito della più generale attività di prevenzione e contrasto
dell'eccesso di velocità sulle strade, un principio cardine, pacificamente
accettato dalla giurisprudenza dominante, è quello della necessaria e adeguata
conoscibilità come presupposto e precondizione della legittimità delle
eventuali sanzioni comminate: non si può, infatti, muovere al conducente di un
autoveicolo il rimprovero per aver violato una regola di prudenza alla guida,
se quest'ultimo non è stato messo nelle condizioni di conoscere preventivamente
ed adeguatamente il precetto, attraverso controlli automatici della velocità
che siano segnalati e ben visibili,
impegna il Governo:
a rivalutare
le indicazioni contenute nella circolare del 12 agosto 2010, chiarendo che la
disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120,
relativa alla distanza non inferiore ad un chilometro dei dispositivi di
controllo rispetto al segnale che impone il limite di velocità, è applicabile
anche ai casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la
presenza di un organo di polizia stradale;
ad adottare
tutte le opportune iniziative di competenza volte a garantire l'effettiva
legittimità del posizionamento dei citati dispositivi nonchè a revocare i
decreti che autorizzano l'uso e l'installazione degli apparecchi rilevatori di
velocità (autovelox) in contrasto con la normativa vigente in materia.
(7-00950)
«Compagnon, Mereu».
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Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in
materia di sicurezza stradale "Circolare del 12 agosto 2010 - Modifiche al
Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010 (stralcio)
20. Interventi in materia di velocita dei
veicoli Art. 142 C.d.S.
Per effetto della modifica del
comma 9 dell 'art. 142 del c.d.s., il superamento dei limiti di velocita di
oltre 40 ma di non oltre 60 kmlh. Viene punito con una sanzione amministrativa,
pili pesante (da euro 500 a euro 2000). Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi. E' stato, invece, soppressa Ia previsione dell 'ulteriore periodo di
inibizione alIa guida nelle ore notturne.
Anche il superamento dei limiti
di velocita di oltre 60kmlh viene punito con più grave sanzione amministrativa
(da euro 779 a euro 3119), cui consegue l' applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a
dodici mesi.
La nuova norma, inoltre, prevede
nuove modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni derivanti
dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita attraverso Ie
apposite apparecchiature. II 50% dei proventi delle violazioni dell' art. 142
C.d.S, da chiunque accertate, deve essere infatti corrisposto agli Enti
proprietari delle strade sulle quali sono state accertate.
In attesa della definizione di
una nuova procedura di attribuzione della quota dei proventi spettanti agii
enti proprietari delle strade, il versamento dei proventi degli illeciti amministrativi
continuerà ad essere effettuato con Ie consuete procedure.
Sempre in materia di velocita, si
segnala, infine, che I' art. 41, comma 1 C.d.S. è stato modificato con
I'inserimento, dopo la Iettera b), della Iettera b-bis),' che consente I'installazione sulle strade di tabelloni
luminosi rilevatori di velocita in tempo reale dei veicoli in transito. Questi
dispositivi, che hanno ora Ia natura di segnali stradaIi, non possono essere
utilizzati come strumento per I' accertamento delle violazioni in materia di superamento
dei Iimiti di velocita dei veicoli rna hanno solo Ia funzione di indicare la
velocita del veicolo che si approssima ad essi, con un'evidente finalità di
prevenzione di eventuali illeciti stradali.
L'art. 61 della L. 120/2010 interviene
anche per quanta riguarda le modalità di accertamento delle violazioni in
materia di velocita, stabilendo che gli operatori della Polizia Municipale e
della Polizia Provinciale possono svolgere l'attività di accertamento soltanto
mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso. L'impiego di tale
apparecchiature è riservato esclusivamente al personale dei corpi e dei servizi
di polizia locale (3).
Resta, naturalmente, impregiudicata
la facoltà d’impiego delle apparecchiature senza la presenza degli operatori di
polizia nei casi e con Ie modalità previste dall'art. 201 comma 1 bis C.d.S.
L'art.
25 della L. 120/2010 ha inoltre previsto che i dispositivi ed i mezzi tecnici
di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme
dell’art. 142 C.d.S. debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal
segnale stradale che impone il limite di velocita.
La
previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi
siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati
ai sensi dell' art. 4 della L 168/2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui
I'accertamento dell'illecito sia effettuato con Ia presenza di un organo di
polizia stradale.
Naturalmente,
l'obbligo di rispettare Ia predetta distanza minima esiste solo nei casi in cui
il limite di velocità derivi dalla presenza di un segnale collocato sulla
strada e, quindi, non trova applicazione nei casi in cui il limite di velocita
sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo
utilizzato.
(3) E fatto salvo quanta previsto
dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 1999, n. 250 (Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione
e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici e alle zone a traffico limitato).
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