IL Ministero dell'Interno ribadisce: in caso di trasporto “conto proprio” non vi è obbligo di avere a bordo del mezzo la documentazione che provi il rapporto di lavoro tra il conducente e l’azienda intestataria del veicolo.
Nota Mininterno n. prot. 300/A/4362/12/108/13/1 del 6 giugno 2012
Quindi, se la mancanza del documento di cui riguarda un autista di una ditta di trasporto “conto terzi”, si applicherà l'articolo 180 C.d.S. ( con sanzione pecuniaria); nel caso la ditta stia effettuando un trasporto in “ conto proprio”, ferma restando la necessità per gli organi di polizia di accertare il rispetto delle norme in materia di rapporto di lavoro ( Legge 6 giugno 1974 n. 298 &
D.P.R. 16 settembre 1977 n. 783) iove non sia esibita su strada la documentazione del rapporto di lavoro non si potrà applicare alcuna sanzione amministrativa ma si deve eventualmente invitare l’autista ad esibire detta documentazione entro trenta giorni dalla data di effettuazione del controllo, pena l'applicazione successiva dell'articolo 180 c. 8° del C.d.S. ( il termine è scritto nella nota che si chiosa: in passato il Mininterno ha parlato, per l'esibizione dei documenti post 180 C.d.S. di un termine congruo e non inferiore a 20 giorni, n.d.r.).
Sul sito di Confindustria una breve disamina della normativa, la nota ministeriale n. prot. 300/A/4362/12/108/13/1 del 6 giugno 2012, la precedente n. prot. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15 giugno 2010 e il testo del quesito posto da Confindustria.
Infine, tanto per stare in argomento, l'articolo 180 C.d.S. non potrà trovare applicazione neanche nei casi di autotrasporto internazionale di cose. Infatti, causa le differenti norme vigenti ( ad esempio, in Italia si può desumere dalla carta di circolazione dei mezzi pesanti il tipo di trasporto ed eventualmente gli estremi dell'autorizzazione, mentre la stessa cosa non è possibile per i mezzi immatricolati all'estero) le autorizzazioni al trasporto internazionale sono soggette a norme più stringenti del C.d.S. . Per saperne di più o per approfondire, sul sito A.S.A.P.S. una interessante disamina.
Nota Mininterno n. prot. 300/A/4362/12/108/13/1 del 6 giugno 2012
Quindi, se la mancanza del documento di cui riguarda un autista di una ditta di trasporto “conto terzi”, si applicherà l'articolo 180 C.d.S. ( con sanzione pecuniaria); nel caso la ditta stia effettuando un trasporto in “ conto proprio”, ferma restando la necessità per gli organi di polizia di accertare il rispetto delle norme in materia di rapporto di lavoro ( Legge 6 giugno 1974 n. 298 &
D.P.R. 16 settembre 1977 n. 783) iove non sia esibita su strada la documentazione del rapporto di lavoro non si potrà applicare alcuna sanzione amministrativa ma si deve eventualmente invitare l’autista ad esibire detta documentazione entro trenta giorni dalla data di effettuazione del controllo, pena l'applicazione successiva dell'articolo 180 c. 8° del C.d.S. ( il termine è scritto nella nota che si chiosa: in passato il Mininterno ha parlato, per l'esibizione dei documenti post 180 C.d.S. di un termine congruo e non inferiore a 20 giorni, n.d.r.).
Sul sito di Confindustria una breve disamina della normativa, la nota ministeriale n. prot. 300/A/4362/12/108/13/1 del 6 giugno 2012, la precedente n. prot. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15 giugno 2010 e il testo del quesito posto da Confindustria.
Infine, tanto per stare in argomento, l'articolo 180 C.d.S. non potrà trovare applicazione neanche nei casi di autotrasporto internazionale di cose. Infatti, causa le differenti norme vigenti ( ad esempio, in Italia si può desumere dalla carta di circolazione dei mezzi pesanti il tipo di trasporto ed eventualmente gli estremi dell'autorizzazione, mentre la stessa cosa non è possibile per i mezzi immatricolati all'estero) le autorizzazioni al trasporto internazionale sono soggette a norme più stringenti del C.d.S. . Per saperne di più o per approfondire, sul sito A.S.A.P.S. una interessante disamina.
Pinomassimo La Rizza
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