mercoledì 12 settembre 2012

ARAN:L’indennità di rischio, di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è cumulabile con l’indennità di disagio, di cui all’art. 17, comma 2, lett. e), del CCNL dell’1.4.1999?

L’indennità di rischio, di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è cumulabile con l’indennità di disagio, di cui all’art. 17, comma 2, lett. e), del CCNL dell’1.4.1999? L’indennità di rischio può essere corrisposta ad un dipendente per il solo fatto che usa il computer?
In materia, si ritiene utile precisare quanto segue:
a)     l’indennità di rischio disciplinata dall’art. 37 del CCNL del 14.9.2000 può essere erogata solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l’integrità personale. Ciò comporta la necessità di un’attenta e ponderata valutazione dell’ambiente e delle condizioni di lavoro per verificare se gli stessi sono in grado di fare emergere una situazione di effettiva esposizione del lavoratore a rischi di pregiudizi per la sua salute o per la sua integrità personale. Dovrebbe trattarsi, comunque, di situazioni o condizioni che non caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento economico stipendiale previsto per il suddetto profilo, essendo piuttosto riconducibili alle specifiche modalità ed alle caratteristiche ambientali in cui le mansioni stesse vengono concretamente espletate. A tal fine non potrebbe giustificarsi il riconoscimento dell’indennità di cui si tratta ad un autista per il solo fatto che svolga le mansioni di autista, in quanto queste trovano remunerazione nel trattamento stipendiale che il CCNL collega al suddetto profilo di autista;
b)     l’indennità di disagio, di cui all’art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999, vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti. Deve trattarsi, comunque, anche in questo caso di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il suddetto profilo. La suddetta clausola contrattuale non fornisce indicazioni specifiche sulle ipotesi legittimanti, sulla quantificazione concreta e sulle modalità di erogazione dell’indennità di disagio, dato che la definizione della disciplina di tale compenso è rimessa alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa. Indubbiamente, l’erogazione della stessa può giustificarsi in presenza di personale che sia chiamato a svolgere la propria attività secondo un orario di lavoro particolarmente disagiato, come può essere un orario di lavoro “spezzato” (ad esempio, un lavoratore che debba rendere la sua prestazione dalle ore 8, 00 alle ore 11,00 e poi a seguito di una interruzione dalle 17,00 alle 20.00), nel corso della settimana lavorativa. In materia, si può solo evidenziare, come indicazione di carattere generale, anche al fine di assicurare una certa coerenza tra l’entità dei compensi del trattamento accessorio, che l’art. 37 del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall’art. 41 del CCNL del 22.1.2004, prevede che il compenso per il rischio sia fissato in 30 euro mensili. Poiché il disagio è sicuramente una condizione di lavoro meno gravosa del rischio, sembra razionale affermare che il valore mensile della indennità di disagio debba essere inferiore a quella del rischio. La mancanza di indicazioni nel CCNL sull’entità di disagio non legittima automaticamente la contrattazione integrativa a fissare, per essa, un importo superiore a quella di rischio, proprio in considerazione della minore rilevanza, di agevole percezione, della situazione di disagio rispetto a quella di rischio. Ciò vale soprattutto per il datore di lavoro pubblico in relazione all’evidente interesse dello stesso ad evitare scelte, in sede di contrattazione integrativa, volte a privilegiare trattamenti accessori di carattere fisso e continuativo, con inevitabili conseguenze negative di rigidità nell’utilizzo delle risorse decentrate disponibili, soprattutto in presenza di un riconoscimento ampio del compenso di cui si tratta;
c)     sia l’indennità di rischio che quella di disagio, possono essere erogate, secondo la disciplina contrattuale, solo nei giorni di effettiva prestazione lavorativa. Conseguentemente esse non potranno essere erogate in casi di fruizione di periodi di assenza a qualsiasi titolo del personale. Pertanto, l’importo delle indennità di rischio e di disagio deve essere proporzionalmente ridotto qualora il lavoratore interessato risulti assente per una delle causali consentite dalle disposizioni contrattuali o da specifiche fonti legali (ferie, malattia, maternità, permessi, ecc);
d)     fermo restando quanto sopra detto in ordine alla natura ed alle caratteristiche dei due compensi, si ritiene opportuno confermare che, in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie. Ciò vale anche per le indennità di rischio e di disagio, fermo restando quanto sopra detto in ordine alle ragioni giustificative del loro riconoscimento;
e)     l'uso del computer, oggi, rientra, come ordinario strumento di lavoro, nella normale attività dei dipendenti di tutte le categorie, ivi compresi i dirigenti e, pertanto, non sembra potersi condividere, proprio per la mancanza della causale giustificativa, una decisione nel senso dell’eventuale riconoscimento di un compenso specifico, a titolo di indennità di rischio, per ciò che appare normalità gestionale. A tal fine si evidenzia anche che il vigente CCNL non contempla più alcuna “indennità per videoterminale”, pur presente nell’ordinamento pubblico prima della privatizzazione, confermandosi in tal modo la non attualità di tale tipo di compenso per la remunerazione di mansioni rientranti nell’ambito della ordinaria attività lavorativa di tutte le categorie professionali. Anche il richiamo alla legge n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, spesso operato per giustificare l’attribuzione del compenso di cui si tratta, non sembra utile a tale scopo, in quanto anche il legislatore non prevede alcuna forma di tutela economica dei lavoratori interessati all’uso del terminale o del computer, apprestando, invece, solo altre forme di salvaguardia della salute degli stessi.