LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA - T·, con sentenza n. 14791/2012, depositata in cancelleria il 4 settembre 2012, accoglie il ricorso proposto da Equitalia S.p.A., cassando la sentenza della Commissione Tributaria della Puglia 25/09/2010, depositata l' 1/03/2010 e riviando ad altra sezione del CTR Puglia.
La Commissione Tributaria della Puglia aveva accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento, per lrpef e irap relativa all'anno 2004. La CTR riteneva che la cartella di pagamento emessa in relazione a ruoli consegnati prima dell' 1/6/2008 fossero annullabili in quanto prive di indicazione del responsabile del procedimento.
La Corte, invece, rifacendosi ad una precedente sentenza della CassazioneSentenza (n. 11722 del 14/05/2010), ha affermato che:" l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta, dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000. n. 212 (c.d. Statuto del contribuente). a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall'art. 36. comma 4-ter. del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito. con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall' l giugno 2008.
La Commissione Tributaria della Puglia aveva accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento, per lrpef e irap relativa all'anno 2004. La CTR riteneva che la cartella di pagamento emessa in relazione a ruoli consegnati prima dell' 1/6/2008 fossero annullabili in quanto prive di indicazione del responsabile del procedimento.
La Corte, invece, rifacendosi ad una precedente sentenza della CassazioneSentenza (n. 11722 del 14/05/2010), ha affermato che:" l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta, dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000. n. 212 (c.d. Statuto del contribuente). a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall'art. 36. comma 4-ter. del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito. con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall' l giugno 2008.
Mario Serio