La Proposta Di Legge N. 5361, d’iniziativa dei
Deputati Valducci, Velo, Biasotti,
Bergamini, Garofalo, Nizzi, presentata
Alla Camera Dei Deputati Il 13 Luglio 2012, per la parte inerente le autocaravan non si trasformerà in Legge
ma, se ciò avvenisse, non significa che sarà possibile guidare un veicolooltre
i 35 quintali su strada con la patente B: significherà solo maggiore confusione
nella percezione da parte degli acquirenti dell’autocaravan di quanto potranno
trasportare.
Purtroppo c’è chi
scrive parlando di detta Proposta di Legge come sia la rapida soluzione al
problema del sovrappeso delle autocaravan mentre, al contrario, la vera
soluzione dipende solo dai costruttori di autocaravan che devono progettare
allestimenti funzionali, leggeri, a prezzi contenuti.
IL PRIMO ARTICOLO PUBBLICATO SU LA REPUBBLICA
13 agosto 2012
articolo del 13 agosto 2012 estratto da
E il camper si mette in viaggio. La vacanza inizia subito. Camper significa tempo libero, e se il tempo è libero non serve correre per arrivare prima... di MAURIZIO CALDERA
Estate
in viaggio, vacanze itineranti, una somma che evoca subito la soluzione camper.
Veicolo casa, non importa che sia mansardato o integrale purché costituito da
una cellula abitativa assemblata ad un telaio di veicolo commerciale. A favore la mobilità pressoché assoluta, e
per contro attenzione d'obbligo nell'uso di un mezzo molto più ingombrante dell'auto
che tutti i giorni ci porta al lavoro. Largo tra 2,30 e 2,50 metri, il veicolo
ricreazionale (lo sapevate che viene definito ufficialmente anche cosi?)
confronta in strada i suoi 70 centimetri abbondanti di larghezza in più
rispetto alla vettura di 1 metro e 70 che ci accompagna quotidianamente. Lunga
4 metri e mezzo l'auto, tre metri in eccedenza per il camper. La superficie
laterale di un veicolo alto quasi tre metri, inoltre, offre un
"bersaglio" massiccio al vento, avvertendone in misura rilevante
l'effetto della spinta durante la marcia, in proporzione crescente con la
velocità.
Se
un tempo le meccaniche dei veicoli commerciali erano robuste, ma poco
prestazionali poi, oggi le
meccaniche impiegate per le trasformazioni in autocaravan (soprattutto
Fiat Ducato e Mercedes Sprinter) hanno anche 160 cavalli e cambio meccanico a 5 o 6 marce, oltre
alle versioni con l'automatico e sequenziale. Senza badare ai limiti del codice
della strada dunque, non
sarebbe difficile viaggiare a oltre 140 orari con un mezzo che pesa normalmente
tre tonnellate e mezzo, ma che spesso viene caricato oltre misura (anche senza
dolo da parte dell'utente, che non si rende conto del peso degli accessori e
delle "masserizie" che carica per partire) e poi ha un impianto
frenante convenzionale, con dischi come quelli delle ben più leggere auto.
Attenzione
al tachimetro, insomma, per non rischiare multe né possibili incidenti. La
frenata sarà sempre più lunga che con un'auto, la tenuta laterale in curva
verrà influenzata dalla massa e dall'altezza del mezzo che state guidando, fino
a possibili conseguenze spiacevoli.
Nei
viaggi meglio preferire le strade consolari alle autostrade, col tachimetro tra
60 e 90 orari, consumi irrisori, la possibilità di osservare panorami e realtà
rurali che in autostrada sfrecciano via di lato senza farsi notare. Con
l'occasione di scoprire il negozio che vende il formaggio locale o il vino da
assaggiare poi la sera. Con la possibilità di prolungare la gioia del viaggio
in famiglia, assaporando la presenza di prati e boschi, ma anche laghi, fiumi e
montagne, come solo dal camper si possono osservare, e senza quella fretta che
ci condiziona tutto l'anno.
Camper,
infatti, significa vacanza, tempo libero, e se il tempo è libero non serve
correre per arrivare prima. Dove poi, se una volta a bordo la vacanza è già
iniziata? Raccomandazioni invece, una sola: in camper non viaggiate in colonna
con altri veicoli, magari di amici, sareste un freno alla circolazione delle
auto, un intralcio al traffico. Facciamoci voler bene dagli altri.
LA LETTERA AL GIORNALISTA DE LA REPUBBLICA
20 agosto 2012
Firenze,
20 agosto 2012
Preg. Maurizio Caldera
E per conoscenza: Preg. Vincenzo Borgomeo
La
Repubblica.it
Un
nostro associato ci ha segnalato l’articolo (riprodotto in calce alla presente) che riguarda la sicurezza
stradale attiva e passiva e che condividiamo e che ci ha visti in azione da
anni per far si che i costruttori allestissero autocaravan leggere, quindi
anche economiche. Aprendo http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/30
Autocaravan/index.htm a pagina 68 e 69 della agenda che abbiamo
pubblicato e diffuso i rilievi e le avvertenze inerenti il sovrappeso nelle
autocaravan. Visto che ha affrontato il tema della sicurezza stradale inerente
le autocaravan riteniamo importante coinvolgere la vostra testata affinché
informi i lettori che è stata presentata una Proposta di Legge che, se approvata,
aumenterà – come anche lei ha notato – la disinformazione dei camperisti e il
conseguente sovraccarico, inficiando la sicurezza stradale e la vita sia degli
occupanti sia di tutti gli utenti della strada. Riprodotto in calce alla
presente, il nostro invito all’On. Silvia Velo affinché emendi l’articolo 2
della Proposta di Legge che ha presentato. Confidiamo in un vostro intervento
informativo … formativo, partecipando così attivamente alla sicurezza stradale.
A leggerla. Pier Luigi Ciolli
IL MESSAGGIO DI FRANCO BIGHI
19 agosto 2012
Tranquilli!
Per l’allestimento con ci saranno più problemi di peso e quasi sicuramente al
salone verrà sbandierata la proposta di legge n. 5361, d’iniziativa dei
deputati VALDUCCI, VELO, BIASOTTI, BERGAMINI, GAROFALO, NIZZI, presentata alla Camera dei Deputati il 13 luglio 2012 che,
all’articolo 2, prevede la seguente modifica al CdS:
(Calcolo
della massa limite degli autocaravan).
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 62 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
« 6-bis Per gli autocaravan, ai fini del calcolo della massa massima, non è
considerato il peso degli accessori e delle attrezzature di bordo, quando
questi non superino complessivamente il peso di 1,5 t».
Cosicché,
il quel contesto, i vari produttori proporranno le loro autocaravan anche se
saranno al limite della massa consentita tanto …. “adesso interverrà la legge
di modifica e stia tranquillo! Acquisti con fiducia!”
Interessante
anche la lettura del motivo di tale proposta, infatti si dice:
«L’articolo 2 interviene sul calcolo
della massa massima per gli autocaravan. Infatti, in molti casi per tali
automezzi si pone il problema che il peso delle apparecchiature interne (ad
esempio il mobilio o le attrezzature, come gli apparecchi di cottura) determina
il superamento del limite di 3,5 tonnellate, previsto per i veicoli che è
possibile guidare con la patente di categoria B dall’articolo 116 del codice
della strada, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2006/126/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Ciò implica che
risulta necessaria, per guidare molti tipi di autocaravan, la patente di
categoria C, non altrettanto diffusa quanto la patente di categoria B, con
l’effetto di creare alla diffusione dei medesimi autocaravan e
all’industria del settore un danno non giustificabile da esigenze di tutela
della sicurezza.»
Alla
prossima. Franco Bighi
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI SCRIVE AI
PARLAMENTARI
19 agosto 2012
Firenze, 19 agosto 2012
Preg. Bighi Franco
Preg. On. Silvia Velo
Grazie per il messaggio. Effettivamente non è comprensibile che
parlando di sicurezza stradale gli onorevoli VALDUCCI, VELO, BIASOTTI, BERGAMINI, GAROFALO, NIZZI, si avventurino nel tema
della autocaravan dove è noto che molti di questi veicoli viaggiano in
sovrappeso, inficiando in tal modo proprio la sicurezza propria e degli altri
utenti della strada.
Detti onorevoli, invece di sollecitare gli allestitori di
autocaravan a produrre autocaravan leggere, cioè più spartane e più economiche
(sistema per acquisire un target più grande di probabili clienti)
si sono avventurati a chiedere una modifica del Codice della
Strada che, se approvata, creerebbe altra confusione a danno di tutta la
collettività.
Cogliamo l’occasione per mettere subito in indirizzo l’On. Velo
affinché intervenga pubblicamente per emendare dalla pdl l’articolo 2, sollecitando gli allestitori a
dare riscontro al nostro invito in allegato. A
leggerla. Cordiali saluti, Pier Luigi Ciolli
ALCUNE OSSERVAZIONI RICEVUTE
20 agosto 2012
Come
è possibile fare un’eccezione per le autocaravan e non estenderla agli altri
autoveicoli da trasporto?
Si ricorda che in data 29 luglio 2010 la Commissione Europea
Direzione Generale Mobilità e Trasporti - Direzione D - Trasporti Terrestri -
Sicurezza Stradale ha inviato una lettera al nostro Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti nel quale precisa che: La Commissione non
vede pertanto alcuna possibilità per gli Stati membri di autorizzare la guida
di autocaravan con una massa autorizzata superiore a 3.500 kg da persone di età
non inferiore a 21 anni e in possesso di una patente di guida della categoria
B. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), della direttiva
2006/126/CE, per questi veicoli è necessaria almeno la patente di guida della
categoria C1.
Articolo in libera lettura aprendo http://www.nuovedirezioni.it/sfoglia_numero.asp?id=3&n=159&pages=150
.
21 agosto 2012
Ma hanno pensato ai problemi che potrebbero
sorgere in fase di prima revisione del veicolo?
Bisogna scaricare tutte le
suppellettili per controllare il peso effettivo del veicolo?
Come si può pretendere l'omologazione
di un veicolo che può viaggiare fuori di 1500 kg con il solito impianto
frenante? In particolar modo impegnare le stesse sospensioni deputate a
garantire la tenuta in strada su asciutto e bagnato, in dirittura e in curva,
alle alte e basse velocità?
Parlando delle sospensioni non hanno
pensato che le autocaravan sono sempre al massimo del peso anche quando non sono
usate? Si tratta di sospensioni sempre vicino al fine corsa. Sospensioni che
non vengono mai alleggerite dal peso del carico, come invece avviene per i
veicoli commerciali.
In sintesi, non pensano?
PROPOSTA DI LEGGE 5361 del 13 giugno 2012
EVIDENZIATE IN GIALLO LE
PARTI INERENTI LA SICUREZZA STRADALE E LE AUTOCARAVAN
CAMERA DEI DEPUTATI
XVI LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N. 5361 d'iniziativa dei
deputati VALDUCCI, VELO, BIASOTTI, BERGAMINI, GAROFALO, NIZZI Presentata
il 13 luglio 2012
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento
della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della
patente
Onorevoli
Colleghi! — La legge 29 luglio 2010, n. 120, ha apportato significative
modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, innovando e adattando all'evoluzione della realtà una legislazione in
alcune sue parti significative ancora ferma all'anno di entrata in vigore del
medesimo codice della strada, il 1992, anche al fine di rispondere alle
indicazioni provenienti dall'Unione europea che, con il Piano d'azione sulla
sicurezza stradale del 2010 e con il nuovo Libro bianco sui trasporti, ha evidenziato la necessità di
dimezzare il numero delle vittime entro il 2020 e di creare uno spazio comune
della sicurezza stradale.
In particolare, la citata legge ha previsto
l'introduzione del principio «chi guida non beve» per i giovani di età compresa
tra diciotto e ventuno anni, per i conducenti nei primi tre anni dal
conseguimento della patente e per i conducenti professionali; l'aggravamento
delle sanzioni per alcune delle più rilevanti infrazioni al codice della
strada; l'introduzione della nuova disciplina in materia di «guida assistita»
per i minori che abbiano compiuto i diciassette anni e siano titolari di
patente di categoria A, dell'obbligo di uso delle cinture di sicurezza sulle
cosiddette minicar e della targa personale. Tuttavia un ampio intervento
riformatore come quello operato con la legge n. 120 del 2010 richiede
inevitabilmente un'opera di manutenzione normativa. In tal senso, la
Commissione Trasporti della Camera dei deputati si è già mossa con
l'elaborazione del testo unificato delle proposte di legge atto Camera n. 4662
e abbinate, il quale conferisce delega al Governo per la riforma del codice
della strada. Nella delega sono comprese, tra le altre cose, la graduazione
delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva
pericolosità del comportamento nonché la revisione del sistema
dell'accertamento degli illeciti e dei relativi ricorsi amministrativi e
giurisdizionali. A fianco di questo intervento, la presente proposta di legge
prevede ora alcune puntuali modifiche al codice della strada. In particolare,
l'articolo 1 intende disciplinare i cosiddetti segway, che hanno
conosciuto una notevole diffusione negli ultimi anni. Tali mezzi sono
assimilati ai velocipedi, al pari delle biciclette con pedalata assistita. Si
prevede, inoltre, che tali mezzi, concepiti per il trasporto di una sola
persona di età non inferiore a sedici anni, possano avere una velocità massima
di 20 chilometri orari (km/h), con possibilità di autolimitazione a 6 km/h.
L'articolo
2 interviene sul calcolo della massa massima per gli autocaravan.
Infatti, in molti casi per tali automezzi si pone il problema che il peso delle
apparecchiature interne (ad esempio il mobilio o le attrezzature, come gli
apparecchi di cottura) determina il superamento del limite di 3,5 tonnellate,
previsto per i veicoli che è possibile guidare con la patente di categoria B
dall'articolo 116 del codice della strada, in conformità a quanto disposto
dalla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006. Ciò implica che risulta necessaria, per guidare molti tipi di autocaravan,
la patente di categoria C, non altrettanto diffusa quanto la patente di
categoria B, con l'effetto di creare alla diffusione dei medesimi autocaravan
e all'industria del settore un danno non giustificabile da esigenze di tutela
della sicurezza. D'altra parte, la previsione di una deroga esplicita per gli autocaravan
pone evidenti problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea,
poiché le possibilità di deroga al limite sono esplicitamente previste
dall'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), della citata direttiva e
veicoli quali gli autocaravan non sono riconducibili ad alcuna delle
fattispecie indicate da tale disposizione. Si è quindi pensato di intervenire
sulla modalità di calcolo della massa massima, prevedendo che ai fini di questa
non rilevi il peso delle apparecchiature interne, entro un limite complessivo
di 1,5 tonnellate. In questo modo non dovrebbe essere superato il limite delle
3,5 tonnellate e, conseguentemente, dovrebbe essere possibile la guida dei camper
con la patente di categoria B. Andrà comunque verificata, nel corso dell'esame
parlamentare, la coerenza della disposizione rispetto alla disciplina
dell'Unione europea in materia di omologazione dei veicoli.
L'articolo 3 intende potenziare le modalità di
controllo dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei
soggetti che guidano in stato di alterazione psico-fisica di cui all'articolo
187 del codice della strada. In particolare, vengono sostituiti i commi 2-bis
e 3 di tale articolo. Rispetto al testo vigente, si prevede, in via generale,
che si possa procedere ad accertamenti quando si abbia ragionevole motivo di
ritenere che il conducente «abbia fatto uso» di sostanze stupefacenti o
psicotrope e non quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il soggetto
si trovi «sotto l'effetto conseguente all'uso» di tali sostanze, fattispecie
evidentemente più ristretta. In caso di accertamenti, si farà comunque ricorso
all'esame di campioni del fluido del cavo orale, anziché a campioni di mucosa
del cavo orale, mentre attualmente la scelta se procedere all'esame dei
campioni del fluido, in alternativa alla mucosa, era rimessa al decreto di
attuazione della disposizione. Si prevede, inoltre, che a procedere ai
controlli sia il personale sanitario e non il «personale sanitario ausiliario
delle forze di polizia». Conseguentemente, al comma 3, il riferimento al
prelievo di «campioni di liquidi biologici» presso strutture sanitarie è
sostituito con il riferimento al prelievo di «campioni di fluido del cavo orale
o di sangue». È altresì inserito un nuovo comma 3-bis il quale prevede
che l'esito positivo degli accertamenti dei commi 2-bis e 3 determina
che il soggetto sia considerato in stato di alterazione psico-fisica ai fini
dell'applicazione delle previste sanzioni. Si stabilisce infine, con una
modifica al comma 6, la revisione della patente di guida anche quando gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano fornito esito positivo ma non sia stato
possibile rilevare uno stato di alterazione psico-fisica correlata alla recente
assunzione di stupefacenti. Di particolare rilievo è la disposizione
dell'articolo 4, che consente una riduzione del 20 per cento dell'importo delle
sanzioni per violazioni del codice della strada quando il pagamento sia
effettuato entro cinque giorni. La ratio della disposizione è quella di
affiancare all'inasprimento delle sanzioni operato negli ultimi anni una
disposizione che consenta un incentivo a comportamenti virtuosi, qual è il pagamento
della sanzione in tempi rapidi. Ciò nella convinzione, da ritenersi valida non
solo con riferimento alla sicurezza stradale, che l'effetto dissuasivo di una
sanzione derivi, prima che dalla sua entità, dalla sua certezza. Si prevede
inoltre la possibilità di pagamento delle sanzioni mediante strumenti di
pagamento elettronici e la possibilità di notificazione dei verbali di
accertamento delle violazioni al codice della strada tramite posta certificata
nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima. Si
autorizza infine la stipulazione di convenzioni con banche e intermediari
finanziari, al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la diffusione dei pagamenti in forma elettronica. Assai significativa
è anche la norma contenuta nell'articolo 5, che intende inasprire l'apparato
sanzionatorio previsto per le violazioni del codice della strada che
determinano la commissione del reato di omicidio colposo. Attualmente, infatti,
il codice penale, all'articolo 589, prevede una specificazione per l'omicidio
colposo commesso a seguito di violazioni del codice della strada, comminando
per tale fattispecie la pena da due a sette anni di reclusione (articolo 589,
secondo comma); tale pena è stabilita nella reclusione da tre a dieci anni
quando l'omicidio colposo sia commesso da un conducente con un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) o che abbia assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope. L'articolo 5 prevede, attraverso modifiche alla
disciplina in materia di revoca della patente di guida come sanzione accessoria
di cui all'articolo 222 del codice della strada, che, nei casi di omicidio
colposo di cui all'articolo 589, secondo e terzo comma, del codice penale, sia
sempre disposta la revoca della patente di guida, mentre attualmente è prevista
la sospensione per quattro anni e la revoca nel solo caso di presenza di un
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o di assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Inoltre, attraverso una modifica all'articolo 219 del codice della
strada, si prevede che la patente non possa essere nuovamente conseguita se non
dopo cinque anni dalla commissione dell'omicidio colposo di cui all'articolo
589, secondo comma, del codice penale; il termine è elevato a quindici anni nel
caso del reato di cui al medesimo articolo 589, terzo comma. Si ritiene che un
periodo di revoca così lungo fornisca sufficienti garanzie per quel che
concerne la sicurezza collettiva, evitando però i profili problematici sia di
carattere costituzionale, sia di compatibilità con il diritto dell'Unione
europea, con riferimento al rispetto della libertà di circolazione, che
potrebbe comportare un'ipotesi di revoca perpetua (come quella prospettata nel
testo iniziale della proposta di legge atto Camera n. 4662).
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Mezzi elettrici con bilanciamento assistito).
1. Al comma 1 dell'articolo 50 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i mezzi
elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore
a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati di due ruote in asse,
con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità
massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h».
Art.
2.
(Calcolo della massa limite degli autocaravan).
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 62 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
«6-bis
Per gli autocaravan, ai fini del calcolo della massa massima, non è
considerato il peso degli accessori e delle attrezzature di bordo, quando
questi non superino complessivamente il peso di 1,5 t».
Art. 3.
(Guida in stato di alterazione psico-fisica per
uso di sostanze stupefacenti).
1. All'articolo 187 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis è sostituito dal
seguente:
«2-bis. Quando gli accertamenti di cui al
comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del veicolo abbia fatto uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il medesimo, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere sottoposto ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni
di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio
superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli
accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti
da impiegare negli accertamenti medesimi»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi previsti dal comma 2-bis,
qualora non sia possibile effettuare il prelievo nell'immediatezza del controllo,
gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi
gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente del
veicolo presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi
di polizia stradale, ovvero presso strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tale fine equiparate, per il prelievo di
campioni di fluido del cavo orale o di sangue ai fini dell'effettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente,
compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Qualora gli accertamenti strumentali
ovvero analitici di cui ai commi 2-bis o 3 risultino positivi, il
conducente del veicolo è considerato in stato di alterazione psico-fisica ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo»;
d) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il prefetto dispone in ogni caso la revisione della patente
di guida anche quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito
positivo ma non è stato possibile rilevare uno stato di alterazione
psico-fisica correlato alla recente assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope. A tale scopo, gli organi di polizia stradale che hanno proceduto
all'accertamento ne danno comunicazione al prefetto entro cinque giorni dalla
data in cui sono disponibili i relativi esiti. Per la revisione della patente
di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 128».
Art. 4.
(Pagamento delle sanzioni).
1. All'articolo 202 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento è
effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2.1. Qualora l'agente accertatore sia
munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga a quanto previsto
dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente
accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico,
nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette
il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta
della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale
che consegna al trasgressore medesimo»;
d) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, le parole: «al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo del comma 1»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il
conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento
elettronico».
2. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche
e con intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di
pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1
del presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
tramite posta elettronica certificata nei confronti dei trasgressori abilitati
all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di
notificazione a carico di questi ultimi.
Art. 5.
(Revoca della patente).
1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
inseriti i seguenti:
«3-ter.1. Quando la revoca della patente di
guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo
589, secondo comma, del codice penale per un fatto commesso con violazione
della disciplina sulla circolazione stradale, il soggetto non può conseguire
una nuova patente di guida prima di cinque anni decorrenti dalla data di
accertamento del reato.
3-ter.2. Quando la revoca della patente di
guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo
589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova
patente di guida prima di quindici anni decorrenti dalla data di accertamento
del reato».
2. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo è soppresso;
b) al quarto periodo, le parole: «o al
terzo» sono soppresse;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La revoca della patente è sempre disposta in caso di omicidio colposo».
………………………………………………………………………………. FINE ……………………………………………………………………………….
DOMENICO CAROLA in ERRORE
Evidenziato in
giallo, in fondo al documento, l’errore in cui è incorso Domenico
Carola, infatti, con la patente B mai sarà possibile, se non per accordo
europeo, guidare un veicolo il cui peso su strada sia superiore ai 35 quintali
5 settembre 2012
Testo
estratto da http://www.turismoallariaaperta.com/2012/09/03/novita-importanti-in-arrivo-per-il-codice-della-strada/
Novità importanti in arrivo per
il Codice della Strada, Articolo scritto da Domenico Carola.
E’ all’esame
della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati – in sede referente – la
proposta di legge C 5361 che contiene alcune modifiche urgenti al Codice della
Strada.
Il
provvedimento, strutturato in pochi articoli, arriva esattamente a distanza di
2 anni dalla grande riforma del codice della strada contenuta nella legge 120
del luglio 2010, una legge bipartisan che ha dato ottimi risultati sia nella
prevenzione che nella repressione degli illeciti legati alla sicurezza
stradale, ma che nell’applicazione aveva evidenziato alcune aree di
miglioramento.
Tra le novità
della proposta di legge spiccano alcune significative novità:
·
Multe: è
prevista una riduzione del 20% dell’importo delle sanzioni pecuniarie se il
pagamento avviene entro 5 giorni.
E’ previsto il pagamento anche tramite (POS) e la possibilità del pagamento
brevi mani all’agente nel caso sia provvisto di idonea apparecchiatura.
Prevista la notifica anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In
questi casi il cittadino, a fronte della celerità del ravvedimento, potrà
contare su un risparmio di costi e di tempi legati all’espletamento delle
procedure.
·
Omicidio
colposo e Revoca Obbligatoria della Patente: di notevole impatto l’inasprimento dell’apparato
sanzionatorio contenuto oggi nell’art. 589, commi secondo e terzo del codice
penale (che prevede una pena detentiva compresa tra 2 e 7 anni nel caso di
omicidio colposo realizzato a seguito di violazioni del codice della strada,
pene che arrivano a 3 e 10 anni quando il reato sia stato commesso sotto
l’effetto di un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sostanze
stupefacenti/psicotrope). Tra le sanzioni accessorie (previste dall’art. 222
sempre del codice della strada) è infatti introdotta la revoca obbligatoria
della patente (oggi la revoca scatta solo in presenza di tasso superiore a 1,5
gr/l o di sostanze stupefacenti/psicotrope). In questo caso la patente potrà
essere riacquisita solo trascorsi 5 anni dalla data di accertamento
dell’omicidio colposo (art. 589, comma secondo codice penale ) elevati a 15
anni in caso di commissione sotto l’effetto di un tasso alcolemico superiore a
1,5 gr/l o sostanze stupefacenti/psicotrope (art. 589, comma terzo). Il
provvedimento introduce una revoca molto lunga che intende aggravare la
posizione anche amministrativa di chi si macchia di un omicidio alla guida da
ubriaco o drogato.
·
Autocaravan (guidabili con
patente B): viene introdotto un nuovo calcolo della massa massima
cioè la “massa a pieno carico tecnicamente ammissibile” (3,5 t) che non tiene
conto del peso delle apparecchiature interne (es. mobilio, apparecchiature di
cottura etc.), entro il limite di 1,5t.
Atti
Parlamentari Camera dei Deputati — 5361
XVI LEGISLATURA
— DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
ART. 2.
(Calcolo
della massa limite degli autocaravan).
1. Dopo il comma
6 dell’articolo 62 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
« 6-bis
Per gli autocaravan, ai fini del calcolo della massa massima, non
è considerato il peso degli accessori e delle attrezzature di bordo, quando
questi non superino complessivamente il peso di 1,5 t ».
Con il sopra
citato articolo si provvede ad una deroga di ben 1,5 tonnellate nella massa,
rispetto al preesistente obbligo di munirsi di patente C; la norma trova una
sua giustificazione nell’esigenza di non procurare “… all’industria del
settore un danno non giustificabile da esigenze di tutela della sicurezza…”.
Ma reca anche quella giustizia che i conducenti di autocaravan da anni
attendevano e che stante la norma li esponeva, senza alcuna colpa, a potenziali
azioni contravvenzionali dentro e fuori i patri confini (ove per alcune nazioni
condurre un autocaravan che supera la massa complessiva totale è considerato
una violazione penale (reato) con confisca del mezzo). Per onestà intellettuale
va sottolineato che la franchigia di 1,5 tonnellate è sfruttabile solo per le “apparecchiature
interne”. In sintesi la proposta è finalizzata a considerare la massa
massima autorizzata al netto degli allestimenti, sino a un massimo di 1,5
tonnellate, per consentire la guida delle autocaravan con patente di categoria
B, anche se di massa massima autorizzata reale superiore a 3,5 tonnellate. In sostanza, si
ammetterebbe la guida di veicoli di massa massima autorizzata sino a 5
tonnellate con la patente di categoria B, in luogo della patente di categoria C (o C1), non
considerando il peso degli allestimenti nel limite di 1,5 tonnellate.