CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Delibera n. 285/2012/SRCPIE/PAR
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la L. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell’adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19/06/2008;
Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e, in particolare, l’art. 7, comma 8;
Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;
Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;
Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Andezeno n. 2578 del 7 giugno 2012, pervenuta, tramite il Consiglio delle Autonomie locali il giorno 27 giugno 2012 e recante un quesito in materia di assunzione di personale a seguito di scioglimento di unione di comuni;
Vista l’Ordinanza n. 27/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI;
Udito il relatore;
Ritenuto in
FATTO
Premesso di essere receduto dall’Unione
Collina Torinese e che quest’ultima, a seguito del recesso della metà
dei comuni aderenti, ha deliberato il proprio scioglimento, il Comune chiede
se il riassorbimento di un’unità di personale già in forza
all’Unione, previsto dallo statuto di questa, possa avvenire in deroga
ai limiti di legge sulla spesa di personale degli enti locali. Aggiunge che
tale assunzione garantirebbe una più efficace gestione dell’ufficio
demografico e tributi e che il superamento dei limiti di spesa sarebbe temporaneo
in quanto sono in corso di definizione convenzioni con altri comuni limitrofi
per la gestione associata di funzioni.
DIRITTO
1. La richiesta di parere inoltrata ai sensi
dell’art. 7, comma 8 L. n. 131/2003, presenta i requisiti, soggettivo
e oggettivo, di ammissibilità.
Essa, infatti, è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune e inviata tramite il C.A.L.
Inoltre, ponendo quesiti che riguardano i limiti alle assunzioni e alla spesa di personale degli enti locali, posti dalla legge per fini di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, attiene alla materia della contabilità pubblica.
Al riguardo va tuttavia precisato che la richiesta di parere, pur essendo originata da un’esigenza dell’Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all’Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo essere rivolta ad ottenere indicazioni specifiche per l’attività gestionale concreta. In caso contrario l’attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di coamministrazione.
Ciò posto, può passarsi all’esame del merito.
2. Sulla questione, che è oggetto della richiesta di parere, dell’assoggettabilità ai vincoli alla spesa di personale, previsti per gli enti locali non soggetti a patto di stabilità, del riassorbimento del personale già in forza all’unione di comuni dopo lo scioglimento di questa, questa Sezione si è pronunciata con il parere, deliberato in data odierna, n. 284/2012 (disponibile sul sito web della Corte), alle cui motivazioni, per brevità, si rinvia.
Il Comune potrà dunque riassumere il personale già trasferito all’Unione alle condizioni ivi richiamate e nel rispetto, in particolare, delle regole finanziario-contabili in materia di contenimento delle spese di personale.
Essa, infatti, è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune e inviata tramite il C.A.L.
Inoltre, ponendo quesiti che riguardano i limiti alle assunzioni e alla spesa di personale degli enti locali, posti dalla legge per fini di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, attiene alla materia della contabilità pubblica.
Al riguardo va tuttavia precisato che la richiesta di parere, pur essendo originata da un’esigenza dell’Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all’Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo essere rivolta ad ottenere indicazioni specifiche per l’attività gestionale concreta. In caso contrario l’attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di coamministrazione.
Ciò posto, può passarsi all’esame del merito.
2. Sulla questione, che è oggetto della richiesta di parere, dell’assoggettabilità ai vincoli alla spesa di personale, previsti per gli enti locali non soggetti a patto di stabilità, del riassorbimento del personale già in forza all’unione di comuni dopo lo scioglimento di questa, questa Sezione si è pronunciata con il parere, deliberato in data odierna, n. 284/2012 (disponibile sul sito web della Corte), alle cui motivazioni, per brevità, si rinvia.
Il Comune potrà dunque riassumere il personale già trasferito all’Unione alle condizioni ivi richiamate e nel rispetto, in particolare, delle regole finanziario-contabili in materia di contenimento delle spese di personale.
P.Q.M.
Nelle suesposte considerazioni è il
parere di questa Sezione.
Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.
Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 18 luglio 2012.
Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.
Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 18 luglio 2012.
Il Primo Referendario Relatore
F.to Dott. Walter BERRUTI
Il Presidente
F.to Dott.ssa Enrica LATERZA
F.to Dott. Walter BERRUTI
Il Presidente
F.to Dott.ssa Enrica LATERZA
Depositato in Segreteria il 24/07/2012
Per il funzionario preposto
(Dott. Federico SOLA)
F.to Maria DURO
Per il funzionario preposto
(Dott. Federico SOLA)
F.to Maria DURO